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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14424/2026

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llo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanzaemessa in data 9 settembre 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina delreato continuato ex art. 81 cod. pen. avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX tra i reatidi evasione giudicati entrambi dal Tribunale di Trento rispettivamente in data 15 dicembre2023 (sentenza n. 1461/23, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2024) e in data 8 marzo 2024(sentenza n.245/24 divenuta irrevocabile il 23 luglio 2024).2.

Nello specifico, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che le condotte, purriferendosi al medesimo reato di evasione, sono state attuate con modalità eterogenee percui lo sviluppo non è tale da dimostrare che al momento in cui è stato ideato il primo reatofosse già stata deliberata la commissione del successivo, ragione questa per cui i fattirisultano sintomatici di un’insofferenza del soggetto al rispetto delle regole.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore,ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Vizio di motivazione nella parte in cui il giudice dell’esecuzione, che pure haconsiderato l’omogeneità delle violazioni, non ha adeguatamente valutato quanto allegatodalla difesa nell’istanza con riferimento al fatto che i due reati sono stati commessi nellamedesima area geografica e in un lasso temporale breve, pari a circa tre settimane didistanza l’uno dall’altro.3.2.

Violazione di legge in e vizio di motivazione in relazione all’art. 671 cod. proc.pen. con riferimento alla svalutazione dello stato di tossicodipendenza, documentato dalladifesa, che attesta la condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti, al cui bisogno èfunzionale la commissione del reato di evasione.4.

In data 9 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

In due distinti motivi di impugnazione la difesa deduce il vizio di motivazione conriferimento al percorso giustificativo esposto dal giudice dell’esecuzione nel provvedimentoimpugnato e quanto al la mancata considerazione del documentato stato ditossicodipendenza del r icorrente.Le doglianze sono infondate.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto alcumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dalmomento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - daparte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv.284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 –01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013,Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lorograduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto taledefinizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto especifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultinoprevisti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualitàdel caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in talsenso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a unaspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico),rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolarevalenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazionirealizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad unamassima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciticonsistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.2.2.

Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degliepisodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece,l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamenteanteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegnocriminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito cheè sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.2.3.

In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza del medesimodisegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannatoall’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul puntoqualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determina l’automaticoriconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez.1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490 – 01, quanto all’onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016,La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nelcorpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica dellecaratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nelcorpo dell'art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore dipossibile riconoscimento dell'ideazione comune.Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello del lassotemporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato dellatossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore.2.3.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati eha fornito una motivazione adeguata quanto alla ritenuta inesistenza del vincolo dellacontinuazione.Il giudice, infatti, sebbene in termini sintetici, con il riferimento alle diverse modalitàdi commissione dei due fatti di evasione, reato, peraltro, di norma caratterizzato dall’essereestrinsecazione di una determinazione estemporanea, ha dato adeguato conto della correttaapplicazione dei criteri stabiliti dall’art. 81 cod. pen. e la motivazione così resa non èsindacabile in questa sede.Ciò anche quanto allo stato di tossicodipendenza che, come pure indicato nelprovvedimento impugnato, in cui si specifica che in sede di merito lo stesso ricorrente nonha evidenziato nulla sul punto, non risulta sufficiente ai fini della dimostrazione dell’esistenzadi una unica, originaria e preventiva deliberazione dei due fatti.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanzaemessa in data 9 settembre 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina delreato continuato ex art. 81 cod. pen. avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX tra i reatidi evasione giudicati entrambi dal Tribunale di Trento rispettivamente in data 15 dicembre2023 (sentenza n. 1461/23, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2024) e in data 8 marzo 2024(sentenza n.245/24 divenuta irrevocabile il 23 luglio 2024).2. Nello specifico, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che le condotte, purriferendosi al medesimo reato di evasione, sono state attuate con modalità eterogenee percui lo sviluppo non è tale da dimostrare che al momento in cui è stato ideato il primo reatofosse già stata deliberata la commissione del successivo, ragione questa per cui i fattirisultano sintomatici di un’insofferenza del soggetto al rispetto delle regole.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore,ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Vizio di motivazione nella parte in cui il giudice dell’esecuzione, che pure haconsiderato l’omogeneità delle violazioni, non ha adeguatamente valutato quanto allegatodalla difesa nell’istanza con riferimento al fatto che i due reati sono stati commessi nellamedesima area geografica e in un lasso temporale breve, pari a circa tre settimane didistanza l’uno dall’altro.3.2. Violazione di legge in e vizio di motivazione in relazione all’art. 671 cod. proc.pen. con riferimento alla svalutazione dello stato di tossicodipendenza, documentato dalladifesa, che attesta la condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti, al cui bisogno èfunzionale la commissione del reato di evasione.4. In data 9 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In due distinti motivi di impugnazione la difesa deduce il vizio di motivazione conriferimento al percorso giustificativo esposto dal giudice dell’esecuzione nel provvedimentoimpugnato e quanto al la mancata considerazione del documentato stato ditossicodipendenza del r icorrente.Le doglianze sono infondate.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto alcumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dalmomento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - daparte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv.284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 –01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013,Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lorograduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto taledefinizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto especifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultinoprevisti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualitàdel caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in talsenso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a unaspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico),rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolarevalenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazionirealizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad unamassima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciticonsistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.2.2. Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degliepisodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece,l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamenteanteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegnocriminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito cheè sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.2.3. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza del medesimodisegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannatoall’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul puntoqualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determina l’automaticoriconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez.1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490 – 01, quanto all’onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016,La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nelcorpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica dellecaratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nelcorpo dell'art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore dipossibile riconoscimento dell'ideazione comune.Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello del lassotemporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato dellatossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore.2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati eha fornito una motivazione adeguata quanto alla ritenuta inesistenza del vincolo dellacontinuazione.Il giudice, infatti, sebbene in termini sintetici, con il riferimento alle diverse modalitàdi commissione dei due fatti di evasione, reato, peraltro, di norma caratterizzato dall’essereestrinsecazione di una determinazione estemporanea, ha dato adeguato conto della correttaapplicazione dei criteri stabiliti dall’art. 81 cod. pen. e la motivazione così resa non èsindacabile in questa sede.Ciò anche quanto allo stato di tossicodipendenza che, come pure indicato nelprovvedimento impugnato, in cui si specifica che in sede di merito lo stesso ricorrente nonha evidenziato nulla sul punto, non risulta sufficiente ai fini della dimostrazione dell’esistenzadi una unica, originaria e preventiva deliberazione dei due fatti.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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