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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 38790/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 25/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MACERATA il 4/2/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata truffa di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità della querela.

1.2. Violazione di legge e il vizio di motivazione con travisamento del fatto, della prova e dei motivi di appello che hanno determinato la contraddittorietà e la manifesta illogicità con specifico riferimento al terzo, quarto, quinto e sesto motivo di appello (inerenti la ritenuta responsabilità del ricorrente), settimo motivo di appello (relativo alla i/ richiesta di riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.), ottavo (circa il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e dei benefici di legge) e nono (afferente la condanna al risarcimento del danno).

2. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità della querela rilevando che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare, così come il Tribunale di primo grado sulla medesima eccezione sollevata espressamente con memoria, in merito al difetto di legittimità della querela e che la risposta comunque fornita sarebbe errata.

Diversamente da quanto superficialmente indicato nelle sentenze di merito, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata legittimata a sporgere querela.

Tale istituto, presso il quale è stato acceso il conto corrente dove accreditare il finanziamento, ha operato esclusivamente quale c.d. tramitante della domanda di finanziamento rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., soggetto giuridico diverso cui unicamente può essere riconosciuta, quale titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma, la qualità di persona offesa legittimata alla presentazione dell'atto di querela.

Sotto altro profilo, poi, risulterebbe che la persona fisica che ha sporto la querela nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] non ne aveva comunque il potere.

In ordine a tali questioni, già poste con una memoria depositata nel giudizio di primo grado, i giudici di merito avrebbero del tutto omesso di motivare così che, tra le altre, vi sarebbe la violazione dell'art. 121 cod. proc. pen. per cui sia il Tribunale che la Corte territoriale, omettendo di confrontarsi con le ragioni e gli argomenti della difesa, avrebbero violato il principio del contraddittorio cui deriverebbe la nullità della sentenza.

La doglianza è infondata.

La conclusione della Corte territoriale in relazione alle censure proposte circa la validità della querela è corretta così che la mancata valutazione degli specifici argomenti della difesa non ha determinato alcuna violazione.

1.1. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del peculiare rapporto intercorrente con la Compass nella procedura di erogazione del credito, deve essere considerata non solo danneggiata (qualità questa che per la quale era comunque legittimata a sporgere la querela secondo la giurisprudenza di legittimità, cfr. Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Mannucci, Rv. 277712; Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520 - 01; Sez.

F, n. 33884 del 23/08/2012, Savoca, Rv. 253474 - 01) quanto persona offesa del reato di truffa, atteso che la condotta concreta ha leso interessi giuridici di entrambe le società.

L'erogazione del finanziamento, in un sistema nel quale sono essenziali l'accensione di un conto corrente bancario presso la [OSCURATO:PERSONA] e la presentazione dei documenti presso lo stesso istituto che in tal modo si occupa dell'istruttoria, infatti, è il risultato di un'attività complessa nella quale entrambi i soggetti giuridici, titolari dell'interesse tutelato, devono essere complessivamente considerati persone offese del reato di truffa per il quale, in conclusione, sono entrambi e autonomamente legittimati a sporgere querela, salvo poi quantificare, ciò ai soli fini del risarcimento del danno, la specifica perdita patrimoniale subita in concreto da ciascuno.

1.2. La querela è stata sporta da un soggetto legittimato.

Come risulta dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), infatti, la querela è stata sporta dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], espressamente munito dei poteri in virtù dello Statuto e della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2013 (cfr. atto di querela).

2. Negli ulteriori motivi di ricorso la difesa, oltre a censurare la decisione della Corte territoriale in merito alla revoca dei testimoni indicati nella propria lista testi, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con travisamento del fatto, della prova e dei motivi di appello che hanno determinato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza rilevando nello specifico che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze esposte nei motivi di appello nei quali erano articolate puntuali censure in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, anche con riferimento alla mancata valutazione delle prove acquisite, all'applicabilità della particolare tenuità del fatto, alla sussistenza di circostanze attenuanti e circa il trattamento sanzionatorio e la condanna al risarcimento del danno.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

Come anche evidenziato nelle conclusioni del Procuratore Generale, tutte le censure sono reiterative e si caratterizzano per la comune affermazione che la Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione dei motivi di appello.

Diversamente da quanto indicato, invero, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito puntuale, adeguata e coerente risposta a tutti i motivi di impugnazione, ora nella sostanza esclusivamente reiterati.

Nello specifico. 2.1.

In ordine alla revoca dei testi ammessi da parte del Tribunale, la Corte territoriale si è conformata alla costante giurisprudenza di legittimità per la quale ogni questione che si riferisce al contenuto dell'ordinanza che provvede in tal senso e alle statuizioni in essa contenuta, deve essere oggetto di specifica eccezione da presentarsi, ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod. proc. pen., a pena di decadenza, non appena si prende atto della motivazione del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 7455 del 13/11/2020, Patasanu, n.m. e Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 con specifico riferimento al vizio di motivazione quanto alla ritenuta superfluità de teste; Sez. 5, n. 321 del 3/12/2020 dep. 2021, Aiello, n.m.; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891, Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680).

Ragione questa per la quale nel caso di specie il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che l'eccezione di nullità, dedotta tardivamente dalla difesa solo con i motivi di appello, fosse sanata.

2.2. La motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, con il riferimento alla condotta tenuta dal ricorrete e in specifico alla prova emersa in ordine alla falsità della documentazione prodotta a corredo della richiesta di finanziamento (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata), è adeguata e coerente.

A fronte dell'accertata falsità della documentazione relativa all'attività lavorativa e allo stipendio percepito, indispensabili all'erogazione del finanziamento, d'altro canto, ogni ulteriore censura quanto alla logicità della motivazione risulta del tutto inconferente, ciò anche in considerazione del fatto che appare del tutto inverosimile una qualsivoglia diversa conclusione in relazione all'invocata insussistenza degli artifici e raggiri ovvero circa la mancata consapevolezza dell'imputato.

2.3. Le censure in ordine alla valutazione formulata dalla Corte di Appello quanto alla non configurabilità della particolare tenuità dell'offesa -fondate sulla valorizzazione delle modalità della condotta ritenuta allarmante (produzione di documentazione falsa ed entità del finanziamento riscosso)- espressione del potere discrezionale del giudice di merito, non sono consentite.

Come ribadito da questa Corte, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., infatti, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01)

2.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio per il quale, in presenza di una motivazione logica e lineare, in assenza come nel caso in esame di palesi violazioni normative, non è ammesso alcun sindacato in sede di legittimità.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi di valutazione, e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione del danno ipotetico che il reato avrebbe cagionato.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, orientate a sollecitare in questa sede, una nuova valutazione della congruità della pena, non sono consentite (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

