CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04457/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23143/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P. [OSCURATO:PERSONA], N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1661/2021 depositata il19/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione, ai sensi dell'art. 5,legge n. 89 del 2001, avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli in composizione monocratica, con il quale era stata rigettata la domanda da loro proposta ai fini del riconoscimento del diritto al pagamento dell'equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. della quale essi erano lavoratori dipendenti ammessi al passivo. Il giudice designato riteneva che gli istanti, benché invitati ad integrare nel termine di 15 giorni la documentazione producendo una certificazione di cancelleria attestante che il decreto di chiusura non era stato loro comunicato, divenendo perciò definitivo, non avessero provveduto alla richiesta entro il termine assegnato. 2. La Corte d'appello di Napoli, in composizione collegiale, accoglieva l'opposizione ritenendo tempestiva la domanda di equa riparazione erevocando, per l'effetto , il decreto opposto. A sostegno della sua decisione osservava la Corte, per quelche qui ancora rileva: - che il provvedimento interlocutorio del giudice monocratico era datato 31.10.2019, e in data 12.11.2019 (ossia nei 15 giorni imposti da detto provvedimento) gli opponenti producevano la certificazione della cancelleria attestante l’omessa comunicazione agli interessati del decreto di chiusura del fallimento; -che il termine di 15 giorni per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento doveva ritenersi tempestivo, in quanto decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento ai soggetti interessati, non già dalla data della sua pubblicazione (così Corte cost., sentenza n. 279 del 2010, che ha dichiarato illegittimo l'art. 119, comma 2, legge fall. nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007). In assenza di tale comunicazione, come attestato dalla cancelleria nel caso di specie, il termine per impugnare il decreto di chiusura del fallimento è quello previsto dall'art.327 cod. proc. civ., cioè di un anno nella formulazione applicabile ratione temporis, posto che la sentenza di fallimento del Tribunale di Napoli era stata pubblicata il 15.11.2000. Di conseguenza, nel caso di specie, il decreto di chiusura del fallimento pubblicato il 26.03.2018 era divenuto definitivo il 26.03.2019: da tale data era iniziato il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 4, legge n. 89 del 2000 per la proposizione della domanda di equa riparazione che, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 27.10.2019, con conseguente tempestività del ricorso per equa riparazione depositato il 23.10.2019; - nel merito, doveva ritenersi fondata la richiesta di equa riparazione, poiché la procedura fallimentare aveva superato di 11 anni il termine di ragionevolezza, individuato in 6 anni dall'art. 2, comma 2- bisdella legge n. 89 del 2001; - quanto alla misura dell'indennizzo, i ricorrenti erano stati ammessi al passivo del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. per somme che, in buona parte, corrispondono al trattamento di fine rapporto. Dalla documentazione in atti si evince che una parte dei crediti spettanti ai ricorrenti era stata anticipata dal Fondo di Garanzia per il Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] istituito presso l'INPS. Pertanto, nel caso di specie, l’ammontare dell'indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare presupposta non potrà essere superiore a quello delle somme effettivamente dovute ai ricorrenti all'esito della procedura fallimentare,al netto di quanto anticipato dall'INPS, oltre a interessi legali dal deposito del ricorso per equa riparazione al soddisfo. 3. Il predetto decreto èimpugnato per la cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],e il ricorso affidato a due motivi. Resiste il Ministero della Giustizia depositando controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi, contrastato, a sua volta,dai ricorrenticon deposito di controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Per ragioni di priorità logica, sarà esaminato dapprima il ricorso incidentale promosso dal Ministero della Giustizia e, sempre secondo un ordine logico, l’esame parte dal secondo motivo. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119 legge fall., nonché 327 cod. proc. civ., nonché dell’art. 4 legge n. 89 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. In via alternativa e subordinata al mezzo di gravame precedente, nell’ipotesi in cui non si ritenesse applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 26 e 119 legge fall., il Ministero ritiene applicabile alla fattispecie in esame la disciplina pregressa, ossia il termine lungo di sei mesi (anziché il termine annuale applicato dal giudice dell’opposizione) ex art. 327 cod. proc. civ. (a séguito dell’intervento della Corte cost. n. 279 del 27.07.2010), benché la procedura fallimentare abbia avuto inizio nel 2000, cioè in data anteriore alla novella di cui alla legge n. 69/2009. Ciò sul presupposto dell’autonomia del sub-procedimento volto alla chiusura del fallimento, datato 26.03.2018 che, in tal caso, sarebbe scaduto il 27.10.2018, con successiva maturazione del termine semestrale ex ar t. 4 legge n. 89 del 2001 al 27.04.2019.Pertanto, anche in questo caso, la domanda di equa riparazione, depositata il 23.10.2019, sarebbe tardiva. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il reclamo ex art.119 legge fall. è diretto ad introdurre una fase endofallimentare che ha natura di procedimento incidentale all'interno della procedura concorsuale e, come tale, non può essere assoggettato ad una disciplina processuale differente da quella regolatrice del procedimento principale in cui si inserisce (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 8088 del 21.03.19, Rv. 653385 – 01, confermata da, ex multis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17384 del 30/05/2022, Rv. 664890 –01; Cass. Sez. 2, n. 15547 del 16/05/2022, Rv. 664879- 02). Tale recente giurisprudenza (che ha superato precedenti incertezze: così Cass. Sez. 2, n. 24732 del 17.08.2023) risulta, ormai, del tutto consolidata. In definitiva, «deve ribadirsi che al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ., in luogo del termine di un anno, ai fini della proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato (secondo la versione dell'art. 119 della legge fallimentare anteriore alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007 e all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza del Giudice delle leggi 23 luglio 2010, n. 279), occorre considerare non la data di instaurazione del subprocedimento di chiusura, bensì la data di apertura della procedura fallimentare, che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata. E ciò perché il procedimento di reclamoe, a monte, il procedimento di chiusura del fallimento non costituiscono procedimenti autonomi occasionati dal fallimento - rispetto ai quali può applicarsi il principio tempus regit actum, con la conseguente applicabilità del termine lungo semestrale, ove ad essi sia stato dato impulso successivamente alla data del 4 luglio 2009, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 69/2009 - ma sono piuttosto procedimenti endofallimentari, avverso l'esito della procedura, ai quali si applica la disciplina transitoria, da cui la riferibilità al termine di un anno oltre a quello della sospensione feriale dei termini» (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, n. 30606 del 18.10.22). Ne consegue che, a fronte di una procedura fallimentare iniziata dopo il deposito della sentenza di fallimento avvenuto il 15.11.2000, definita con decreto di chiusura non comunicato depositato il 26.03.2018, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equo indennizzo ex art. 4 della legge n. 89/2001, decorreva dal 26.03.2019 e non già dal 27.10.2018, con l'effetto che il ricorso exartt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, depositato il 23.10.2019, era tempestivo, come correttamente deciso nel decreto impugnato. 1.2 Passando al primo motivo del ricorso incidentale , con esso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 119 R.D. 16 marzo 1942, n. 267,dell’art. 4 legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Il Ministero ritiene che al caso di specie sia applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 119 e 26 leggefall. secondo la nuova formulazione, per la quale in caso di mancata comunicazione dell’avviso di deposito del decreto di chiusura «il reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria». Tale tesi sarebbe suffragata da un duplice ordine di considerazioni: a) l’autonoma rilevanza del procedimento di chiusura del fallimento, per cui ad esso si applicherebbe il principio tempus regit actum; b) l’inapplicabilità della disciplina transitoria prevista dagli interventi normativi (d.lgs. n. 5 del 09.01.2006, art. 150; d.lgs. n. 169 del 12.09.2007, art. 22) travolti dalla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n. 279/2010), riferita anche a fattispecie - come quella in esame – maturate nel periodo di vigenza anteriore. Poiché, dunque, prosegue il Ministero, il decreto di chiusura della procedura fallimentare era stato depositato il 23.03.2018, esso sarebbe diventato definitivo il 27.10.2018, con successiva scadenza del termine semestrale ex art. 4 legge n. 89 del 2001 al 27.04.2019. Sì che la domanda di equa riparazione, depositata il 23.10.2019, sarebbe tardiva. Anche tale motiv o è infondat o . Deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi applicazione del previgente disposto di cui all'art. 119 dellalegge fall., nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 ed al D. Lgs. n. 169 del2007, che hanno introdotto la previsione secondo cui il termineper il reclamo va determinato in base a quanto disposto dall'art. 26 della medesima legge fallimentare. Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all'art. 119della legge fall., la Corte Costituzionale, con lasentenza del 23 luglio 2010 n. 279, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del menzionato articolo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla basedegli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dallacomunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. Questa Corte ha ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni caso trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che prevede il termine lungo di un anno per l'impugnazione, non operando il termine di cui all'art. 26 legge fall.(Cass. Sez. 2, ordinanza n. 8088 del 21.03.19,Rv. 653385 - 01, che richiama Cass. Sez. 1, 25 marzo 2009, n. 7218;Cass. n. 9321/2013). Pertanto, come correttamente deciso nel decreto impugnato, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il medesimo diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospensione feriale dei termini). 2.1 Va a questo punto esaminatoil ricorso principale. Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 10 cod. proc. civ. , exart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte - ai fini della quantificazione dell'indennizzo - ha erroneamente fatto riferimento alle somme distribuite all'esito della realizzazione della massa attiva fallimentare in luogo dell'ammontare dei crediti insinuati al passivo fallimentare, secondo il c.d. principio della domanda. Secondo i ricorrenti, in applicazione al principio generale di cui all'art.10 cod. proc. civ., il valore della domanda risulta essere per i singoli ricorrenti quello fatto valere all'atto dell'istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento, mentre eventuali pagamenti che il creditore abbia ricevuto nel corso della procedura fallimentare non incidono sulla determinazione a monte del valore della domanda di ammissione al passivo. Pur volendo applicare alla fattispecie concreta il criterio sussidiario di cui all'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001 (che fa riferimento al diritto accertato dal giudice), per l'orientamento ormai costante della Corte di legittimità (Cass. n. 24362 del 04.10.2018; Cass. n. 19555 del 16.04.2021; Cass. n. 23284 del 2021) il credito al quale fare riferimento è quello accertato dal giudice fallimentare in sede di approvazione dello stato passivo, non già la minor somma distribuita in sede di riparto. Non si condivide, pertanto, il ragionamento della Corte territoriale partenopea inteso ad ancorare la misura dell'indennizzo al residuo credito vantato dai ricorrenti nei confronti della procedura fallimentare o alla minor somma distribuita con il piano di riparto finale. 2.2Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione e/o mancata applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001. Contestuale violazione e mancata applicazione della legge n. 848/1955 (artt. 6 par. 1, 13, 19 e 53 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e degli artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la quantificazione dell’indennizzo operata dalla Corte d’Appello di Napoli in quanto non conforme agli standard elaborati in sede europea, discostandosi in modo eccessivo dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, oltrepassando il c.d. margine di apprezzamento. Sebbene i commi 1 e 3 dell'art. 2, legge n. 89 del 2001, introducano la possibilità per il giudice dell’equa riparazione di discostarsi dai parametri di liquidazione, anche in senso migliorativo, in base ad una valutazione equitativa che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, la quantificazione operata dal giudice dell’opposizione non tiene conto degli interessi coinvolti (criterio della c.d. posta in gioco) e, attestandosi su somme davvero esigue, costituisce palese violazione dell’art. 13 della CEDU. 3. Il primo motivo del ricorso principale è fondato per quanto di ragione. Secondoun orientamento consolidato di questa Corte, in materia di processo fallimentare, l’ancoraggio della nozione di «valore della causa» «all'importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall'esecuzione sarebbe intrinsecamente irrazionale, giacché l'entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore» (Cass. Sez. 2, n. 11372 del 2019): da tale ratiodiscende il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, per cui nell'individuazione della nozione di «valore della causa» ex art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001 (e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a tale valore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo), deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto, mentre non viene in considerazione né la somma per la quale il creditore sia stato ammesso al riparto, né l'importo che sia stato attribuito in sede concorsuale (di recente: Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24.02.2023, Rv. 667154 -01; Cass. Sez. 2, n. 25181 del 17.09.2021, Rv. 662165 –01). Tuttavia, è stato precisato che trattandosi di procedura fallimentare, l’effettivo e fruttuoso esperimento, da parte dei lavoratori creditori del fallito, dell'azione nei confronti del Fondo di Garanzia gestito dall'INPSper il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge n.297 del 1982 ed al D.lgs. n.80 del 1992 – benché non condizionil’insorgenza del diritto all’indennizzo - può « rilevare in sede di liquidazione dell'indennizzo, così da giustificare una eventuale decurtazione del minimo annuo indicato dalla CEDU» (argomento da Cass. Sez. 1, sentenza n. 26421 del 16.12.2009-Rv 611955; conf. da: Cass. Sez. 2, ordinanza n. 28268 del 26.11.2018; Cass. Sez. 6-2, sentenza n. 20.03.2017). Ciò in quanto occorre tener conto del pregiudizio in concreto patito dai ricorrenti, con riguardo all’affievolimento del patema d'animo e all’effetto riduttivo dell'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche dei richiedenti, dettato dall’anticipazione agli interessati delle somme dovute a cura del Fondo di Garanzia peril Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS. Questa Corte ha, invero, costantemente affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89del 2001, già nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dapprima dalla legge n. 134 del 2012 e poi dalla I. n. 208 del 2015, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali: sicché, il giudice del merito , una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale,a meno che non ricorrano, nel caso concreto, proprio come nella specie considerato dalla Corte d'Appello di Napoli, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dall'interessato (v. di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26497 del 17/10/2019, Rv. 655680 -01). Si rende necessario nuovo esame sulla scorta dei principi esposti. Ilsecondo motivo resta logicamente assorbito . In conclusione, la Corte rigetta il ricorso incidentale; in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla medesima Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricor