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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43286/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 1 marzo 2022, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal G.u.p. del Tribunale di Firenze il 17 settembre 2021 in relazione a delitti di furto pluriaggravato e di reingresso clandestino sul territorio dello Stato a seguito di espulsione.

Il ricorso consta di un unico motivo, volto nella sostanza a contestare la valutazione delle prove raccolte ai fini della penale responsabilità dell'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto affetto, in primo luogo, da aspecificità non essendo denunciato specificamente alcuno dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; in secondo, e soprattutto, risulta manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

Le censure articolate dal ricorrente non tengono conto del percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale è motivata in modo logico e coerente, richiamando in modo puntuale gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, sia in ordine alla ricostruzione dei fatti, sia in ordine alla riferibìlità soggettiva al prevenuto del furto contestatogli, sia in ordine alla valutazione della violenza sulle cose da lui esercitata dal finestrino dell'auto da cui prelevò la refurtiva, sia infine all'assenza di giustificazioni per il rientro clandestino del Megherbi in Italia.

Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ìndicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati dì una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 1 marzo 2022, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal G.u.p. del Tribunale di Firenze il 17 settembre 2021 in relazione a delitti di furto pluriaggravato e di reingresso clandestino sul territorio dello Stato a seguito di espulsione. Il ricorso consta di un unico motivo, volto nella sostanza a contestare la valutazione delle prove raccolte ai fini della penale responsabilità dell'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto affetto, in primo luogo, da aspecificità non essendo denunciato specificamente alcuno dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; in secondo, e soprattutto, risulta manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Le censure articolate dal ricorrente non tengono conto del percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale è motivata in modo logico e coerente, richiamando in modo puntuale gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, sia in ordine alla ricostruzione dei fatti, sia in ordine alla riferibìlità soggettiva al prevenuto del furto contestatogli, sia in ordine alla valutazione della violenza sulle cose da lui esercitata dal finestrino dell'auto da cui prelevò la refurtiva, sia infine all'assenza di giustificazioni per il rientro clandestino del Megherbi in Italia. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ìndicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati dì una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 otto
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