Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2916/2008
ECLI:EU:C:2008:679
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 dicembre 2008 – Commissione / Grecia
(causa C‑84/07)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 92/51/CEE – Riconoscimento dei diplomi – Studi compiuti presso un “laboratorio di liberi studi” non riconosciuto come istituto scolastico dallo Stato membro ospitante
– Ottico»
1.
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 92/51 [Direttiva
del Consiglio 92/51, artt. 1, lett. a), e 3] (v. punti 27-28, 46 e dispositivo)
2.
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 92/51 (Direttiva
del Consiglio 92/51, art. 12) (v. punti 35-37, 46 e dispositivo)
3.
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 92/51 [Direttiva
del Consiglio 92/51, art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma] (v. punti 43-46 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992,
92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva
89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica,
– non avendo riconosciuto i diplomi di ottico rilasciati dalle competenti autorità italiane in esito a corsi di formazione impartiti
ai sensi di un accordo in forza del quale un corso di formazione impartito in Grecia da un ente privato è omologato dalle
dette autorità;
– avendo subordinato l’esame di domande di riconoscimento di diplomi di ottico italiani alla comunicazione, da parte delle autorità
italiane, della risposta a cinque quesiti che le autorità elleniche avevano loro rivolto in precedenza, e
– non consentendo la scelta tra un tirocinio di adeguamento e una prova attitudinale a richiedenti che avevano presentato domanda
di riconoscimento di diplomi di ottico italiani prima dell’entrata in vigore della legge n. 2916/2001, che disciplina la struttura
dell’insegnamento universitario o assimilato nonché i problemi concernenti il settore tecnologico di detto insegnamento,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio
18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra
la direttiva 89/48/CEE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 20001/19/CE.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.