CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arocco il 01/07/1990avverso la sentenza del 17/12/2025 del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice per le indaginipreliminari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di MardeIsmail e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata inrelazione ai reati loro ascritti e, segnatamente:– ai delitti di cui agli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen., nonché 73, commi1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1);– al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo– al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. (capo 3);–al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capoAccertati in Vergiate in data 23 settembre 2025.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un primo motivo, la mancanza di motivazione inordine all’esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen.; nonché, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., sotto il profilo della asserita illegalità della misura di sicurezzadella confisca della somma di denaro sottoposta a sequestro, per carenza deipresupposti richiesti dall’art. 240 cod. pen.In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che, trattandosi di reato didetenzione di sostanza stupefacente, la confisca della somma di denaro sarebbestata illegittimamente disposta, atteso che il profitto del reato deve identificarsiesclusivamente nel vantaggio economico che derivi in via diretta e immediata dallacommissione dell’illecito. Ne conseguirebbe l’impossibilità di confiscare somme didenaro eventualmente riconducibili a pregresse e distinte cessioni di sostanzastupefacente, non contestate nel capo di imputazione, le quali non possono esserequalificate come strumento, né come prodotto, né come profitto o prezzo del reatoper cui è intervenuta la definizione con sentenza di patteggiamento.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Corte diCassazione emetta pronuncia di annullamento della sentenza impugnata,limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul puntoal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, dichiarando nel restoinammissibile il ricorso, con affermazione di giudicato sulla responsabilità penalee sulle pene applicate.4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’obbligo del giudicedi verificare la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen. risulta assolto anche mediante una motivazione sintetica, purché nonapparente e coerente con il contenuto degli atti, quando non emergano elementiidonei a imporre una immediata declaratoria di proscioglimento. Nel caso di specie,i ricorrenti non indicano specifiche risultanze processuali tali da rendere manifestal’esistenza di una causa di proscioglimento, sicché la doglianza si risolve in unacontestazione meramente assertiva, priva di specificità.5. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.Occorre preliminarmente rilevare che, anche nel giudizio definito ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen., il controllo di legittimità della Corte di cassazione siestende alla verifica della legalità delle statuizioni accessorie, tra le quali rientra laconfisca, dovendo il giudice comunque motivare, sia pure sinteticamente, in ordinealla ricorrenza dei relativi presupposti normativi.In linea di principio, va poi rimarcato che in relazione al reato di illecitadetenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilitàdell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano lecondizioni previste dall’art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinviooperato dall'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non essendo consentita laconfisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma7-bis, T.U. Stup., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente,non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato dimera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01).Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il profitto del reato,suscettibile di confisca ai sensi della norma citata, deve identificarsi nel lucro, cioènel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato percui si procede, e non può essere esteso a somme che siano meramentericonducibili a pregresse e autonome condotte di cessione di sostanze stupefacenti,non oggetto di contestazione.È, pertanto, certamente ammissibile la confisca del denaro quale profitto delreato quando l’imputazione abbia ad oggetto la cessione di stupefacenti, ma nonpuò ritenersi legittima la confisca allorquando il reato contestato attengaesclusivamente alla detenzione, mancando il necessario nesso di pertinenzialitàtra il denaro e il fatto di reato accertato.In tali ipotesi, la somma eventualmente rinvenuta nella disponibilitàdell’imputato, anche laddove ipoteticamente derivante da precedenti cessioni, noncostituisce il profitto del reato contestato, ma di altre, distinte condotte illecite,estranee al thema decidendum e, pertanto, insuscettibili di fondare una legittimastatuizione ablatoria.Né può farsi ricorso, per identità di ratio, alla disciplina speciale di cui all’art.73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, la quale anch’essa postula la sussistenza diun rapporto diretto tra il bene oggetto di confisca e il reato per cui è intervenutala declaratoria di responsabilità.Ne consegue che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente,la confisca del denaro è consentita esclusivamente nei limiti e alle condizioni dellaconfisca in casi particolari di cui all’art. 240 bis cod. pen., applicabile in forza delrinvio operato dall’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, e previo accertamento deirigorosi presupposti ivi previsti.Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha disposto la confisca della sommadi denaro sequestrata ai sensi dell’art. 240 cod. pen., secondo quanto si evincedal dispositivo, omettendo peraltro di dar conto della riconducibilità della stessa alreato per il quale è intervenuta sentenza di applicazione della pena.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente allastatuizione concernente la confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro insequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], indiversa persona fisica.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]