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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 00650/2026

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ato la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di Venezia vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in data 23 aprile 2025 il GIP del Tribunale di Venezia ha emesso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], autonomo decreto di sequestro preventivo in riferimento alla somma di denaro pari ad euro 15.000,00 rinvenuta in sede di perquisizione in data 25 marzo 2025.

Giova precisare che nel procedimento penale in corso il [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il reato di ricettazione (aggravato dalla finalità di agevolazione della cosca Arena), commesso in data 6 aprile 2022.

L’attuale sequestro preventivo viene qualificato in termini di sequestro del profitto del reato di ricettazione commesso in data 6 aprile 2022. 2.Nel corso delle indagini – che riguardano una ramificazione veneta della cosca Arena – veniva monitorata l’attività di tal [OSCURATO:PERSONA], ritenuto intraneo alla articolazione scaligera della cosca Arena.

Da alcune conversazioni intercettate si è ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] riversasse parte dei profitti illeciti alla ‘casa madre’ calabrese.

In tale contesto, la figura di [OSCURATO:PERSONA] emerge come soggetto, parimenti contiguo alla cosca, che in data 5 aprile 2022 ebbe a ricevere una somma di denaro di non scarso rilievo (trentamila euro) dal [OSCURATO:PERSONA], somma destinata alla cosca Arena (come emerge dai contenuti delle captazioni riportati nella ordinanza sopra citata).

Da qui la considerazione per cui la somma di denaro rinvenuta presso la abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2025 (in banconote tutte da 50 euro) va assicurata al procedimento tramite sequestro preventivo, trattandosi di verosimile profitto del reato di ricettazione. 2.Il Tribunale del Riesame di Venezia nella decisione oggi impugnata, del 30 maggio 2025, afferma : a) il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in sostanza un concorrente esterno in associazione mafiosa; b) la somma rinvenuta in data 25 marzo 2025 deve essere oggetto di sequestro preventivo in quanto profitto del «reato contestato» di cui all’art.648 cod.pen., con inadeguatezza della documentazione difensiva prodotta dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e motivazione apparente in riferimento al requisito del periculum in mora.

Si evidenzia in particolare che il Tribunale del Riesame non affronta in modo autonomo il tema, il che determina un vizio insanabile della decisione, secondo quanto ritenuto da Sez.

Un. 2021 ric.

Ellade.

Vi sarebbe mera apparenza di motivazione su un punto decisivo, il che rende rilevabile il vizio sub specie violazione di legge. 3.2 Al secondo motivo si deduce violazione di legge per omessa valutazione delle allegazioni difensive.

Nella articolazione della doglianza il ricorrente ipotizza che il sequestro sia stato operato ai sensi dell’art.240 bis cod.pen. in vista di una confisca estesa.

Da tale angolo visuale si censura l’omesso apprezzamento della produzione difensiva (liquidata come inadeguata) in punto di capacità di risparmio del [OSCURATO:PERSONA] (titolare di una impresa artigiana di meccanico e gommista), nonché l’omesso apprezzamento del tema della ragionevolezza temporale, essendo decorsi tre anni dal fatto di reato oggetti di contestazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva il Collegio che dalla sequenza procedimentale sopra descritta può dedursi che sia il GIP che il Tribunale del riesame hanno ritenuto di operare un sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 comma secondo cod.proc.pen. e240 comma primo cod.pen. .

Entrambe le decisioni fanno riferimento alla categoria del «profitto del reato», riferita alla condotta di ricettazione aggravata (art. 648 e 416bis.1 cod.pen.) datata 6 aprile 2022 (tale essendo, per quanto emerge dalle due decisioni, il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA]).

2. La prospettazione difensiva, nel contestare l’omessa valutazione (in particolare al secondo motivo di ricorso) dei parametri normativi di cui all’art.240 bis cod.pen., tende a spostare l’asse del ragionamento su una diversa tipologia di confisca (e dunque di sequestro preventivo ex art.321 comma 2 cod.proc.pen.), senza contestare in modo espresso l’attuale qualificazione (sequestro diretto del profitto del reato in vista della confisca).

Tuttavia ciò non può condurre ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che è proprio il tema della «qualificazione del sequestro» che viene preliminarmente in rilievo, anche di ufficio, alla luce della obiettiva portata del provvedimento, trattandosi di un punto che condiziona in modo decisivo l’ambito e i confini delle motivazioni espresse in sede di merito. 3.In via preliminare, dunque, il Collegio rileva che la qualificazione del sequestro in termini di vincolo funzionale alla confisca diretta del profitto, quale operata dal provvedimento impugnato, è ictu oculi incongrua.

Il reato contestato (ricostruito attraverso le captazioni) è stato commesso circa tre anni prima del rinvenimento del denaro – oggetto di attuale sequestro - nella abitazione del [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, trattasi di una condotta (quella del 2022) di intermediazione in una rimessa di denaro che – visibilmente – non era destinata al [OSCURATO:PERSONA] quale percettore della somma, tanto che l’accusa contesta la specifica circostanza aggravante del finalismo agevolativo della cosca.

Dunque, il denaro del 2022 per definizione non è rimasto nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Tutto ciò premesso non si comprende dove possa risiedere la pertinenzialità rilevante a configurare il sequestro in vista di una confisca diretta del denaro (sulla cui nozione v. da ultimo Sez.

U n.13783 del 26.9.2024 dep.2025 ric. [OSCURATO:PERSONA] 287756-02 secondo cui la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto).

Non è dato individuare, per il vero, alcun argomentato nesso pertinenziale tra la condotta di ricettazione del 2022, nei termini sopra ricostruiti, e il denaro rinvenuto in data 25 marzo 2025.

4. Da ciò deriva la necessità di prendere atto – come del resto colto dallo stesso atto di impugnazione – che il sequestro, in astratto, può al più essere ricondotto al vincolo finalizzato alla confisca estesa ai sensi dell’art.240 bis cod.pen., atteso che il reato di ricettazione cui fanno riferimento i giudici del merito rientra – come è noto – nell’elenco dei reati-spia, pur con le rilevanti precisazioni desumibili dai contenuti di Corte cost. n.33 del 2018.

In detta dimensione il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione sulle allegazioni difensive tese a introdurre una giustificazione della apparente sproporzione (di cui al secondo motivo di ricorso), e – più in generale – è condizionato nei suoi snodi argomentativi da una errata qualificazione della tipologia di possibile sequestro.

Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di Venezia vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in data 23 aprile 2025 il GIP del Tribunale di Venezia ha emesso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], autonomo decreto di sequestro preventivo in riferimento alla somma di denaro pari ad euro 15.000,00 rinvenuta in sede di perquisizione in data 25 marzo 2025. Giova precisare che nel procedimento penale in corso il [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il reato di ricettazione (aggravato dalla finalità di agevolazione della cosca Arena), commesso in data 6 aprile 2022. L’attuale sequestro preventivo viene qualificato in termini di sequestro del profitto del reato di ricettazione commesso in data 6 aprile 2022. 2.Nel corso delle indagini – che riguardano una ramificazione veneta della cosca Arena – veniva monitorata l’attività di tal [OSCURATO:PERSONA], ritenuto intraneo alla articolazione scaligera della cosca Arena. Da alcune conversazioni intercettate si è ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] riversasse parte dei profitti illeciti alla ‘casa madre’ calabrese. In tale contesto, la figura di [OSCURATO:PERSONA] emerge come soggetto, parimenti contiguo alla cosca, che in data 5 aprile 2022 ebbe a ricevere una somma di denaro di non scarso rilievo (trentamila euro) dal [OSCURATO:PERSONA], somma destinata alla cosca Arena (come emerge dai contenuti delle captazioni riportati nella ordinanza sopra citata). Da qui la considerazione per cui la somma di denaro rinvenuta presso la abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2025 (in banconote tutte da 50 euro) va assicurata al procedimento tramite sequestro preventivo, trattandosi di verosimile profitto del reato di ricettazione. 2.Il Tribunale del Riesame di Venezia nella decisione oggi impugnata, del 30 maggio 2025, afferma : a) il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in sostanza un concorrente esterno in associazione mafiosa; b) la somma rinvenuta in data 25 marzo 2025 deve essere oggetto di sequestro preventivo in quanto profitto del «reato contestato» di cui all’art.648 cod.pen., con inadeguatezza della documentazione difensiva prodotta dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e motivazione apparente in riferimento al requisito del periculum in mora. Si evidenzia in particolare che il Tribunale del Riesame non affronta in modo autonomo il tema, il che determina un vizio insanabile della decisione, secondo quanto ritenuto da Sez. Un. 2021 ric. Ellade. Vi sarebbe mera apparenza di motivazione su un punto decisivo, il che rende rilevabile il vizio sub specie violazione di legge. 3.2 Al secondo motivo si deduce violazione di legge per omessa valutazione delle allegazioni difensive. Nella articolazione della doglianza il ricorrente ipotizza che il sequestro sia stato operato ai sensi dell’art.240 bis cod.pen. in vista di una confisca estesa. Da tale angolo visuale si censura l’omesso apprezzamento della produzione difensiva (liquidata come inadeguata) in punto di capacità di risparmio del [OSCURATO:PERSONA] (titolare di una impresa artigiana di meccanico e gommista), nonché l’omesso apprezzamento del tema della ragionevolezza temporale, essendo decorsi tre anni dal fatto di reato oggetti di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che dalla sequenza procedimentale sopra descritta può dedursi che sia il GIP che il Tribunale del riesame hanno ritenuto di operare un sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 comma secondo cod.proc.pen. e240 comma primo cod.pen. . Entrambe le decisioni fanno riferimento alla categoria del «profitto del reato», riferita alla condotta di ricettazione aggravata (art. 648 e 416bis.1 cod.pen.) datata 6 aprile 2022 (tale essendo, per quanto emerge dalle due decisioni, il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA]). 2. La prospettazione difensiva, nel contestare l’omessa valutazione (in particolare al secondo motivo di ricorso) dei parametri normativi di cui all’art.240 bis cod.pen., tende a spostare l’asse del ragionamento su una diversa tipologia di confisca (e dunque di sequestro preventivo ex art.321 comma 2 cod.proc.pen.), senza contestare in modo espresso l’attuale qualificazione (sequestro diretto del profitto del reato in vista della confisca). Tuttavia ciò non può condurre ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che è proprio il tema della «qualificazione del sequestro» che viene preliminarmente in rilievo, anche di ufficio, alla luce della obiettiva portata del provvedimento, trattandosi di un punto che condiziona in modo decisivo l’ambito e i confini delle motivazioni espresse in sede di merito. 3.In via preliminare, dunque, il Collegio rileva che la qualificazione del sequestro in termini di vincolo funzionale alla confisca diretta del profitto, quale operata dal provvedimento impugnato, è ictu oculi incongrua. Il reato contestato (ricostruito attraverso le captazioni) è stato commesso circa tre anni prima del rinvenimento del denaro – oggetto di attuale sequestro - nella abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, trattasi di una condotta (quella del 2022) di intermediazione in una rimessa di denaro che – visibilmente – non era destinata al [OSCURATO:PERSONA] quale percettore della somma, tanto che l’accusa contesta la specifica circostanza aggravante del finalismo agevolativo della cosca. Dunque, il denaro del 2022 per definizione non è rimasto nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò premesso non si comprende dove possa risiedere la pertinenzialità rilevante a configurare il sequestro in vista di una confisca diretta del denaro (sulla cui nozione v. da ultimo Sez. U n.13783 del 26.9.2024 dep.2025 ric. [OSCURATO:PERSONA] 287756-02 secondo cui la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto). Non è dato individuare, per il vero, alcun argomentato nesso pertinenziale tra la condotta di ricettazione del 2022, nei termini sopra ricostruiti, e il denaro rinvenuto in data 25 marzo 2025. 4. Da ciò deriva la necessità di prendere atto – come del resto colto dallo stesso atto di impugnazione – che il sequestro, in astratto, può al più essere ricondotto al vincolo finalizzato alla confisca estesa ai sensi dell’art.240 bis cod.pen., atteso che il reato di ricettazione cui fanno riferimento i giudici del merito rientra – come è noto – nell’elenco dei reati-spia, pur con le rilevanti precisazioni desumibili dai contenuti di Corte cost. n.33 del 2018. In detta dimensione il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione sulle allegazioni difensive tese a introdurre una giustificazione della apparente sproporzione (di cui al secondo motivo di ricorso), e – più in generale – è condizionato nei suoi snodi argomentativi da una errata qualificazione della tipologia di possibile sequestro. Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, sezione
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