CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 29025/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n. 08707/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresenta ta e dife sa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata al controricorso; -controricorrente - Oggetto: intermediazione finanziaria AC –22/10/2025 r.g. n. 08707/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Genova n. 922 /20 20 , pubblicata il 7 ottobre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a seimotivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui l a Co rte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona che aveva respinto la sua domanda, formulata contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in prosieguo, breviter: “la banca”), avente a oggetto il risarcimento del danno derivante dalla dedotta violazione degli obblighi contrattuali ricadenti sull’intermediario finanziario in conseguenza di un contratto di investimento mobiliare avente a oggetto, apartire dall’aprile 2007, l’acquisto di derivati regolamentati, terminato nel novembre 2011 , con perdite che la cliente imputava a responsabilità della banca, sia per aver eseguito disposizioni impartite dal di lei marito, sia per aver violato gli obblighi informativi, sia per aver consentito sconfinamenti passivi del conto corrente di appoggio, contribuendo in tal modo ad aggravare la perdita; il Tribunale aveva , altresì condannato , la ricorrente a pagare alla banca la somma di euro 20.147,73, pari al saldopassivo del conto corrente di appoggio. 2. La banca ha resistito con controricorso. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la cliente era investitore qualificato , avendo svolto personalmente numerose operazioni di trading sin dal 2002, successivamenteanche con modalità on- line , acquisendo un profilo di rischio elevato; b) che non sussisteva alcuna responsabilità r.g. n. 08707/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’intermediario per omissioni informative, siccome la documentazione versata in atti dalla banca dimostrava l ’ a vvenuta consegna alla cliente sia del documento sui rischi generali che del la specifica illustrazione delle caratteristiche del prodotto finanziario derivato, sia del questionario di profilazione , sia l’avvenuto costante aggiornamento della redditività dell’ investimento tramite informazione on-line; c) che nessuna necessità vi era di aprire un conto di affidamento accessorio all’ investimento in derivati, siccome non vi era stata nella specie alcuna accensione di un nuovo finanziamento, ma la provvista derivava da ricavi già ottenuti dall’investitrice in passati investimenti presso lo stesso intermediario; d) che non sussistevaalcun obbligo della banca di chi u dere il conto di appoggio in p resenza di perdite, sia perché ciò non era contrattualmente previsto, sia perché la circostanza avrebbe potuto addiritturaaggravare la posizione debitoria d e ll a cliente . 4. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo : « 1) Violazione degli artt. 21 e 23 del T.U.F. e degli artt. 30 e 47 del [OSCURATO:PERSONA] 11522/98 in relazione all’art. 360n. 3», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di rilevare che il contratto quadro di negoziazione sottoscritto tra le parti non contemplava alcun finanziamentoa favore della cliente, sicché la banca non avrebbe potuto concedere alcun fido di fatto sul conto di appoggio per consentirel’operatività del rapporto di investimento mobiliare , né avrebbe potuto consentire la prosecuzione dell’ attività in presenza di perdite che avevano azzerato la provvista esistente sul conto. r.g. n. 08707/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è inammissibile perché mostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata , c ome sopra sintetizzato . L a Corte territoriale ha accertato , in fatto , che la prov v ista iniziale dell’investimento in derivati, iniziato nell’aprile 2007, era ricollegabile a un saldo attivo di pregressi investimenti, iniziati tra le parti in forza di un rapporto risalente al 2002. Proprio da tale accertamento fattuale, la Corte territorial e ha negato che , nella specie , si fosse in presenza di un finanziamento concesso all’investitore, e ha conseguente mente escluso l’ applicazione della normativa invocata come lesa anche nel motivo in esame. La censura mostra di non confrontarsi con tale motivazione, ma finisce apoditticamente (in memoria) per assumere come fatto pacifico che il contratto quadro non prevedesse alcun finanziamento, senza in alcun modo corroborare tale qualificazione con argomenti idonei a dimostrarla, e per presupporre che nella fattispecie si sia in presenza di un iniziale nuovo finanziamento, in ciò non confutando nei modi consentiti in questa sede l’accertamento contenuto nel provvedimento impugnato. b) Secondo motivo : « 2 ) Violazione degli artt. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 c. I Delibera CONSOB 11522/1998 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso la violazione degli obblighi informativi ricadenti sulla banca, allorquando essa ha omesso di segnalare l’ inadeguatezza delle operazioni anche dal pu n to di vista quantitativo, a nulla rilevando che le singole operazio ni potessero essere conosciute dalla cliente mediante la consultazione del saldo on - line , e a nulla rilevando la r.g. n. 08707/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sottoscrizione da parte della cliente di un documento in cui si riconoscevaoperatore qualificato. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza . Esso è inammissibile laddove, sotto l’apparente deduzione del vizio di falsa applicazione della normativa indicata come lesa, tenta in effetti di sovvertire l’ accertamento fattuale operato concordemente dai giudici del merito , secondo il quale alla cliente erano stati consegnati tutti i documenti obbligatori per la forma di investimento effettuata e che essa fosse in grado , tramite il trading on - line , di consultare quotidianamente il conto titoli e di avvedersi, perciò , in tempo reale della variazione della redditività dell’ investimento . Tale accertamento fattuale ha condotto i giudici del merito a escludere che , nella specie , vi fosse violazione degli obblighi informativi ricadenti sull’intermediario, senza che tali obblighi siano stati in alcun modo male interpretatirispetto ai canoni as t r a tti di riferimento. La censura è, invece, infondata nella parte in cui contesta l’attribuzione alla cliente della qualifica di operatore qualificato. Invero, posto che – come si evince dalla lettura di pag. 18 dello stesso ricorso –è incontestato che la cliente abbia sottoscritto un documento dove si dava atto della propria qualifica di operatore qualificato, trova applicazione la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 1, Ordinanza n. 3962 del 19/02/2018 ; id. Ordinanza n. 8343 del 04/04/2018) secondo cui a dichiarazione scritta di appartenenza alla categoria dell'operatore qualificato rilasciata dall'investitore costituisce una dichiarazione di scienza fornita di valenza probatoria, che vale a esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per proprio conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi r.g. n. 08707/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario; onere che la censura in esame non deduce nemmenodi aver adempiuto, limitandosi a dichiarare sussistente una giurisprudenza a sé favorevole che, tuttavia , non è riferita all’operatore qualificato, ma alla ben diversa ipotesi in cui si pretenda di attribuire tale qualifica a un cliente che abbi a semplicemente fornito indicazione di alta esperienza nel questionario di profilazione(da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 7412 del 20/03/2024). c) Terzo m otivo: « 3) Violazione dell’art. 28 c III regolamento CONSOB n. 11522/98 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di rilevare che la banca aveva il preciso obbligo di informare, pressoché quotidianamente , la cliente dell’avvenuto azzeramentodella provvista e della conseguente circostanza che il conto operava a debito. Il motivo è inammissibileper concomitanti diverse ragioni: da un canto, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha accertato che la cliente avesse modo di accertarsi in tempo reale on-line della variazione del livello di redditività dell’ investimento ; d’altro canto, tenta di sovvertire tale accertamento , pretendendo di dare per pacifico che sussistesseper la banca un obbligo di informare quotidianamente l’investitore, e parimenti pretendendo da questa Cort e un non consentitoriesame del fatto, atte s o che in nessun modo si spiega come tale preteso carattere incontestato emerga dagli atti di causa o dalcomportamento della controparte . d) Quarto m otivo di ricorso : « 4) Violazione dell’art. 23 c VI D.L. n. 58/98 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc», deducendo r.g. n. 08707/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di rilevare che la banca, che ne era onerata, aveva mancato di dimostraredi avere adempiuto a tutte le obbligazioni poste a suo carico anche in relazione alla doverosità della chiusura del rapporto di investimento conseguente alla passività del conto di appoggio. Il motivo è inammissibile , oltre che per le concomitanti e reiterateragioni indicate a confutazione delle precedenti censure, anche perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, che ha escluso l’ an dell’ inadempimento , con il ché all’evidenza non può avere alcuna rileva nza la considerazione in tema di causazione o con - causazione del danno, in thesi derivante dal l’ inadempimento , che nella specie è stato escluso. e) Quinto m otivo di ricorso: « 5) Violazione dell’art. 115 cpc in relazione al n. 4 art. 360 cpc», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di considerare che una repentina chiusura del conto e dell’ operatività del rapporto di investimento avrebbe ridotto la perdita subita dalla cliente alla sola somma versata alla Cassa di compensazione e garanzia, laddove nella specie la normale operatività concessa aveva aggravato le perdite finanziarie , come documentalmente provato in atti e non esaminato dal giudice territoriale. f) Sesto motivo di ricorso: «6) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5) cpc», deducendo l’omesso esame del documento versato in atti che dimostrava le perdite certificatedal capital gain dal gennaio 2009 sino alla chiusura del rapporto nelnovembre 2011. r.g. n. 08707/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quinto e il sesto motivo sono scrutinabili insieme , poiché inammissibili per la medesima ragione: essi pretendono da questa Corte di rieditare l’accertamento in fatto, effettuato in maniera identica dai giudici del merito (per cui è applicabile , quanto al vizio motivazionale, la preclusione da “ doppia conforme”), secondo cui nessuna incidenza causale ha avuto la mancata interruzione del rapporto sulla causazione delle perdite, attribuibiliinvece alla volontà della cliente – e del suo delegato a operare sul conto – di continuare a investire nell’operazione , nonostante l’acclarata e comunicata perdita incrementale subita , laddove, in relazione alla pretesa falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la censura è ancora totalmente versata in fatto, pretendendo da questa Corte di sindacare la selezione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito , senza previamentecontestare l’ applicazione dei criteri ermeneutici o la violazione dei criteri legali di gerarchiadelle prove. 2. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato. 3. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese della presente fase di legittimità, che r.g. n. 08707/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] liquida in complessivi euro 7.200,000, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1