CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 01731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 7 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il Tribunale di Roma, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di rapina impropria; in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale riduceva la pena inflitta dal primo giudice. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento era stato richiesto con uno specifico motivo di appello, cui la Corte di appello non ha dato alcuna risposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso, riguardante esclusivamente il diniego delle attenuanti generiche, è fondato, come ritenuto anche dal Procuratore generale. 2. Con l'atto di appello il difensore aveva proposto una specifico motivo per contestare il mancato riconoscimento delle suddette circostanze, fondato dal Tribunale sulla presenza dei numerosi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], e all'uopo aveva evidenziato una serie di elementi ritenuti favorevoli (il positivo comportamento processuale dell'imputato con immediata ammissione dell'addebito, il pentimento manifestato, lo stato di indigenza e di disagio sociale in cui lo stesso si trovaVa, la modesta gravità del fatto, l'assenza di capacità a delinquere). La Corte territoriale ha obliterato del tutto il motivo di appello, con una omissione che non può essere colmata neppure dalla valutazione espressa in ordine all'applicazione della recidiva, motivata dall'elevato numero di precedenti penali, "che costituisce prova della maggior pericolosità del reato commesso". In proposito le Sezioni Unite hanno ben rimarcato la diversità dei giudizi riguardanti gli istituti della recidiva e delle attenuanti generiche (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319). Va anche considerato che la stessa sentenza impugnata ha valorizzato "le condizioni di vita dell'appellante, soggetto indigente, e la sua confessione" al fine di ridurre la pena inflitta, circostanze che potrebbero essere considerate anche nella valutazione inerente al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche: secondo il diritto vivente, uno o più criteri fra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. possono presi in considerazione dal giudice sia per determinare la pena base sia per riconoscere o escludere le attenuanti generiche, «in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità» (così Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258011; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425).3. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma affinché esamini il motivo di gravame, dando poi adeguata motivazione della decisione adottata in ordine alle attenuanti generiche, fermo restando il consolidato principio secondo il quale il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr., ad es., Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, relativamente all'omessa valutazione del motivo inerente alle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in data 11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini bv> v, •