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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14787/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di annullare con rinvio il provvedimento impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, per quanto qui di interesse, ha rigettato l'incidente di esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata richiesta l'individuazione del destinatario e dei limiti della confisca disposta nei suoi confronti,ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., per il valore di euro 6.726,538,82, nel processo in cui era stato condannato per il reato di corruzione, in concorso (sentenza irrevocabile il 8 giugno 2018), Ha rigettato, inoltre, l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., negando i presupposti per il riconoscimento della soddisfazione del credito garantito da ipoteche iscritte da tale società antecedentemente alla trascrizione del sequestro degli immobili, siti a Pietrasanta in via Oberdan, investiti dalla confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di cui sopra.

2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lamentando vizi della motivazione, deduce che non sono state esaminate le questioni poste in sede di incidente di esecuzione.

In particolare non è stata fornita risposta in ordine all'eseguibilità della confisca, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., non già per equivalente e per l'intero valore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma in primo luogo, con riguardo al profitto del reato di corruzione, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unico soggetto che aveva beneficiato di tale profitto, corrispondente ad un risparmio di imposta pari al valore della disposta confisca.

Tale confisca, all'esito del giudizio, era stata confermata solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la relativa statuizione in primo grado anche nei confronti di detta società era stata revocata in appello, per effetto della contestuale dichiarazione di estinzione dell'illecito amministrativo alla stessa ascritto.

Sicché, la confisca per equivalente viene ora per intero a gravare illegittimamente solo su un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che non ha goduto del vantaggio patrimoniale da potere prendere in considerazione.

La difesa lamenta che il giudice dell'esecuzione ha omesso di assumere una posizione sulle deduzioni in proposito, rilevando che la questione non era stata posta in sede di cognizione tramite il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.

Il che, però, non corrisponde al vero, come attestato dall'allegata sentenza emessa dalla Corte di cassazione (n 38500 del 2018).

In forza di tale travisamento la Corte di appello ha, dunque, omesso di pronunziarsi su una precisa richiesta supportata dalla documentazione comprovante la possibilità della confisca del profitto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..( Il ricorso rileva, inoltre, che la Corte di appello ha ritenuto di non pronunziarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 322-ter cod. pen. sollevata dalla difesa nel corso dell'incidente di esecuzione, asserendo limiti che dovrebbero precludere l'introduzione di tale questione in esecuzione, senza considerare però la rilevanza e non manifesta infondatezza di detta questione.

Infine, la difesa deduce che si è erroneamente omesso di provvedere, secondo le competenze assegnate al giudice dell'esecuzione, sull'ulteriore questione sollevata in udienza che rappresentava la necessità di procedere alla ripartizione pro-quota della disposta confisca per equivalente fra i concorrenti del reato di corruzione per il quale essa era stata disposta.

La Corte di appello ha così mancato di considerare che era stata documentata la condanna per tale reato nel separato giudizio abbreviato dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia vizi della motivazione, per essere stata negata la buona fede di tale società a fronte di un credito sorto ben quindici anni prima i fatti di corruzione giudicati e della successiva iscrizione, in presenza di una mera insolvenza, dell'ipoteca fondata sull'emissione di un decreto ingiuntivo a tutela del credito e riguardante immobili che, diversamente da altri, risultavano liberi dai vincoli reali cautelari in sede penale, così da maturare un affidamento estraneo ai requisiti della colpa.

5. Con articolate memorie, pervenute in data 28 febbraio 2022, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza dell'Agenzia del demanio, chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di ritenere infondato quello proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, mentre quello nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risulta fondato.

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Le doglianze esposte con tale ricorso, laddove assumono la dovuta specificità e pertanto non si limitano a elencare rilievi e ad asserire che non sarebbero stati confutati, ripropongono, in primo luogo, la questione relativa al contenuto della confisca pronunziata ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., sulla base della deduzione secondo cui essa avrebbe dovuto incidere sul profitto del reato conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, solo nel caso dell'impossibilità (totale o parziale) di procedere in tal modo, sarebbe potuta intervenire (in tutto o in parte) per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento impugnato ha appropriatamente replicato a tali rilievi, spiegando che essi afferiscono non all'esecutività in sé del titolo della quale può occuparsi il giudice dell'esecuzione, ma alla correttezza del contenuto della decisione sulla confisca definitivamente adottata in cognizione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], introducendosi così censure il cui esame competeva a tale ultima sede.

La Corte di appello ha, inoltre, dato conto che la questione risultava dedotta nel giudizio di legittimità ed esaminata nella sentenza che l'aveva definito.

Quanto esposto nel ricorso, oltre a ribadire la stessa ricostruzione dell'erroneità della decisione adottata e dunque rilievi concernenti una violazione di legge intervenuta in sede di cognizione, conferma che la stessa questione veniva allora posta in sede di legittimità e che però ivi non trovava accoglimento, tanto è vero che la statuizione sulla confisca per valore è rimasta per intero immutata e se ne chiede ora in sede esecutiva la modifica del contenuto.

Dall'esame della sentenza della Corte di cassazione di cui trattasi (n. 38500 del 2018), risulta che le predette doglianze sono state scrutinate a mezzo di un articolato percorso motivazionale che ha, in definitiva, ritenuto la questione proponibile in quella sede, appunto perché afferente al giudizio di cognizione, ma da disattendere in quanto le deduzioni a suo sostegno risultavano aspecifiche.

Risulta, pertanto, ancor più evidente che si è fatto ricorso all'incidente di esecuzione per invocare una decisione diversa da quella irrevocabile in ordine alla confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la riproposizione delle stesse deduzioni che non solo erano state poste in cognizione, ma che anche in tale sede non sono state accolte.

Sicché, i riferimenti al titolo esecutivo riguardano solo il suo immodificabile contenuto corrispondente alla statuizione irrevocabile a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione.

Essa, seppure di inammissibilità sul punto, non consente la rivisitazione della decisione, per effetto dell'introduzione davanti al giudice dell'esecuzione di allegazioni e produzioni che dovrebbero ora superare l'aspecificità del ricorso per cassazione.

2.2. L'odierno ricorso ripropone poi altri rilievi che continuano a richiamare la condanna per lo stesso reato di altro soggetto a titolo di concorso, al fine di prospettare l'obbligatorietà della ripartizione pro quota della confisca.

In tal modo si invoca ugualmente una modifica del contenuto della decisione divenuta irrevocabile con particolare riguardo all'importo posto a carico del ricorrente, attraverso prospettazioni sull'esatta quantificazione di tale importo che, comportando comunque valutazioni di circa la posizione assunta dai concorrenti, avrebbero dovuto essere dedotte in cognizione, a nulla rilevando che nei confronti del correo indicato si sia proceduto separatamente e senza la confisca.Al contempo, i rilievi, per superare l'evidente tardività e lacunosità dell'intera prospettazione difensiva, evocano l'attivazione da parte del giudice dell'esecuzione di indagini ai fini della possibile individuazione di beni e della loro conseguente confisca nei confronti però del concorrente giudicato in altra sede.

Questioni, queste, del tutto estranee al procedimento di esecuzione instaurato.

Esse potrebbero semmai riguardare l'esecuzione dell'altra decisione divenuta irrevocabile emessa nei confronti del condannato indicato come concorrente.

2.3. Infine, si ripropone una questione di legittimità costituzionale sollevata davanti al giudice dell'esecuzione, della quale tuttavia il ricorso neppure precisa il percorso e, dunque, le ragioni che dovrebbero considerarsi a suo fondamento.

Al riguardo, va in ogni caso ribadito che, come già osservato nel provvedimento impugnato, tale questione non può risultare rilevante nella sede di esecuzione di cui trattasi, riguardando disposizioni, quelle sulla confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen, applicate dal giudice della cognizione per giungere ad una statuizione di sua competenza, ora immodificabile da parte del giudice delle esecuzione.

Sicché, a quest'ultimo non compete di applicare dette disposizioni nei termini che dovrebbero comportarne la denunciata illegittimità.

2.4. Le censure mosse risultano, dunque, tutte manifestamente infondate.

3. Il ricorso nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

3.1. Il provvedimento impugnato, esaminando la domanda di tale ricorrente, ha correttamente richiamato il principio affermato da Sez. 1, n. 15534 del 27/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 272627, secondo cui, in tema di confisca per equivalente, la natura sanzionatoria del provvedimento non osta alla tutela del diritto sul bene oggetto di confisca vantato da un terzo, estraneo alla condotta illecita altrui, che versi in condizione di buona fede.

La motivazione di tale pronunzia, dopo avere illustrato le ragioni a sostegno della tutela del terzo creditore nel caso della confisca per equivalente, ha affermato la necessità di assumere a tal riguardo quale punto di riferimento, ai fini dell'individuazione delle condizioni in cui riconoscere la suddetta tutela, i criteri espressamente dettati dal legislatore in materia di confisca di prevenzione.

Ne deriva che vanno prese in considerazione, anche nella ipotesi del credito munito del diritto reale di garanzia dell'ipoteca iscritta prima del sequestro, le disposizioni dettate dall'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in particolare ove riconoscono la tutela del credito nel caso in cui il terzo, titolare di tale credito, possa dimostrare la propria buona fede e l'incolpevole affidamento.

