CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33687/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in data 18 gennaio 2019, irrevocabile dal 17 novembre 2022 (giusta declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di cassazione), in relazione al reato di cui all’art. 314 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza dell’art. 630 cod. proc. pen. L’inammissibilità dell’istanza di revisione, presentata ai sensi dell’art. 630, lett. a), cod. proc. pen., sarebbe stata motivata dalla Corte di appello sulla base di tre argomenti, ciascuno dei quali, secondo la difesa, giuridicamente fallace: - impossibilità di indicare come «altra sentenza penale irrevocabile» la medesima decisione, resa anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il ricorso di quest’ultimo era stato dichiarato inammissibile per tardività, mentre le impugnazioni dei concorrenti avevano condotto alla riqualificazione ex art. 316-ter cod. pen. del peculato originariamente contestato, con conseguente estinzione del reato per prescrizione. Una simile limitazione sistematica non sarebbe desumibile da nessuna disposizione di legge e si risolverebbe in un vulnus al principio di legalità, laddove la giurisprudenza ammette pacificamente il rilievo, per quanto qui interessa, nel caso di decisioni rese nei confronti di ulteriori imputati rispetto alla medesima contestazione; - gli elementi allegati dalla parte istante devono essere tali da dimostrare che il condannato debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen. (ed è proprio al proscioglimento per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, ai sensi del suddetto art. 531 cod. proc. pen., che mirava la richiesta di revisione); - inesistenza di un contrasto tra giudicati, posto che tutte le decisioni avevano preso le mosse dai medesimi fatti, procedendo poi solamente a una diversa qualificazione giuridica. Tuttavia, afferma la difesa, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione di inconciliabilità tra giudicati deriverebbe dalla mancata corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi; pertanto, nel caso di specie, in cui la derubricazione è conseguita a una diversa conclusione in punto di disponibilità del denaro, non potrebbe trattarsi di una mera divergenza di valutazioni giuridiche. 3. Secondo la nitida lettera della legge, «la revisione può essere richiesta […] se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale». Tra le tre diverse linee argomentative esposte alternativamente dalla Corte territoriale a sostegno della pronuncia di inammissibilità è sufficiente, in questa sede, ribadire la correttezza delle considerazioni, affatto assorbenti, in tema di inconciliabilità tra le sentenze irrevocabili (inconciliabilità che non deve essere intesa in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano). Questa Corte – come correttamente ricordato dai giudici bresciani, senza alcuna esplicita presa di posizione sul punto da parte del ricorrente – aveva già escluso, in linea generale, la presenza di un contrasto nel senso sopra indicato, trattandosi soltanto di una diversa esegesi giurisprudenziale in ordine agli stessi fatti storici (Sez. 6, n. 22826 del 30/04/2024, Minetti, non mass., secondo cui «quella che la ricorrente prospetta come una “inconciliabilità tra giudicati” consiste, in realtà, in un mutamento di giurisprudenza che ha interessato i medesimi fatti accertati nelle due sentenze poste a confronto. Entrambe le sentenze, infatti, hanno valutato la medesima condotta dei consiglieri regionali della Regione Lombardia, consistita nell’indebito conseguimento di rimborsi spese gravanti sul fondo per il funzionamento del gruppo consiliare di appartenenza, condotta, questa, che la sentenza n. 11341 del 2023, sulla base di una diversa perimetrazione della nozione di “possesso” rilevante agli effetti penali, ha ritenuto che, in mancanza di concorso con il presidente del gruppo consiliare, non potesse configurare il reato di peculato»). Nel caso di specie, la contestazione ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo 22 («artt. 81, II comma, 314 c.p.») – relativa unicamente a condotte poste in essere dall’odierno ricorrente, non in concorso con terzi soggetti – non può essere ritenuta sic et simpliciter sovrapponibile a posizioni di altri coimputati e postula un’autonoma valutazione del fatto specifico (preclusa dalla tardività dell’impugnazione), senza automatiche estensioni di riflessioni in iure svolte in ordine a diverse vicende. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione, come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della