2.5. Del pari insindacabile, infine, risulta la decisione relativa alla condanna al risarcimento del danno, correttamente rimessa nel caso di specie al giudice civile, competente a quantificare in concreto il pregiudizio subito dalla parte civile costituita.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle sepse p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 25/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MACERATA il 4/2/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata truffa di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità della querela. 1.2. Violazione di legge e il vizio di motivazione con travisamento del fatto, della prova e dei motivi di appello che hanno determinato la contraddittorietà e la manifesta illogicità con specifico riferimento al terzo, quarto, quinto e sesto motivo di appello (inerenti la ritenuta responsabilità del ricorrente), settimo motivo di appello (relativo alla i/ richiesta di riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.), ottavo (circa il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e dei benefici di legge) e nono (afferente la condanna al risarcimento del danno). 2. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità della querela rilevando che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare, così come il Tribunale di primo grado sulla medesima eccezione sollevata espressamente con memoria, in merito al difetto di legittimità della querela e che la risposta comunque fornita sarebbe errata. Diversamente da quanto superficialmente indicato nelle sentenze di merito, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata legittimata a sporgere querela. Tale istituto, presso il quale è stato acceso il conto corrente dove accreditare il finanziamento, ha operato esclusivamente quale c.d. tramitante della domanda di finanziamento rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., soggetto giuridico diverso cui unicamente può essere riconosciuta, quale titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma, la qualità di persona offesa legittimata alla presentazione dell'atto di querela. Sotto altro profilo, poi, risulterebbe che la persona fisica che ha sporto la querela nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] non ne aveva comunque il potere. In ordine a tali questioni, già poste con una memoria depositata nel giudizio di primo grado, i giudici di merito avrebbero del tutto omesso di motivare così che, tra le altre, vi sarebbe la violazione dell'art. 121 cod. proc. pen. per cui sia il Tribunale che la Corte territoriale, omettendo di confrontarsi con le ragioni e gli argomenti della difesa, avrebbero violato il principio del contraddittorio cui deriverebbe la nullità della sentenza. La doglianza è infondata. La conclusione della Corte territoriale in relazione alle censure proposte circa la validità della querela è corretta così che la mancata valutazione degli specifici argomenti della difesa non ha determinato alcuna violazione. 1.1. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del peculiare rapporto intercorrente con la Compass nella procedura di erogazione del credito, deve essere considerata non solo danneggiata (qualità questa che per la quale era comunque legittimata a sporgere la querela secondo la giurisprudenza di legittimità, cfr. Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Mannucci, Rv. 277712; Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520 - 01; Sez. F, n. 33884 del 23/08/2012, Savoca, Rv. 253474 - 01) quanto persona offesa del reato di truffa, atteso che la condotta concreta ha leso interessi giuridici di entrambe le società. L'erogazione del finanziamento, in un sistema nel quale sono essenziali l'accensione di un conto corrente bancario presso la [OSCURATO:PERSONA] e la presentazione dei documenti presso lo stesso istituto che in tal modo si occupa dell'istruttoria, infatti, è il risultato di un'attività complessa nella quale entrambi i soggetti giuridici, titolari dell'interesse tutelato, devono essere complessivamente considerati persone offese del reato di truffa per il quale, in conclusione, sono entrambi e autonomamente legittimati a sporgere querela, salvo poi quantificare, ciò ai soli fini del risarcimento del danno, la specifica perdita patrimoniale subita in concreto da ciascuno. 1.2. La querela è stata sporta da un soggetto legittimato. Come risulta dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), infatti, la querela è stata sporta dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], espressamente munito dei poteri in virtù dello Statuto e della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2013 (cfr. atto di querela). 2. Negli ulteriori motivi di ricorso la difesa, oltre a censurare la decisione della Corte territoriale in merito alla revoca dei testimoni indicati nella propria lista testi, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con travisamento del fatto, della prova e dei motivi di appello che hanno determinato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza rilevando nello specifico che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze esposte nei motivi di appello nei quali erano articolate puntuali censure in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, anche con riferimento alla mancata valutazione delle prove acquisite, all'applicabilità della particolare tenuità del fatto, alla sussistenza di circostanze attenuanti e circa il trattamento sanzionatorio e la condanna al risarcimento del danno. Le doglianze sono manifestamente infondate. Come anche evidenziato nelle conclusioni del Procuratore Generale, tutte le censure sono reiterative e si caratterizzano per la comune affermazione che la Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione dei motivi di appello. Diversamente da quanto indicato, invero, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito puntuale, adeguata e coerente risposta a tutti i motivi di impugnazione, ora nella sostanza esclusivamente reiterati. Nello specifico. 2.1. In ordine alla revoca dei testi ammessi da parte del Tribunale, la Corte territoriale si è conformata alla costante giurisprudenza di legittimità per la quale ogni questione che si riferisce al contenuto dell'ordinanza che provvede in tal senso e alle statuizioni in essa contenuta, deve essere oggetto di specifica eccezione da presentarsi, ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod. proc. pen., a pena di decadenza, non appena si prende atto della motivazione del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 7455 del 13/11/2020, Patasanu, n.m. e Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 con specifico riferimento al vizio di motivazione quanto alla ritenuta superfluità de teste; Sez. 5, n. 321 del 3/12/2020 dep. 2021, Aiello, n.m.; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891, Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680). Ragione questa per la quale nel caso di specie il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che l'eccezione di nullità, dedotta tardivamente dalla difesa solo con i motivi di appello, fosse sanata. 2.2. La motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, con il riferimento alla condotta tenuta dal ricorrete e in specifico alla prova emersa in ordine alla falsità della documentazione prodotta a corredo della richiesta di finanziamento (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata), è adeguata e coerente. A fronte dell'accertata falsità della documentazione relativa all'attività lavorativa e allo stipendio percepito, indispensabili all'erogazione del finanziamento, d'altro canto, ogni ulteriore censura quanto alla logicità della motivazione risulta del tutto inconferente, ciò anche in considerazione del fatto che appare del tutto inverosimile una qualsivoglia diversa conclusione in relazione all'invocata insussistenza degli artifici e raggiri ovvero circa la mancata consapevolezza dell'imputato. 2.3. Le censure in ordine alla valutazione formulata dalla Corte di Appello quanto alla non configurabilità della particolare tenuità dell'offesa -fondate sulla valorizzazione delle modalità della condotta ritenuta allarmante (produzione di documentazione falsa ed entità del finanziamento riscosso)- espressione del potere discrezionale del giudice di merito, non sono consentite. Come ribadito da questa Corte, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., infatti, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) 2.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio per il quale, in presenza di una motivazione logica e lineare, in assenza come nel caso in esame di palesi violazioni normative, non è ammesso alcun sindacato in sede di legittimità. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi di valutazione, e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione del danno ipotetico che il reato avrebbe cagionato. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, orientate a sollecitare in questa sede, una nuova valutazione della congruità della pena, non sono consentite (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2.5. Del pari insindacabile, infine, risulta la decisione relativa alla condanna al risarcimento del danno, correttamente rimessa nel caso di specie al giudice civile, competente a quantificare in concreto il pregiudizio subito dalla parte civile costituita. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle sepse p
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