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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 25224/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 34483/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, Procura Repubblica Tribunale Napoli, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c snc ha avuto in custodia giudiziaria, all’interno di un procedimento penale, un certo numero di pentole, che, successivamente, come risulta dal verbale di polizia giudiziaria , sono state distrutte. 2.-La societàha chiesto al GIP la liquidazione del compenso per la durata della custodia, ed il GIP ha liquidato la somma 588,60 euro, cui è pervenuto supponendo che le pentole fossero 90, e che, non essendovi per tale bene una apposita previsione nella legge o nella tabella tariffaria, andava liquidato il compenso previsto per i custodi dei beni mobili pignorati, comunque equitativamente, ed applicando due riduzioni: quella per il valore pressoché nullo dei beni, che dunque non implicava l’adozione di particolari cautele, e quell a relativa al fatto che il custode era chiamato ad un pubblico servizio. 3.-La società ha proposto opposizione a questa liquidazione davanti al Tribunale di Napoli, che però l’ha confermata.

In particolare, la società ha fatto presente che dai verbali in atti emergeva che non di 90 pentole, ma di novanta scatole contenenti ciascuna due batterie di pentole da cinque pezzi ciascuna,si trattava (quindi un totale di 900 pentole), per un ingombro complessivodi 34 mq.

Questa tesi è stata disattesa avendo il Tribunale di Napoli confermato la valutazione del Gip, nel senso che il custode non aveva fornito prova,neanche indiziaria, dell’ingombro esa t to e del numero delle pentole. 4.-La società custode ricorre con sei motivi.

Ne chiede il rigetto il Ministero della Giustizia, costituitosi a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

Considerato che 5.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 15 della legge 150 del 2011, nonché 115 c.p.c. e 2697 c.c.

La tesi è la seguente.

Il Tribunale ha ritenuto non provati né il numero delle pentole né lo spazio da queste occupato, ed era onere della società farlo, cosi che la liquidazione equitativa del GIP è da ritenersi corretta.

Sostiene la società custode di avere invece depositato una serie di documenti, dal verbale di sequestro , a quello di distruzione , da cui inequivocabilmente risultavano 90 scatole contenenti ciascuna 2 batterie di pentole, e che in mancanza di unatariffa per tali beni, il giudic e avrebbe dovuto attingere officiosamente al materiale depositato inatti, ed agli usi correnti per la liquidazionedel compenso. 6.-C on il secondo motivo si prospetta omesso esame di un fatto rilevante e controverso.

La censuraè sviluppo della precedente. [OSCURATO:PERSONA], con decisione cui si richiama quella del Tribunale, qui impugnata, ha presunto lo scarso ingombro delle pentole dal loro numero (90 circa) stimando dunque che occupassero circa un metro cubo.

La società ricorrente rimprovera alla decisione impugnata di non aver tenuto conto di una serie di elementi allegati su un fatto rilevante: il numero delle pentole, che non era quello presunto (90) bensì di molto superiore. 7.-I due motivi, per la loro connessione logica, possono considerarsi insieme e sono fondati.

E’ indubbio che il Tribunale, nel seguire il ragionamento del GIP, è partito dalla presunzione che le pentole fossero 90: su questa base ha poi effettuato il calcolo, in via equitativa,e con le riduzioni di cui si è detto.

Certamente, per quanto la stima sia basata su criterio equitativo, la base di partenzaè data dalle 90 pentole.

Ora, la ratio della decisioneimpugnata è che il diverso numero di pentole non è stato provato dal custode, neanche in via indiziaria.

Tuttavia, il custode aveva depositato due documenti (almeno), ossia verbale di sequestro e verbale di distruzione, da cui risultavano non gi à 90 pentole, ma 90 scatole con dentro due batterie di pentole ciascuna.

Di conseguenza, la presunzione operata dai giudici di merito che le pentole fossero 90 non ha il favore degliindizi, ma semmai è contro di essi: dai verbali risultavano 90 scatole con due batterieciascuna, dato questo che, se anche lo si volesse intendere come meramente indiziario di quale fosse il numero effettivo, non autorizza la presunzione che le pentolefossero 90, ma semmai la smentisce, indicando un numero diverso, di certo maggiore.

Con la conseguenza che la presunzione che le pentole fossero 90, su cui poi è stato basato il calcolo, è illegittima, contrastando con gli indizi in atti.

Va da sé dunqueche, allegando quei verbali, da cui risultavano 90 scatole con due batterie ciascuna den tro, la ricorrente ha assolto l’onere della prova, che può ovviamente fornirsi per via indiziaria. 8.-Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 58 e 59 DPR 115 del 2002.

Si censura proprio l’ambito della regola probatoria: si dice cioè che la norma non impone al custode di dimostrare la superficie occupata, bensì il numero dei beni custoditi.

