CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 33598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrente, con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 5 novembre 2021, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino, che accertava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto previsto dagli artt. 110 e 453 cod. pen., per aver speso presso esercizi commerciali Carrefour e [OSCURATO:PERSONA] banconote da 50,00 euro palesemente contraffatte. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. peri. 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 416-bis 1, comma 3, cod. pen. e conseguente vizio di motivazione, rilevando come il ricorrente abbia iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia, reso dichiarazioni in relazione all'associazione di stampo mafioso anche dedita alla attività di smercio di banconote false, comprovato tali dichiarazioni con l'allegazione delle dichiarazioni e pertanto errando la Corte di appello nell'escludere la speciale attenuante. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 30 maggio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente con memoria depositata il 31 maggio 2022 richiamava e allegava gli atti già prodotti in appello e ricapitolati in sentenza chiedendo accogliersi il ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il ricorrente allegava alla memoria difensiva depositata il 31 maggio 2022 gli atti già prodotti in appello e ricapitolati in sentenza, chiedendo accogliersi il ricorso. Va evidenziato come l'originario difetto di autosufficienza del ricorso non può essere sanato dalla produzione documentale allegata alle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137.Infatti, nel giudizio di legittimità, allorquando i termini per l'impugnazione siano scaduti, non possono essere prodotti documenti già ac:quisiti nel corso del giudizio di merito, che l'interessato ha l'onere di allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi, in quanto la maturata inammissibilità del ricorso, per difetto delle necessarie allegazioni, non potrebbe essere sanata una volta decorsi detti termini (Sez. 2, n. 48385 del 14/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277600 - 01). Tale principio ha trovato applicazione anche al modulo procedimentale camerale, al quale è conformata la previsione dell'art. 23 citj nel caso in cui non intervenga, come nel caso in esame, richiesta di trattazione orale: nel giudizio camerale di legittimità le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsto dall'art.611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673 - 01). D'altro canto, analogamente, anche nel giudizio civile di legittimità, i vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili (Sez. 6 - 3 civ., n. 5355 del 07/03/2018, Rv. 648236 - 01; Sez. 6 - 3 civ., n. 3780 del 25/02/2015, Rv. 634440 - 01). Pertanto il ricorso è certamente inammissibile per difetto di autosufficienza, nella parte in cui censura la sentenza della Corte territoriale richiamando atti poi non allegati. 3. Per altro, deve rilevarsi come in relazione alla dedotta inosservanza e all'erronea applicazione dell'art. 416-bis 1, comma 3, cod. peri., va premesso che un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità richiede come necessario che il soggetto che ne benefici sia ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa ovvero di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare le attività mafiose e che la predetta attenuante non possa trovare applicazione qualora difetti la formale contestazione dell'aggravante dell'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen. e la sussistenza della stessa non trovi, quindi, positivo riscontro in sentenza (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270589; Sez. 3, n. 8353 del 23/09/2014, dep. 2015, Trimarco, Rv. 262513; Sez. 2, n. 23121 del 29/04/2009, Nemoianni, Rv. 245180). Altro orientamento ritiene invece che, per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non sia richiesta la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen., ma occorra che dagli atti del processo emergano elementi certi ed univoci, idonei a comprovare che il reato contestato risulti "in fatto" commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (Sez. 4, n. 32519 del 29/05/2019, Panarinfo, Rv. 276687; Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018, dep. 2019, Rubino, Rv. 276324; Sez. 1, Sentenza n. 21783 del 20/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 270006). 4. Al di là della diversa interpretazione dell'art. 416-bis 1 cod. pen., tanto il primo orientamento — che richiede non solo la contestazione formale, ma anche la prova della commissione del delitto associativo ai sensi dell'art. 416-bis o del delitto aggravato, dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare l'attività delle relative associazioni — quanto il secondo — che ritiene invece applicabile l'attenuante anche a fronte di un difetto di contestazione formale dei delitti con la aggravante speciale - pongono come presupposto che "in fatto" sussista fa prova che l'imputato abbia commesso il delitto con metodo mafioso o con finalità di agevolazione di una associazione di tipo mafioso. Nel caso in esame, con motivazione ineccepibile, la Corte di appello ha operato una attenta analisi degli elementi di prova e valutato anche le dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, condividendo la valutazione del G.u.p. del Tribunale di Torino, ha ritenuto che le dichiarazioni dello Zito non abbiano fornito sufficienti elementi di specificità quanto alla provenienza dal contesto associativo delle banconote effettivamente cedute nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Proprio le dichiarazioni di Zito risultano difettare di specificità, anche in ordine al versamento del 10% all'associazione mafiosa del valore tratto dalla cessione di ogni banconota, non chiarendo Zito a chi tale percentuale dovesse essere consegnata, con quali modalità e in che occasione, così da avere certezza in ordine alla sussistenza, almeno in fatto, della circostanza della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen. in ordine alle condotte del presente procedimento. 5. La motivazione impugnata non è quindi né apparente, né incongrua o illogica, né tantomeno suscettibile di critiche quanto alla erroneità nell'applicazione della legge penale: anzi, esamina tutti i profili fattuali e giuridici necessari per l'applicazione della attenuante speciale, in modo coerente e corretto.Proprio sul punto decisivo, e comune ai due citati orientamenti giurisprudenziali, che richiedono la prova della responsabilità formale o 'virtuale', perché in assenza di contestazione, della condotta aggravante di agevolazione o di metodo mafioso, la Corte la esclude con assoluta chiarezza e in modo compiuto. 6. In tal senso pacifico è l'orientamento della Corte di legittimità che, se per un verso afferma che la confessione dell'imputato possa essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa, per altro verso è necessario che il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento aul:ocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato (Cass. Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 271980; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259489; Sez. 4, n. 20591 del 05/03/2008, D'Avanzo, Rv. 240213). E l'intendimento autocalunnatorio può essere motivato proprio dalla volontà di ottenere il riconoscimento dell'attenuante speciale. La Corte di appello, pur senza citare tale principio di diritto, ne fa applicazione concreta e corretta, dando atto della insufficienza della dichiarazione autoaccusatoria da parte di Zito nel caso di specie, espressa in dichiarazioni inadeguate a comprovare in relazione alla sussistenza della finalità di agevolazione mafiosa. E per altro nessun peculiare contributo in ordine ai delitti per cui si procede Zito ha reso, essendo il quadro probatorio già decisamente integrato. 7. Pertanto la Corte di appello di Torino fa buon governo del principio per cui, in relazione all'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis 1, comma 3, cod. pen., allorquando occorra valutare la dichiarazione autoaccusatoria dell'imputato in ordine all'aver commesso i delitti-presupposto -I— delitti di cui all'articolo 416-bis e commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso - è necessario che il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio - che potrebbe consistere anche nella volontà di ottenere l'applicazione della attenuante speciale - dal che la necessità di verificare la sussistenza di elementi di conferma ulteriore (sul punto, Sez. 5, n. 18438 del 22/03/2022, Mannolo, Rv. 283011 - 01). 8. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e manifesta infondatezza.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur