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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2916/2008

ECLI:EU:C:2008:679
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 dicembre 2008 – Commissione / Grecia (causa C‑84/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 92/51/CEE – Riconoscimento dei diplomi – Studi compiuti presso un “laboratorio di liberi studi” non riconosciuto come istituto scolastico dallo Stato membro ospitante – Ottico»

1. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 92/51 [Direttiva del Consiglio 92/51, artt. 1, lett. a), e 3] (v. punti 27-28, 46 e dispositivo)

2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 92/51 (Direttiva del Consiglio 92/51, art. 12) (v. punti 35-37, 46 e dispositivo)

3. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 92/51 [Direttiva del Consiglio 92/51, art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma] (v. punti 43-46 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).

Dispositivo 1) La Repubblica ellenica, – non avendo riconosciuto i diplomi di ottico rilasciati dalle competenti autorità italiane in esito a corsi di formazione impartiti ai sensi di un accordo in forza del quale un corso di formazione impartito in Grecia da un ente privato è omologato dalle dette autorità; – avendo subordinato l’esame di domande di riconoscimento di diplomi di ottico italiani alla comunicazione, da parte delle autorità italiane, della risposta a cinque quesiti che le autorità elleniche avevano loro rivolto in precedenza, e – non consentendo la scelta tra un tirocinio di adeguamento e una prova attitudinale a richiedenti che avevano presentato domanda di riconoscimento di diplomi di ottico italiani prima dell’entrata in vigore della legge n. 2916/2001, che disciplina la struttura dell’insegnamento universitario o assimilato nonché i problemi concernenti il settore tecnologico di detto insegnamento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 20001/19/CE. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 dicembre 2008 – Commissione / Grecia (causa C‑84/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 92/51/CEE – Riconoscimento dei diplomi – Studi compiuti presso un “laboratorio di liberi studi” non riconosciuto come istituto scolastico dallo Stato membro ospitante – Ottico» 1. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 92/51 [Direttiva del Consiglio 92/51, artt. 1, lett. a), e 3] (v. punti 27-28, 46 e dispositivo) 2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 92/51 (Direttiva del Consiglio 92/51, art. 12) (v. punti 35-37, 46 e dispositivo) 3. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 92/51 [Direttiva del Consiglio 92/51, art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma] (v. punti 43-46 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25). Dispositivo 1) La Repubblica ellenica, –        non avendo riconosciuto i diplomi di ottico rilasciati dalle competenti autorità italiane in esito a corsi di formazione impartiti ai sensi di un accordo in forza del quale un corso di formazione impartito in Grecia da un ente privato è omologato dalle dette autorità; –        avendo subordinato l’esame di domande di riconoscimento di diplomi di ottico italiani alla comunicazione, da parte delle autorità italiane, della risposta a cinque quesiti che le autorità elleniche avevano loro rivolto in precedenza, e –        non consentendo la scelta tra un tirocinio di adeguamento e una prova attitudinale a richiedenti che avevano presentato domanda di riconoscimento di diplomi di ottico italiani prima dell’entrata in vigore della legge n. 2916/2001, che disciplina la struttura dell’insegnamento universitario o assimilato nonché i problemi concernenti il settore tecnologico di detto insegnamento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 20001/19/CE. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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