CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2018
Cassazione n. 26069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29737-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 440/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/04/2018 R.G.N. 656/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contributi gestione separata- decorrenza R.G.N.29737/2018 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato l’Inps a retrodatare la pensione di vecchiaia in godimento al 1.12.2007 e ad erogargli dal 1.8.2015 il supplemento relativo ai contributi versati successivamente al pensionamento del 2007. 2. La Corte di merito , nel richiamare dei suoi specifici precedenti, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto alla pensione di vecchiaia presso la gestione separata Inps a far tempo dal primo giorno successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, e cioè dall'1 .12.2007 , quando aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi per conseguire la pensione di vecchiaia, beneficiando della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n. 243 del 2004, e non invece da quello del primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 14.7.2015, come pretesodall'Inps. Per tale aspetto ha quindi confermato la sentenza di primo grado. Inoltre ha ritenuto che una volta operata la retrodatazione della prestazione al 1.12.2007 , decorsi due anni da tale data, il pensionato avesse diritto al supplemento di cui all’art. 7 della legge n. 155 del 1981,in base ai versamenti effettuati successivamente a tale data, a decorrere dal 1.8.2015. 3.Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con due motivi e [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso l 'Inps denuncia la violazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n . 282, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art.2 commi 26 e seguenti della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. 4.1. Con la censura l’Istituto si duole del l'affermazione della Corte che aveva riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell'età pensionabileed osserva che nell'applicare l'art. della legge n. 155 del 1981, il giudice di appello non aveva tenuto conto della peculiarità della fattispecie in quanto,con la domanda del 14 luglio 2015il Bigoni aveva chiesto ai sensi dell’ art . 3 del d.m. n . 282 del 1996 il computo della contribuzione posseduta presso la Gestione separata. Osserva che, in base a detta disposizione , il titolare della pensione poteva scegliere se avvalersi della contribuzione. Pertantonon si sarebbe potuto prescindere dalla domanda e la pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa. 4.2. Rileva inoltre che il ricorrente non avrebbe potuto avvalersi, con decorrenza dicembre 2007, di contribuzione AGO, entrata nella gestione separata solo dal luglio 2015. 5.Con il secondo motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione dell'art 1 terzocomma del d.m. 2 maggio 19 96 n . 282, recante la disciplina del rapporto di cui all'art. 2 comma 26 della legge n 335del 1995. 5.1. Deduce cheerroneamente, e quale conseguenza dell’errata individuazione della decorrenza della pensione, la Corte di appello aveva accertato il diritto del Bigoni a fruire del supplemento di pensione in relazione ai contributi versati nella gestione separata dopo il dicembre 2007 e con decorrenza dall’agosto 2015. Ad avviso dell’Istituto ricorrente, infatti, l'art. 1 ultimo comma del d.m. n. 282 del 1996 dispone che la liquidazione del supplemento puòessere richiesta per la prima volta decorsi due anni dalla decorrenza delle pensione,e cinque anni dopo dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Pertanto, poiché il pensionato aveva proposto domanda il 14 luglio 2015 a tale data non poteva essere richiesto anche il supplemento. 6. Il primo motivo va accolto restando assorbito l’esame del secondo. 6. Questa Corte , nell’esaminare controversie del tutto sovrapponibili alla presente(cfr. Cass. 21361 del 2021 e 30257 del 2022), ha chiarito chela data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi –come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981 ( che disciplina la d ecorrenza delle pensioni di vecchiaia)dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. 7.La Corte d'Appello ha accertato che alla data dell'1 dicembre 2007il Bigoni aveva perfezionato i requisiti anagrafici (57 anni) e contributivi (5 anni) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia potendo usufruire della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n. 243 del 2004, la quale attribuiva al lavoratore che avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge stessa , la garanzia di mantenere il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa. 7.1. Secondo la Corte d'appello, pertanto, alla fattispecie era applicabile l'art. 6 della legge n. 155 del 1981 secondo cui "la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'etàpensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”. 7.2. La sentenza impugnata , tutta via, nel richiamare ed applicare il suddetto art.6 , omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia - che in base alla legge n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - dalla questione d ella decorrenza della pensione , che non può non essere ancorata alla domanda ( s ulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte Cass. n.17083 del 2004, n . 5482del 2012). 7.3. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art.6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa". 7.4. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995". 7.5. L’esercizio di tale facoltà èsoggetto alla presentazione della domanda e pertanto solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell ’ ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. 8.In conclusione, per le considerazioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbito l’esame del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivodi ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla