Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:758
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
5 ottobre 2023 (
*
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per carenza – Mancato avvio, da parte della Commissione europea, di un procedimento per inadempimento – Potere discrezionale della Commissione – Impugnazione manifestamente infondata»
Nella causa C‑153/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 10 marzo 2023,
[OSCURATO:PERSONA] (ANITA),
con sede in Roma (Italia),
[OSCURATO:PERSONA] (FAI),
con sede in Roma,
[OSCURATO:PERSONA] (FEDIT),
con sede in Roma,
Confederazione generale dell’industria italiana ([OSCURATO:PERSONA]),
con sede in Roma,
[OSCURATO:PERSONA] Italiana fra Industriali della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (Assocarta),
con sede in Milano (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Marostica (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Battipaglia (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Firenze (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Arco (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Trieste (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Sirmione (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Verona (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Pavone del Mella (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] d’Argon (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] delle Segnate (Italia),
[OSCURATO:PERSONA]. coop. cons.,
con sede in Ravenna (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Pescantina (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Bitonto (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Ala (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Verona,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Lograto (Italia),
[OSCURATO:PERSONA]. coop. arl,
con sede in Jesi (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Lugagnano di Sona (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Terni (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Bessica di Loria (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Milano,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Bolzano (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Vignate (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Altopiano della Vigolana (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Ora (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Volla (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Pineta di Laives (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Seregno (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Tavagnacco (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Truccazzano (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Trento (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Eboli (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Mantova (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Lavis (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Castegnato (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Soave (Italia),
Setras ([OSCURATO:PERSONA]) Srl,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Castelrotto (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Montoro (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Modena (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Carmignano di Brenta (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Verona,
rappresentate da A. Sialino, avvocata,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Sassuolo (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Bolzano,
ricorrenti in primo grado,
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 2 febbraio 2023, ANITA e a./Commissione (T‑680/22; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:40), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il loro ricorso diretto a far constatare la carenza della Commissione europea consistente nell’essersi illegittimamente astenuta dall’avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica d’Austria.
Ricorso dinanzi al Tribunale, ordinanza impugnata e conclusioni delle ricorrenti dinanzi alla Corte
2
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2022, le ricorrenti hanno proposto un ricorso per carenza nei confronti della Commissione.
3
Con l’ordinanza impugnata, adottata sulla base dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha ricordato, al punto 5 di tale ordinanza, la giurisprudenza costante secondo cui è irricevibile un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica che miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di inadempimento, la Commissione ha omesso di statuire in violazione del Trattato FUE.
4
Il Tribunale ha precisato, al punto 6 di detta ordinanza, che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento disciplinato dall’articolo 258 TFUE, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono rivolti agli Stati membri e che né il parere motivato né l’adizione della Corte al fine di far constatare un inadempimento costituiscono atti che possono incidere direttamente e individualmente sulle persone fisiche o giuridiche, cosicché i privati non sono legittimati a impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per la dichiarazione di inadempimento nei confronti di uno Stato membro.
5
Pertanto, al punto 7 della medesima ordinanza, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.
6
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata;
– statuire definitivamente sulla vertenza, e
– condannare la Commissione alle spese.
Sull’impugnazione
7
Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando un’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
8
Tale disposizione trova applicazione nella presente causa.
9
A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 265, terzo comma, TFUE.
10
Esse affermano che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto, ai punti 5 e 6 dell’ordinanza impugnata, ha considerato irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica che miri a far constatare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per inadempimento, la Commissione aveva omesso di statuire in violazione del Trattato FUE.
11
Orbene, le ricorrenti avrebbero chiesto non già l’avvio di un procedimento per inadempimento, bensì l’avvio di un procedimento diretto a far constatare che la Repubblica d’Austria aveva violato il diritto dell’Unione. Infatti, esse si sarebbero limitate a chiedere alla Commissione di agire contro tale Stato membro al fine di indurlo ad annullare atti adottati in violazione del diritto dell’Unione. Di conseguenza, basandosi su un’errata comprensione della domanda delle ricorrenti, il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che queste ultime non fossero legittimate ad agire.
12
Le ricorrenti affermano inoltre, in sostanza, che occorre riformare la giurisprudenza relativa ai ricorsi per carenza, in quanto l’attuale limitazione dell’intervento della Corte ai soli casi previsti minerebbe la certezza del diritto e non tutelerebbe la parte che propone un siffatto ricorso.
13
A tal riguardo, dall’atto introduttivo del ricorso in primo grado risulta che il ricorso delle ricorrenti era stato proposto ai sensi dell’articolo 265 TFUE ed era diretto a far accertare la carenza della Commissione in quanto quest’ultima si sarebbe astenuta dall’adottare misure nei confronti della Repubblica d’Austria per gli atti che quest’ultima avrebbe adottato in violazione del diritto dell’Unione.
14
Occorre ricordare che, quando si chiede alla Commissione di esprimersi su una presunta violazione del diritto dell’Unione, l’unica possibilità di cui essa dispone, secondo il sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, per porre rimedio a tale violazione è quella di avviare il procedimento per inadempimento, previsto dall’articolo 258 TFUE, nei confronti dello Stato membro interessato (ordinanza del 6 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).
15
Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel constatare che, con la loro domanda, le ricorrenti miravano a ottenere la constatazione della carenza della Commissione in quanto quest’ultima si sarebbe astenuta dall’avviare il procedimento previsto all’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica d’Austria.
16
La nozione di «carenza» di cui all’articolo 265 TFUE riguarda l’astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione (ordinanza del 6 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
17
Il ricorso per carenza può essere proposto non solo contro la mancata adozione di un atto che produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo, ma anche contro la mancata adozione di un atto preparatorio, qualora esso costituisca il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento che deve sfociare in un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti (ordinanza del 6 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
18
Tuttavia, occorre constatare che nessuna delle misure sollecitate alla Commissione da parte delle ricorrenti può essere qualificata come atto produttivo di effetti giuridici vincolanti tali da incidere sui loro interessi, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica, o come atto che costituisce il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento che può sfociare in un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti nei loro confronti (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, punto 18).
19
Infatti, le misure che la Commissione avrebbe potuto adottare sarebbero state rivolte unicamente alla Repubblica d’Austria e non alle ricorrenti e il procedimento avviato a tal fine avrebbe potuto sfociare solo nell’adozione di atti produttivi di effetti giuridici vincolanti nei confronti di tale Stato membro (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, punto 19).
20
Pertanto, ai punti 5 e 6 dell’ordinanza impugnata il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto ritenendo che il ricorso dovesse essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
21
Di conseguenza, occorre respingere il motivo unico e, pertanto, l’impugnazione nella sua interezza in quanto manifestamente infondata.
Sulle spese
22
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti del procedimento e, quindi, prima che queste abbiano potuto sostenere le spese, si deve disporre che le ricorrenti si facciano carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] (ANITA), [OSCURATO:PERSONA] (FAI), [OSCURATO:PERSONA] (FEDIT), Confederazione generale dell’industria italiana ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] Italiana fra Industriali della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (Assocarta), [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]. coop. cons., [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]. coop. arl, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA],
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Lussemburgo, il 5 ottobre 2023.
Il cancelliere
Il presidente di sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
M. Safjan
*
Lingua processuale: l’italiano.