CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 febbraio 1977
Cassazione n. 38616/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/02/1977 [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/11/1999 avverso la sentenza del 21/10/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali si è riportato ai motivi del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Gela aveva condannato GHIRASAM Irina e BOBOC Alina per un tentativo di furto in concorso tra loro e con altri due soggetti, giudicati separatamente (reato posto in essere compiendo atti idonei, diretti in modo non equivoco a impossessarsi di generi alimentari, esposti alla pubblica fede sugli scaffali di un supermercato, occultandoli all'interno dei propri vestiti mediante una imbracatura artigianale, fatta con lacci di scarpe e legata alle ascelle, usando particolare abilità, consistita nel repentino passaggio della merce passata di mano in mano tra i correi), ha rideterminato favorevolmente la pena, riconoscendo la equivalenza della già concessa attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. alle ritenute aggravanti, con pena sospesa per la sola BOBOC. 2. Le imputate hanno proposto ricorsi, con medesimo difensore e distinti atti. I motivi dal primo al quarto, il quinto motivo formulato nell'interesse della GHIRASAM e il sesto formulato nell'interesse della BOBOC sono sovrapponibili. Con il primo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c. 2, n. 4 cod. pen., affermando che la Corte, a fronte di specifica doglianza difensiva, nulla avrebbe motivato. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla aggravante di cui all'art. 625 c. 2 n. 7 cod. pen., rilevando il difetto di accertamenti intesi a verificare che la merce del supermercato fosse sottoposta a controllo continuativo. Con il terzo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla aggravante di cui all'art. 625 c. 2 n. 5, cod. pen., assumendo il difetto della prova del coinvolgimento di altri due soggetti nell'azione criminosa, non essendo stato dimostrato il passaggio materiale della merce dai complici alle due imputate. Con il quarto, ha dedotto violazione di legge quanto all'aggravante di cui all'art. 625 c. 2, n. 2, cod. pen., contestando la sussistenza di un quid pluris rispetto al mero occultamento della refurtiva. Con il quinto motivo formulato nell'interesse della GHIRASAM e il sesto formulato nell'interesse della BOBOC, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale quanto al trattamento sanzionatorio, assumendo la mancanza di una giustificazione dell'esercizio del potere discrezionale da parte dei giudici del merito. Con il sesto motivo formulato nell'interesse della GHIRASAM, si è dedotta violazione di legge con riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, giustificato solo sulla scorta dei precedenti penali dell'imputata. Con il quinto motivo formulato nell'interesse della BOBOC, infine, si è dedotta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., previa riqualificazione del reato in furto semplice. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia CARDIA, ha rassegnato conclusioni, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali si è riportata ai motivi del ricorso, confidando nell'annullamento della sentenza oggetto del gravame. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Deve intanto precisarsi che, in caso di conformità delle sentenze dei due gradi di merito (come nella specie, essendo la riforma intervenuta solo sul giudizio di bilanciamento delle circostanze), le motivazioni - fondendosi - si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei, rispetto a quelli utilizzati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (cfr. sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615); e ricordarsi, altresì, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (cfr., in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Il primo e il terzo motivo sono intanto del tutto generici, non avendo la difesa coniugato alla loro enunciazione alcuna critica specifica al relativo punto della sentenza, limitandosi ad asserire la mancanza di una risposta alla doglianza formulata in sede di gravame di merito, ciò che risulta smentito dal tenore della motivazione censurata. Essi sono, in ogni caso, anche manifestamente infondati. In particolare, quanto all'aggravante della destrezza, i giudici di merito hanno correttamente dato conto del quid pluris che connota la fattispecie contestata e ritenuta rispetto alla ordinaria materialità del fatto reato, coerentemente ai principi di diritto affermati dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte di legittimità (cfr. S.U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) che ha puntualmente precisato che «la modalità esecutiva, per dare luogo all'aggravante, deve potersi distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante e aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall'abilità esecutiva dell'autore nell'appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere iI bene giuridico protetto». In quella sede, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha posto l'accento sui tratti distintivi delle condotte aggravate dalla destrezza, affermando che, a tal fine, è necessario <<che l'agire non si limiti alla mera sottrazione del bene, pur facilitata dall'altrui disattenzione o dalla momentanea assenza, ma riveli connotati di capacità e efficienza offensiva che incrementino le possibilità di portarlo a compimento ed offendano più seriamente il patrimonio». Il che è quanto accaduto nel caso all'esame, nel quale i giudici territoriali hanno rinvenuto tale elemento aggiuntivo nelle modalità dell'azione delittuosa, osservate dal teste di PG che si trovava in borghese all'interno dell'esercizio commerciale (la cui attenzione era stata catturata proprio dai concorrenti per i quali si è proceduto separatamente, ai quali nulla era stato rinvenuto all'atto del controllo, proprio perché la merce era già stata trasferita alle due imputate). Ciò, peraltro, oltre a dar conto della particolare connotazione offensiva della azione criminosa e della particolare abilità espressa dai correi, risponde anche alla osservazione difensiva relativa al numero delle persone coinvolte nel delitto: il teste di PG aveva infatti osservato tutte le fasi dell'azione delittuosa, essendo stata la sua attenzione catturata proprio dai due correi per i quali si è proceduto separatamente. La difesa, di contro, si è limitata a opporre un difetto di prova del coinvolgimento anche degli altri due soggetti, omettendo ogni confronto con la descrizione della condotta riportata nella sentenza censurata. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (cfr. Sez. un., n. 52117 del 17/7/2014, Pg. in proc. Prevete e altro, Rv. 261186). Ciò non significa, tuttavia, che la esposizione della merce sugli scaffali, ove i clienti possono prelevarla in autonomia, non si regga sul principio dell'affidamento che il venditore ripone sul corretto comportamento degli avventori dell'esercizio commerciale. Infatti, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (cfr. sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280157; sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280913). 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Intanto, va ricordato che le circostanze aggravanti dell'utilizzo del mezzo fraudolento e della esposizione del bene alla pubblica fede possono concorrere tra loro, non essendo ontologicamente incompatibili (cfr. sez. 5, n. 11397 del 9/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280730) e ribadito che, secondo il diritto vivente, ricorre la prima in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (cfr. sez. 5, n. 32847 del 3/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276924 e sez. 4, n. 8128 del 31/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275215 che riprendono i principi già fissati in Sez. unite, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Nella specie, le censure difensive non tengono conto di tali principi consolidati e della descrizione della condotta contenuta nella sentenza censurata, dalla quale emerge chiaramente l'impiego, da parte dei correi, di un vero e proprio stratagemma creato ad hoc e rappresentato da una imbracatura artigianale che consentiva di celare la refurtiva sotto i vestiti senza tenerla. 6. La manifesta infondatezza dei motivi che ineriscono alla maggiore offensività del fatto rendono manifestamente infondato, di conseguenza, il quinto motivo dedotto nell'interesse dell'imputata BOBOC: l'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., infatti, non è consentita dalla legge, stante il superamento del limite edittale di pena. 7. Sono manifestamente infondati anche il quinto motivo formulato nell'interesse della GHIRASAM e il sesto motivo formulato nell'interesse della BOBOC, inerenti al trattamento sanzionatorio che, contrariamente a quanto genericamente asserito a difesa, è stato congruamente giustificato dai giudici territoriali. Il giudice di primo grado, infatti, al paragrafo 4 della sentenza appellata, dedicato al trattamento sanzionatorio, ha analiticamente esaminato il comportamento delle due imputate, sottolineandone, al fine di formulare il giudizio ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la tendenza delinquenziale e l'indifferenza alle prescrizioni, tenendo conto della incensuratezza della BOBOC e comparando detto elemento con il ruolo avuto nella vicenda e con il comportamento processuale, tale da aver determinato un aggravamento della misura cautelare, a riprova della tendenza a porre in essere condotte criminose, soprattutto contro il patrimonio. Sono state, poi, prese in considerazione le modalità della condotta e la destrezza impiegata dai correi, in uno con l'organizzazione pur rudimentale, idonea tuttavia a dimostrare una proclività delle imputate alla commissione di fatti di reato, a onta della giovane età di alcuni correi. A fronte di tale percorso argomentativo, le difese delle imputate, con gli atti di appello, si erano limitate a una contestazione non preceduta dal necessario vaglio critico delle argomentazioni utilizzate dal primo giudice, così giustificando la risposta della Corte d'appello sui punti specifici. 8. Infine, è manifestamente infondato anche il sesto motivo dedotto nell'interesse della GHIRASAM. La Corte di merito ha fatto corretto uso dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. per formulare una prognosi sfavorevole in ordine alla ricaduta nel delitto dell'imputata. Sul punto, pare sufficiente ricordare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola da precedenti giudiziari addirittura anche ove essi siano non definitivi (cfr. sez. 3 n. 44458 del 30/9/2015, Pomposo, Rv. 265613; n. 18386 del 19/3/2021, Rv. 281296). 9. Alla inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma