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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 31482/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia con cui il Giudice di Pace di Pescara in data 19 dicembre 2023 aveva accertato la responsabilità dell'imputato in ordine il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. 286/98 per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento dal T.N. emesso dal Questore di Frosinone nonché all'ordine di allontanamento dal T.N. emesso dal Questore di Teramo, e Io aveva condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche; Letti i motivi nuovi con cui il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del disposto normativo di cui all'art. 34 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la sentenza impugnata giustificato il rigetto facendo riferimento alla insussistenza nel caso di specie del giustificato motivo, che attiene all'integrazione del reato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione agli artt.34 d.lgs. 28 agosto 2000 e 627, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione sul punto, è manifestamente infondato poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata - con la quale si è posto l'accento sulla circostanza per cui, in base alla consolidata giurisprudenza, la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di allontanarsene, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative (l'onere della cui prova grava sull'interessato) incidenti sulla sua stessa possibilità di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa - non presenta alcun vizio nè tanto meno quello riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; che in ogni caso essa ha indicato le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter ravvisare la fattispecie di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000; e se ha fatto riferimento alla insussistenza di un giustificato motivo è perchè la difesa, nella memoria depositata nel giudizio di primo grado in data 19.12.2023, aveva imperniato la richiesta di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 34 cit., avanzata in subordine a quella di assoluzione, sul medesimo profilo della sussistenza del giustificato motivo legato alle condizioni di indigenza dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia con cui il Giudice di Pace di Pescara in data 19 dicembre 2023 aveva accertato la responsabilità dell'imputato in ordine il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. 286/98 per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento dal T.N. emesso dal Questore di Frosinone nonché all'ordine di allontanamento dal T.N. emesso dal Questore di Teramo, e Io aveva condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche; Letti i motivi nuovi con cui il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del disposto normativo di cui all'art. 34 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la sentenza impugnata giustificato il rigetto facendo riferimento alla insussistenza nel caso di specie del giustificato motivo, che attiene all'integrazione del reato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione agli artt.34 d.lgs. 28 agosto 2000 e 627, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione sul punto, è manifestamente infondato poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata - con la quale si è posto l'accento sulla circostanza per cui, in base alla consolidata giurisprudenza, la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di allontanarsene, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative (l'onere della cui prova grava sull'interessato) incidenti sulla sua stessa possibilità di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa - non presenta alcun vizio nè tanto meno quello riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; che in ogni caso essa ha indicato le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter ravvisare la fattispecie di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000; e se ha fatto riferimento alla insussistenza di un giustificato motivo è perchè la difesa, nella memoria depositata nel giudizio di primo grado in data 19.12.2023, aveva imperniato la richiesta di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 34 cit., avanzata in subordine a quella di assoluzione, sul medesimo profilo della sussistenza del giustificato motivo legato alle condizioni di indigenza dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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