Seguendo queste coordinate, si è ancora precisato da parte della giurisprudenza di legittimità che, nel caso della confisca per equivalente, l'esame da parte del giudice procedente delle allegazioni introdotte con la domanda del terzo creditore, deve rivolgersi agli elementi che possano risultare idonei a dare prova della sua buona fede, intesa come estraneità all'attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito dal sequestro, ma anche dell'affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo (Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 277159).

In ragione di tale inquadramento, la verifica richiesta dall'istanza del creditore, titolale del diritto reale di garanzia che invoca la tutela del credito, deve anzitutto muovere dall'esame delle circostanze in cui è sorto in credito.

Deve poi rapportarsi, nell'ambito di una valutazione complessiva, a quelle altre emergenze che possono rilevare in sede di evoluzione del rapporto fino al momento in cui è intervenuta la costituzione del diritto a garanzia del credito.

3.2. La motivazione del provvedimento impugnato non dà conto dell'osservanza dei criteri di verifica appena illustrati, poiché il percorso argomentativo seguito, anzitutto, mostra di non focalizzare, ai fini delle valutazioni da compiere, le specifiche ragioni del credito all'epoca in cui è sorto.

Quanto alle vicende successive, la Corte di appello descrive comportamenti del creditore concretizzatisi, ad un certo punto, in una richiesta di decreto ingiuntivo e nella successiva iscrizione dell'ipoteca con riferimento agli immobili in quel momento ancora non interessati dalla trascrizione del sequestro penale.

Al riguardo, si svolgono osservazioni che paiano riferirsi all'attivazione di iniziative dovute alle manovre poste in essere dal debitore, volte a sottrarre i beni alla soddisfazione del diritto del creditore tramite le tutele nella sede civile.

Un ambito, questo, che non riguarda la confisca penale come disposta.

Inoltre, si fa riferimento alla prevedibilità che i beni su cui veniva iscritta ipoteca potessero successivamente essere interessati da un sequestro penale adottabile in seguito.

Ciò, secondo l'ordinanza impugnata, dovrebbe risultare dalla presenza della trascrizione dei sequestri per equivalente in precedenza intervenuti, ma in relazione ad altri beni immobili e negli anni 2015 e 2016.

La logicità di questo percorso argomentativo risulta con evidenza carente, posto che il confronto concretamente richiesto non poteva esaurirsi nella verifica dell'acquisizione della conoscenza del procedimento penale in corso e dei conseguenti sequestri già intervenuti.

L'esame delle ragionevoli informazioni, con riguardo al tema della verifica delle condizioni dell'affidamento, doveva rivolgersi alla prevedibilità per il creditore nel novembre 2018 (in cui veniva iscritta l'ipoteca) che i sequestri del 2015 e 2016, ai fini della confisca per equivalente, potessero non esaurire le cautele necessarie nella sede penale.

Di talché, il vincolo si sarebbe potuto estendere ad altri immobili prima non individuati, pur a fronte delle verifiche intervenute già in occasione dei sequestri del 2015 e del 2016 in sede di riscontro dei beni aggredibili secondo le risultanze formali di allora, della quali il provvedimento non specifica l'eventuale successiva evoluzione, con particolare riguardo agli immobili in relazione ai quali è stata iscritta l'ipoteca da parte della società creditrice ricorrente.

La motivazione della decisione, dunque, non si sottrae alle censure mosse.

4. In ragione di tutte le considerazioni che procedono, il provvedimento impugnato va annullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei rilevabili profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Casse delle ammende.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di annullare con rinvio il provvedimento impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, per quanto qui di interesse, ha rigettato l'incidente di esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata richiesta l'individuazione del destinatario e dei limiti della confisca disposta nei suoi confronti,ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., per il valore di euro 6.726,538,82, nel processo in cui era stato condannato per il reato di corruzione, in concorso (sentenza irrevocabile il 8 giugno 2018), Ha rigettato, inoltre, l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., negando i presupposti per il riconoscimento della soddisfazione del credito garantito da ipoteche iscritte da tale società antecedentemente alla trascrizione del sequestro degli immobili, siti a Pietrasanta in via Oberdan, investiti dalla confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di cui sopra. 2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lamentando vizi della motivazione, deduce che non sono state esaminate le questioni poste in sede di incidente di esecuzione. In particolare non è stata fornita risposta in ordine all'eseguibilità della confisca, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., non già per equivalente e per l'intero valore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma in primo luogo, con riguardo al profitto del reato di corruzione, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unico soggetto che aveva beneficiato di tale profitto, corrispondente ad un risparmio di imposta pari al valore della disposta confisca. Tale confisca, all'esito del giudizio, era stata confermata solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la relativa statuizione in primo grado anche nei confronti di detta società era stata revocata in appello, per effetto della contestuale dichiarazione di estinzione dell'illecito amministrativo alla stessa ascritto. Sicché, la confisca per equivalente viene ora per intero a gravare illegittimamente solo su un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che non ha goduto del vantaggio patrimoniale da potere prendere in considerazione. La difesa lamenta che il giudice dell'esecuzione ha omesso di assumere una posizione sulle deduzioni in proposito, rilevando che la questione non era stata posta in sede di cognizione tramite il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Il che, però, non corrisponde al vero, come attestato dall'allegata sentenza emessa dalla Corte di cassazione (n 38500 del 2018). In forza di tale travisamento la Corte di appello ha, dunque, omesso di pronunziarsi su una precisa richiesta supportata dalla documentazione comprovante la possibilità della confisca del profitto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..( Il ricorso rileva, inoltre, che la Corte di appello ha ritenuto di non pronunziarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 322-ter cod. pen. sollevata dalla difesa nel corso dell'incidente di esecuzione, asserendo limiti che dovrebbero precludere l'introduzione di tale questione in esecuzione, senza considerare però la rilevanza e non manifesta infondatezza di detta questione. Infine, la difesa deduce che si è erroneamente omesso di provvedere, secondo le competenze assegnate al giudice dell'esecuzione, sull'ulteriore questione sollevata in udienza che rappresentava la necessità di procedere alla ripartizione pro-quota della disposta confisca per equivalente fra i concorrenti del reato di corruzione per il quale essa era stata disposta. La Corte di appello ha così mancato di considerare che era stata documentata la condanna per tale reato nel separato giudizio abbreviato dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia vizi della motivazione, per essere stata negata la buona fede di tale società a fronte di un credito sorto ben quindici anni prima i fatti di corruzione giudicati e della successiva iscrizione, in presenza di una mera insolvenza, dell'ipoteca fondata sull'emissione di un decreto ingiuntivo a tutela del credito e riguardante immobili che, diversamente da altri, risultavano liberi dai vincoli reali cautelari in sede penale, così da maturare un affidamento estraneo ai requisiti della colpa. 5. Con articolate memorie, pervenute in data 28 febbraio 2022, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza dell'Agenzia del demanio, chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di ritenere infondato quello proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, mentre quello nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risulta fondato. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Le doglianze esposte con tale ricorso, laddove assumono la dovuta specificità e pertanto non si limitano a elencare rilievi e ad asserire che non sarebbero stati confutati, ripropongono, in primo luogo, la questione relativa al contenuto della confisca pronunziata ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., sulla base della deduzione secondo cui essa avrebbe dovuto incidere sul profitto del reato conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, solo nel caso dell'impossibilità (totale o parziale) di procedere in tal modo, sarebbe potuta intervenire (in tutto o in parte) per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato ha appropriatamente replicato a tali rilievi, spiegando che essi afferiscono non all'esecutività in sé del titolo della quale può occuparsi il giudice dell'esecuzione, ma alla correttezza del contenuto della decisione sulla confisca definitivamente adottata in cognizione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], introducendosi così censure il cui esame competeva a tale ultima sede. La Corte di appello ha, inoltre, dato conto che la questione risultava dedotta nel giudizio di legittimità ed esaminata nella sentenza che l'aveva definito. Quanto esposto nel ricorso, oltre a ribadire la stessa ricostruzione dell'erroneità della