Il motivoè assorbito dall’accoglimento dei due precedenti . 9.-Con il quarto motivo si prospetta violazione del dpr 115 del 2002.

Nell’operare la riduzione del compenso , il GIP , c on decisione confermata dal Tribunale e qui impugnata, ha fatto ricorso all’equità , ma omettendo di verificare l’esistenza di usi locali, che pure erano stati allegati dalla ricorrente, attraverso il deposito delle tabelle della Prefettura di Napoli e dell’Agenzia del Demanio.

Il motivo è fondato.

E’ principio di diritto che “in tema di liquidazione dell'indennità spettante alcustode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestropenale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza” (Cass. 2507/ 2022). 10-Il quinto motivo prospetta violazione de gli articoli 113 e 114 c.p.c. nonché 58,59 DPR 115 del 2002.

La tesi è la seguente.

Il Tribunale ha ritenuto legittima la riduzione del compenso in ragione dello scarso valore dei beni, che ha consentito al custode di non adottare particolari cautele.

Inoltre, una ulteriore riduzione è stata disposta in ragione della natura pubblicistica dell’incarico. 11.

Il sesto motivoripete queste censure postulando violazione delle preleggi e comunque dell’articolo 58 DPR 115 del 2002.

I motivi che, per la loro connessione logica, possono esaminarsi insieme contengono due censure.

La prima contesta al Tribunale di avere seguito la tesi del GIP circa il fatto che, trattandosi di beni di scarso valore, anche le cautele impiegate per custodirle devono essere state minori, di non particolare dispendio.

Questa censura è fondata.

Infatti, il custode giudiziario, di cose sottoposte a sequestro, è civilmente e penalmente responsabile della loro perdita, indipendentemente dal valore; e dunque è obbligato a custodirle comunque.

Non si può presumere un minore impegno di custodia in ragione del valore delle cose sequestrate.

La seconda censura contesta la riduzione del compenso dovuto alla natura pubblicistica dell’incarico.

La società contesta questa qualificazione, ma la censura è infondata.

Infatti, è principio di diritto che i l rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed ilcustode delle cose sottoposte a sequestro hanatura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale.

Ne consegue che, essendo l'amministratore un "ausiliario" del giudice, la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria (Cass. 17375/ 2018).

Il ricorso va dunque accolto in questi termini P.Q.M.

La Corte accoglie primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo, nei t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 34483/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, Procura Repubblica Tribunale Napoli, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c snc ha avuto in custodia giudiziaria, all’interno di un procedimento penale, un certo numero di pentole, che, successivamente, come risulta dal verbale di polizia giudiziaria , sono state distrutte. 2.-La societàha chiesto al GIP la liquidazione del compenso per la durata della custodia, ed il GIP ha liquidato la somma 588,60 euro, cui è pervenuto supponendo che le pentole fossero 90, e che, non essendovi per tale bene una apposita previsione nella legge o nella tabella tariffaria, andava liquidato il compenso previsto per i custodi dei beni mobili pignorati, comunque equitativamente, ed applicando due riduzioni: quella per il valore pressoché nullo dei beni, che dunque non implicava l’adozione di particolari cautele, e quell a relativa al fatto che il custode era chiamato ad un pubblico servizio. 3.-La società ha proposto opposizione a questa liquidazione davanti al Tribunale di Napoli, che però l’ha confermata. In particolare, la società ha fatto presente che dai verbali in atti emergeva che non di 90 pentole, ma di novanta scatole contenenti ciascuna due batterie di pentole da cinque pezzi ciascuna,si trattava (quindi un totale di 900 pentole), per un ingombro complessivodi 34 mq. Questa tesi è stata disattesa avendo il Tribunale di Napoli confermato la valutazione del Gip, nel senso che il custode non aveva fornito prova,neanche indiziaria, dell’ingombro esa t to e del numero delle pentole. 4.-La società custode ricorre con sei motivi. Ne chiede il rigetto il Ministero della Giustizia, costituitosi a mezzo dell’Avvocatura dello Stato. Considerato che 5.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 15 della legge 150 del 2011, nonché 115 c.p.c. e 2697 c.c. La tesi è la seguente. Il Tribunale ha ritenuto non provati né il numero delle pentole né lo spazio da queste occupato, ed era onere della società farlo, cosi che la liquidazione equitativa del GIP è da ritenersi corretta. Sostiene la società custode di avere invece depositato una serie di documenti, dal verbale di sequestro , a quello di distruzione , da cui inequivocabilmente risultavano 90 scatole contenenti ciascuna 2 batterie di pentole, e che in mancanza di unatariffa per tali beni, il giudic e avrebbe dovuto attingere officiosamente al materiale depositato inatti, ed agli usi correnti per la liquidazionedel compenso. 6.-C on il secondo motivo si prospetta omesso esame di un fatto rilevante e controverso. La censuraè sviluppo della precedente. [OSCURATO:PERSONA], con decisione cui si richiama quella del Tribunale, qui impugnata, ha presunto lo scarso ingombro delle pentole dal loro numero (90 circa) stimando dunque che occupassero circa un metro cubo. La società ricorrente rimprovera alla decisione impugnata di non aver tenuto conto di una serie di elementi allegati su un fatto rilevante: il numero delle pentole, che non era quello presunto (90) bensì di molto superiore. 7.-I due motivi, per la loro connessione logica, possono considerarsi insieme e sono fondati. E’ indubbio che il Tribunale, nel seguire il ragionamento del GIP, è partito dalla presunzione che le pentole fossero 90: su questa base ha poi effettuato il calcolo, in via equitativa,e con le riduzioni di cui si è detto. Certamente, per quanto la stima sia basata su criterio equitativo, la base di partenzaè data dalle 90 pentole. Ora, la ratio della decisioneimpugnata è che il diverso numero di pentole non è stato provato dal custode, neanche in via indiziaria. Tuttavia, il custode aveva depositato due documenti (almeno), ossia verbale di sequestro e verbale di distruzione, da cui risultavano non gi à 90 pentole, ma 90 scatole con dentro due batterie di pentole ciascuna. Di conseguenza, la presunzione operata dai giudici di merito che le pentole fossero 90 non ha il favore degliindizi, ma semmai è contro di essi: dai verbali risultavano 90 scatole con due batterieciascuna, dato questo che, se anche lo si volesse intendere come meramente indiziario di quale fosse il numero effettivo, non autorizza la presunzione che le pentolefossero 90, ma semmai la smentisce, indicando un numero diverso, di certo maggiore. Con la conseguenza che la presunzione che le pentole fossero 90, su cui poi è stato basato il calcolo, è illegittima, contrastando con gli indizi in atti. Va da sé dunqueche, allegando quei verbali, da cui risultavano 90 scatole con due batterie ciascuna den tro, la ricorrente ha assolto l’onere della prova, che può ovviamente fornirsi per via indiziaria. 8.-Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 58 e 59 DPR 115 del 2002. Si censura proprio l’ambito della regola probatoria: si dice cioè che la norma non impone al custode di dimostrare la superficie occupata, bensì il numero dei beni custoditi. Il motivoè assorbito dall’accoglimento dei due precedenti . 9.-Con il quarto motivo si prospetta violazione del dpr 115 del 2002. Nell’operare la riduzione del compenso , il GIP , c on decisione confermata dal Tribunale e qui impugnata, ha fatto ricorso all’equità , ma omettendo di verificare l’esistenza di usi locali, che pure erano stati allegati dalla ricorrente, attraverso il deposito delle tabelle della Prefettura di Napoli e dell’Agenzia del Demanio. Il motivo è fondato. E’ principio di diritto che “in tema di liquidazione dell'indennità spettante alcustode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestropenale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza” (Cass. 2507/ 2022). 10-Il quinto motivo prospetta violazione de gli articoli 113 e 114 c.p.c. nonché 58,59 DPR 115 del 2002. La tesi è la seguente. Il Tribunale ha ritenuto legittima la riduzione del compenso in ragione dello scarso valore dei beni, che ha consentito al custode di non adottare particolari cautele. Inoltre, una ulteriore riduzione è stata disposta in ragione della natura pubblicistica dell’incarico. 11. Il sesto motivoripete queste censure postulando violazione delle preleggi e comunque dell’articolo 58 DPR 115 del 2002. I motivi che, per la loro connessione logica, possono esaminarsi insieme contengono due censure. La prima contesta al Tribunale di avere seguito la tesi del GIP circa il fatto che, trattandosi di beni di scarso valore, anche le cautele impiegate per custodirle devono essere state minori, di non particolare dispendio. Questa censura è fondata. Infatti, il custode giudiziario, di cose sottoposte a sequestro, è civilmente e penalmente responsabile della loro perdita, indipendentemente dal valore; e dunque è obbligato a custodirle comunque. Non si può presumere un minore impegno di custodia in ragione del valore delle cose sequestrate. La seconda censura contesta la riduzione del compenso dovuto alla natura pubblicistica dell’incarico. La società contesta questa qualificazione, ma la censura è infondata. Infatti, è principio di diritto che i l rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed ilcustode delle cose sottoposte a sequestro hanatura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. Ne consegue che, essendo l'amministratore un "ausiliario" del giudice, la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria (Cass. 17375/ 2018). Il ricorso va dunque accolto in questi termini P.Q.M. La Corte accoglie primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo, nei t
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