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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 32217/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 12.8.2019, con il quale era stata respinta la domanda di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal predetto condannato, cui era stata concessa la detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per omessa notifica all'interessato del decreto di citazione del 7 giugno 2021.

Al riguardo, è stato evidenziato che il Tribunale di sorveglianza in data 9.7.2020 aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del procedinnemo e che il nuovo decreto di citazione, emesso in data 7.6.2021, per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stato notificato all'interessato.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per omessa notifica al difensore di fiducia del provvedimento di rinvio emesso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] preventivamente dichiarato di aderire all'astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] e non essendo stato nominato a detta udienza nessun difensore ai sersi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen..

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato il secondo motivo di ricorso.

Dall'esame degli atti, cui il Collegio può accedere per risolvere le questioni processuali prospettate nell'atto di impugnazione, mentre risulta che il decreto di fissazione dell'udienza del 24 giugno 2021 è stato notificato al condannato, non risulta, invece, che a detta udienza sia stato nominato un difensore, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva preventivamente dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle camere [OSCURATO:PERSONA]; né risulta che il provvedimento di rinvio della trattazione del procedimento al successivo 27 settembre 2021 sia stato comunicato al difensore di fiducia.

2. Ciò determina - come sostenuto anche dal Procuratore. generale - una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano perché proceda, instaurando regolare contraddittorio tra le parti, a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 12.8.2019, con il quale era stata respinta la domanda di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal predetto condannato, cui era stata concessa la detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per omessa notifica all'interessato del decreto di citazione del 7 giugno 2021. Al riguardo, è stato evidenziato che il Tribunale di sorveglianza in data 9.7.2020 aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del procedinnemo e che il nuovo decreto di citazione, emesso in data 7.6.2021, per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stato notificato all'interessato. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per omessa notifica al difensore di fiducia del provvedimento di rinvio emesso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] preventivamente dichiarato di aderire all'astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] e non essendo stato nominato a detta udienza nessun difensore ai sersi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il secondo motivo di ricorso. Dall'esame degli atti, cui il Collegio può accedere per risolvere le questioni processuali prospettate nell'atto di impugnazione, mentre risulta che il decreto di fissazione dell'udienza del 24 giugno 2021 è stato notificato al condannato, non risulta, invece, che a detta udienza sia stato nominato un difensore, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva preventivamente dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle camere [OSCURATO:PERSONA]; né risulta che il provvedimento di rinvio della trattazione del procedimento al successivo 27 settembre 2021 sia stato comunicato al difensore di fiducia. 2. Ciò determina - come sostenuto anche dal Procuratore. generale - una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano perché proceda, instaurando regolare contraddittorio tra le parti, a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale