Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 12848/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria criticaianalisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; il decidente, infatti, ha puntualmente motivato sulla sussistenza del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 e ha determinato la pena nel minimo edittale, mentre i richiami giurisprudenziali esposti dal ricorrente non sono pertinenti rispetto alla decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria criticaianalisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; il decidente, infatti, ha puntualmente motivato sulla sussistenza del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 e ha determinato la pena nel minimo edittale, mentre i richiami giurisprudenziali esposti dal ricorrente non sono pertinenti rispetto alla decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 12848/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris