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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05015/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 24578 /20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 9 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1633/65 / 201 6 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 17 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione , sulla base di cinque motivi, contro la pronunzia in epigrafe, con la quale la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza della CTP di Bergamo n. 112/1/2013.

2. Innanzi al giudice di primo grado, la società aveva impugnato l’avviso di accertamento mediante il quale l’Amministrazione aveva ripreso a tassazione un maggior reddito accertato a fini Ires per l’anno di imposta 2008, previo rilievo dell’esistenza di ricavi non dichiarati.

La pretesa erariale, in particolare, traeva origine dall’emissione di fatture di vendita di materiale metallico per un peso complessivo inferiore a quello effettivo, risultante dalle corrispondenti note di pesatura.

I giudici d’appello ritennero non persuasivo l’assunto della contribuente in base al quale il materiale sarebbe stato soggetto a calo ponderale fisiologico dovuto a ossidazione, non risultando provata, al riguardo, l’esistenza di un accordo fra le parti in ordine alle modalità di verifica del peso ed alla regolazione di eventuali scarti, né sussistendo documentazione contabile che confermasse tale assunto.Osservarono, inoltre, che la circostanza non era stata presa in considerazione dalle consuetudinilocali.

Infine, esclusero ogni possibile rilievo dell’atto di adesione concluso fra l’Amministrazione e l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del quale era stato prodotto in giudizio soltanto un estratto, inidoneo a consentire l’individuazione del presupposto impositivo e del contenuto della definizione.

3. L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1 e 9 delle preleggi e dell’art. 2, comma 2, lett. m), della l. 29 dicembre 1993, n. 580.

La ricorrente lamenta il fatto che la CTR non abbia preso in considerazione la raccolta degli usi della Camera di Commercio di Brescia da lei prodotta- donde emerge la considerazione del fatto, ritenuto conforme a consuetudine, che si verifichi un calo di movimentazione dell’1% per i rottami in genere- e l’allegata tabella riepilogativa delle fatture emesse, che espone un complessivo scarto dell’1,5% fra quantità pesata e quantità effettiva di materiali.

Deduce, quindi, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un proprio obbligo di fatturare materiale per un peso inferiore a quello risultante dalle note di pesatura, quantunque tale obbligo risultasse da usi commerciali, aventi forza di legge.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, num. 4, cod. proc. civ. e per motivazione apparente, sostenendo che la sentenza impugnata non ha illustrato l’ iter logico - giuridico seguito per escludere che la differenza di peso sia giustificata dai documenti contabili prodotti e dagli usi commerciali vigenti.

3. Con il terzo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente assume che la CTR avrebbe omesso di rilevare che il confronto fra le fatture emesse per la merce in entrata e quelle per la merce in uscita mostrava «una perfetta corrispondenza tra i materiali acquistati e quelli venduti».

4. Anche il quarto motivo svolge analoga denunzia.

La ricorrente, in particolare, lamenta l’omesso esame del contenuto della segnalazione posta a base dell’atto impositivo impugnato e delle osservazioni formulate dalla società acquirente al processo verbale di constatazione, sostenendo che dal relativo esame i giudici di merito avrebbero potuto accertare che il successivo provvedimento di rinunzia al rilievo, adottato dall’Ufficio nei confronti della stessaacquirente, atteneva ai medesimi fatti a lei contestati.

5. Infine, con il quinto motivo, denunziando violazione dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la ricorrente si duole del fatto che la CTR, pur ritenendolo rilevante ai fini del decidere, non abbia acquisito l’atto di adesione relativo alla posizione dell’acquirente, da lei prodotto unicamente per estratto.

6. I primi due motivi, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati e meritano accoglimento.

6.1. I giudici d’appello hanno disatteso l’argomento difensivo della contribuentesecondo il quale il materiale metallico oggetto di vendita era soggetto a calo ponderale fisiologico, con conseguente riscontro di uno scarto fra il peso dichiarato nella fattura d’acquisto e quello rilevato all’atto della pesatura in ingresso, supportando la loro decisione con due ordini di argomentazioni.

Da un lato, infatti, essi hanno ritenuto non provato l’accordo fra le parti con il quale veniva dato rilievo, nell’ambito del regolamento contrattuale, alla sussistenza di tale scarto, e in ogni caso rilevato la mancanza, in atti, di documentazione contabile donde tale aspetto fosse inferibile.

Dall’altro lato, poi, hanno ritenuto che la differenza fra quantitativo pesato e quantitativo fatturato non fosse desumibile dalle consuetudini locali.

6.2. Principiando da tale ultimo argomento, oggetto del primo motivo di censura, va anzitutto premesso che, ove applicabili in presenza delle condizioni indicate dall’art. 1 delle preleggi, gli usi si collocano nella gerarchia delle fonti del diritto e possono concorrere a tracciare la disciplina di una determinata fattispecie.

Il giudice è pertanto tenuto a farne applicazione come accade per le fonti preordinate normative e regolamentari, con la sola peculiarità –più volte affermata dalla giurisprudenza di questa Corte – dei profili che attengono al relativo regime acquisitivo; è stato infatti ritenuto che il giudice non siaobbligato a conoscere gli usi normativi, e debba così applicarli solo quando siano a lui noti , cosicché l'onere di provare la loro esistenza grava sulla parte che ne richieda l'applicazione,e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 15014/2000; conf.

Cass. n. 11127/2022).

Tale impostazione, del resto, è coerente con la previsione contenuta nell’art. 9 delle preleggi, che individua una fonte di prova privilegiata dei cd. usi normativi nelle«raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati» ove questi vengono pubblicati, fondando sulle stesse la relativa presunzione di esistenza fino aprova contraria .

6.3. Poste tali considerazioni, si deve allora osservare che l’assunto della CTR, in base al quale la differenza fra il quantitativo pesato e quello fatturato non sarebbe evincibile nel suo ammontare dalle consuetudini locali, appare smentito dalla produzione, effettuata dalla contribuente fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, della raccolta degli usi pubblicati dalla Camera di Commercio di Brescia, nella quale, previo richiamo alle fonti normative e regolamentari che consentono la relativa integrazione, vengono indicate le percentuali di calo fisiologico dei materiali rottamati.

Di tali allegazioni e produzioni (riportate per stralci e rinnovate nel presente giudizio) la sentenza d’appello ha evidentemente trascurato la sussistenza nel ritenere che gli usi locali non contemplassero alcuna previsione di scarto fisiologico; né risultano indicate le eventuali ragioni per le quali il dato così emergente non sia munito dell’efficacia probatoria attribuitagli dall’art. 9 delle preleggi.

6.4. La concorrente ratio decidendi appare poi affetta dal dedotto vizio di carenza nella motivazione.

La sentenza impugnata si è infatti limitata ad affermare apoditticamente l’insussistenza di riscontri contrattuali e contabili all’argomento difensivo della contribuente; tale affermazione, tuttavia, non tiene conto della proposizione di apposito motivo di gravame, riportato per ampi stralci alle pagine 20 e 21 del ricorso, che evidenziava la presenza in atti di fatture e note di classificazione idonee ad esporre l’esistenza dello scarto, così da risultare effettivamente del tutto priva di valido supporto argomentativo.7.

La fondatezza dei primi due motivi di ricorso rende superfluo l’esame dei restanti, che restano così assorbiti.

8. In conseguenza di quanto statuito, la sentenza d’appello è cassata con rinvio al giudice a quo , il quale, in diversa composizione, deciderà conformandosi ai richiamati principi di diritto e provvedendo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbiti i restanti;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 24578 /20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 9 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1633/65 / 201 6 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 17 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione , sulla base di cinque motivi, contro la pronunzia in epigrafe, con la quale la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza della CTP di Bergamo n. 112/1/2013. 2. Innanzi al giudice di primo grado, la società aveva impugnato l’avviso di accertamento mediante il quale l’Amministrazione aveva ripreso a tassazione un maggior reddito accertato a fini Ires per l’anno di imposta 2008, previo rilievo dell’esistenza di ricavi non dichiarati. La pretesa erariale, in particolare, traeva origine dall’emissione di fatture di vendita di materiale metallico per un peso complessivo inferiore a quello effettivo, risultante dalle corrispondenti note di pesatura. I giudici d’appello ritennero non persuasivo l’assunto della contribuente in base al quale il materiale sarebbe stato soggetto a calo ponderale fisiologico dovuto a ossidazione, non risultando provata, al riguardo, l’esistenza di un accordo fra le parti in ordine alle modalità di verifica del peso ed alla regolazione di eventuali scarti, né sussistendo documentazione contabile che confermasse tale assunto.Osservarono, inoltre, che la circostanza non era stata presa in considerazione dalle consuetudinilocali. Infine, esclusero ogni possibile rilievo dell’atto di adesione concluso fra l’Amministrazione e l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del quale era stato prodotto in giudizio soltanto un estratto, inidoneo a consentire l’individuazione del presupposto impositivo e del contenuto della definizione. 3. L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1 e 9 delle preleggi e dell’art. 2, comma 2, lett. m), della l. 29 dicembre 1993, n. 580. La ricorrente lamenta il fatto che la CTR non abbia preso in considerazione la raccolta degli usi della Camera di Commercio di Brescia da lei prodotta- donde emerge la considerazione del fatto, ritenuto conforme a consuetudine, che si verifichi un calo di movimentazione dell’1% per i rottami in genere- e l’allegata tabella riepilogativa delle fatture emesse, che espone un complessivo scarto dell’1,5% fra quantità pesata e quantità effettiva di materiali. Deduce, quindi, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un proprio obbligo di fatturare materiale per un peso inferiore a quello risultante dalle note di pesatura, quantunque tale obbligo risultasse da usi commerciali, aventi forza di legge. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, num. 4, cod. proc. civ. e per motivazione apparente, sostenendo che la sentenza impugnata non ha illustrato l’ iter logico - giuridico seguito per escludere che la differenza di peso sia giustificata dai documenti contabili prodotti e dagli usi commerciali vigenti. 3. Con il terzo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente assume che la CTR avrebbe omesso di rilevare che il confronto fra le fatture emesse per la merce in entrata e quelle per la merce in uscita mostrava «una perfetta corrispondenza tra i materiali acquistati e quelli venduti». 4. Anche il quarto motivo svolge analoga denunzia. La ricorrente, in particolare, lamenta l’omesso esame del contenuto della segnalazione posta a base dell’atto impositivo impugnato e delle osservazioni formulate dalla società acquirente al processo verbale di constatazione, sostenendo che dal relativo esame i giudici di merito avrebbero potuto accertare che il successivo provvedimento di rinunzia al rilievo, adottato dall’Ufficio nei confronti della stessaacquirente, atteneva ai medesimi fatti a lei contestati. 5. Infine, con il quinto motivo, denunziando violazione dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la ricorrente si duole del fatto che la CTR, pur ritenendolo rilevante ai fini del decidere, non abbia acquisito l’atto di adesione relativo alla posizione dell’acquirente, da lei prodotto unicamente per estratto. 6. I primi due motivi, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati e meritano accoglimento. 6.1. I giudici d’appello hanno disatteso l’argomento difensivo della contribuentesecondo il quale il materiale metallico oggetto di vendita era soggetto a calo ponderale fisiologico, con conseguente riscontro di uno scarto fra il peso dichiarato nella fattura d’acquisto e quello rilevato all’atto della pesatura in ingresso, supportando la loro decisione con due ordini di argomentazioni. Da un lato, infatti, essi hanno ritenuto non provato l’accordo fra le parti con il quale veniva dato rilievo, nell’ambito del regolamento contrattuale, alla sussistenza di tale scarto, e in ogni caso rilevato la mancanza, in atti, di documentazione contabile donde tale aspetto fosse inferibile. Dall’altro lato, poi, hanno ritenuto che la differenza fra quantitativo pesato e quantitativo fatturato non fosse desumibile dalle consuetudini locali. 6.2. Principiando da tale ultimo argomento, oggetto del primo motivo di censura, va anzitutto premesso che, ove applicabili in presenza delle condizioni indicate dall’art. 1 delle preleggi, gli usi si collocano nella gerarchia delle fonti del diritto e possono concorrere a tracciare la disciplina di una determinata fattispecie. Il giudice è pertanto tenuto a farne applicazione come accade per le fonti preordinate normative e regolamentari, con la sola peculiarità –più volte affermata dalla giurisprudenza di questa Corte – dei profili che attengono al relativo regime acquisitivo; è stato infatti ritenuto che il giudice non siaobbligato a conoscere gli usi normativi, e debba così applicarli solo quando siano a lui noti , cosicché l'onere di provare la loro esistenza grava sulla parte che ne richieda l'applicazione,e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 15014/2000; conf. Cass. n. 11127/2022). Tale impostazione, del resto, è coerente con la previsione contenuta nell’art. 9 delle preleggi, che individua una fonte di prova privilegiata dei cd. usi normativi nelle«raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati» ove questi vengono pubblicati, fondando sulle stesse la relativa presunzione di esistenza fino aprova contraria . 6.3. Poste tali considerazioni, si deve allora osservare che l’assunto della CTR, in base al quale la differenza fra il quantitativo pesato e quello fatturato non sarebbe evincibile nel suo ammontare dalle consuetudini locali, appare smentito dalla produzione, effettuata dalla contribuente fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, della raccolta degli usi pubblicati dalla Camera di Commercio di Brescia, nella quale, previo richiamo alle fonti normative e regolamentari che consentono la relativa integrazione, vengono indicate le percentuali di calo fisiologico dei materiali rottamati. Di tali allegazioni e produzioni (riportate per stralci e rinnovate nel presente giudizio) la sentenza d’appello ha evidentemente trascurato la sussistenza nel ritenere che gli usi locali non contemplassero alcuna previsione di scarto fisiologico; né risultano indicate le eventuali ragioni per le quali il dato così emergente non sia munito dell’efficacia probatoria attribuitagli dall’art. 9 delle preleggi. 6.4. La concorrente ratio decidendi appare poi affetta dal dedotto vizio di carenza nella motivazione. La sentenza impugnata si è infatti limitata ad affermare apoditticamente l’insussistenza di riscontri contrattuali e contabili all’argomento difensivo della contribuente; tale affermazione, tuttavia, non tiene conto della proposizione di apposito motivo di gravame, riportato per ampi stralci alle pagine 20 e 21 del ricorso, che evidenziava la presenza in atti di fatture e note di classificazione idonee ad esporre l’esistenza dello scarto, così da risultare effettivamente del tutto priva di valido supporto argomentativo.7. La fondatezza dei primi due motivi di ricorso rende superfluo l’esame dei restanti, che restano così assorbiti. 8. In conseguenza di quanto statuito, la sentenza d’appello è cassata con rinvio al giudice a quo , il quale, in diversa composizione, deciderà conformandosi ai richiamati principi di diritto e provvedendo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbiti i restanti;
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