decisione adottata e dunque rilievi concernenti una violazione di legge intervenuta in sede di cognizione, conferma che la stessa questione veniva allora posta in sede di legittimità e che però ivi non trovava accoglimento, tanto è vero che la statuizione sulla confisca per valore è rimasta per intero immutata e se ne chiede ora in sede esecutiva la modifica del contenuto. Dall'esame della sentenza della Corte di cassazione di cui trattasi (n. 38500 del 2018), risulta che le predette doglianze sono state scrutinate a mezzo di un articolato percorso motivazionale che ha, in definitiva, ritenuto la questione proponibile in quella sede, appunto perché afferente al giudizio di cognizione, ma da disattendere in quanto le deduzioni a suo sostegno risultavano aspecifiche. Risulta, pertanto, ancor più evidente che si è fatto ricorso all'incidente di esecuzione per invocare una decisione diversa da quella irrevocabile in ordine alla confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la riproposizione delle stesse deduzioni che non solo erano state poste in cognizione, ma che anche in tale sede non sono state accolte. Sicché, i riferimenti al titolo esecutivo riguardano solo il suo immodificabile contenuto corrispondente alla statuizione irrevocabile a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione. Essa, seppure di inammissibilità sul punto, non consente la rivisitazione della decisione, per effetto dell'introduzione davanti al giudice dell'esecuzione di allegazioni e produzioni che dovrebbero ora superare l'aspecificità del ricorso per cassazione. 2.2. L'odierno ricorso ripropone poi altri rilievi che continuano a richiamare la condanna per lo stesso reato di altro soggetto a titolo di concorso, al fine di prospettare l'obbligatorietà della ripartizione pro quota della confisca. In tal modo si invoca ugualmente una modifica del contenuto della decisione divenuta irrevocabile con particolare riguardo all'importo posto a carico del ricorrente, attraverso prospettazioni sull'esatta quantificazione di tale importo che, comportando comunque valutazioni di circa la posizione assunta dai concorrenti, avrebbero dovuto essere dedotte in cognizione, a nulla rilevando che nei confronti del correo indicato si sia proceduto separatamente e senza la confisca.Al contempo, i rilievi, per superare l'evidente tardività e lacunosità dell'intera prospettazione difensiva, evocano l'attivazione da parte del giudice dell'esecuzione di indagini ai fini della possibile individuazione di beni e della loro conseguente confisca nei confronti però del concorrente giudicato in altra sede. Questioni, queste, del tutto estranee al procedimento di esecuzione instaurato. Esse potrebbero semmai riguardare l'esecuzione dell'altra decisione divenuta irrevocabile emessa nei confronti del condannato indicato come concorrente. 2.3. Infine, si ripropone una questione di legittimità costituzionale sollevata davanti al giudice dell'esecuzione, della quale tuttavia il ricorso neppure precisa il percorso e, dunque, le ragioni che dovrebbero considerarsi a suo fondamento. Al riguardo, va in ogni caso ribadito che, come già osservato nel provvedimento impugnato, tale questione non può risultare rilevante nella sede di esecuzione di cui trattasi, riguardando disposizioni, quelle sulla confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen, applicate dal giudice della cognizione per giungere ad una statuizione di sua competenza, ora immodificabile da parte del giudice delle esecuzione. Sicché, a quest'ultimo non compete di applicare dette disposizioni nei termini che dovrebbero comportarne la denunciata illegittimità. 2.4. Le censure mosse risultano, dunque, tutte manifestamente infondate. 3. Il ricorso nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3.1. Il provvedimento impugnato, esaminando la domanda di tale ricorrente, ha correttamente richiamato il principio affermato da Sez. 1, n. 15534 del 27/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 272627, secondo cui, in tema di confisca per equivalente, la natura sanzionatoria del provvedimento non osta alla tutela del diritto sul bene oggetto di confisca vantato da un terzo, estraneo alla condotta illecita altrui, che versi in condizione di buona fede. La motivazione di tale pronunzia, dopo avere illustrato le ragioni a sostegno della tutela del terzo creditore nel caso della confisca per equivalente, ha affermato la necessità di assumere a tal riguardo quale punto di riferimento, ai fini dell'individuazione delle condizioni in cui riconoscere la suddetta tutela, i criteri espressamente dettati dal legislatore in materia di confisca di prevenzione. Ne deriva che vanno prese in considerazione, anche nella ipotesi del credito munito del diritto reale di garanzia dell'ipoteca iscritta prima del sequestro, le disposizioni dettate dall'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in particolare ove riconoscono la tutela del credito nel caso in cui il terzo, titolare di tale credito, possa dimostrare la propria buona fede e l'incolpevole affidamento. Seguendo queste coordinate, si è ancora precisato da parte della giurisprudenza di legittimità che, nel caso della confisca per equivalente, l'esame da parte del giudice procedente delle allegazioni introdotte con la domanda del terzo creditore, deve rivolgersi agli elementi che possano risultare idonei a dare prova della sua buona fede, intesa come estraneità all'attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito dal sequestro, ma anche dell'affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo (Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 277159). In ragione di tale inquadramento, la verifica richiesta dall'istanza del creditore, titolale del diritto reale di garanzia che invoca la tutela del credito, deve anzitutto muovere dall'esame delle circostanze in cui è sorto in credito. Deve poi rapportarsi, nell'ambito di una valutazione complessiva, a quelle altre emergenze che possono rilevare in sede di evoluzione del rapporto fino al momento in cui è intervenuta la costituzione del diritto a garanzia del credito. 3.2. La motivazione del provvedimento impugnato non dà conto dell'osservanza dei criteri di verifica appena illustrati, poiché il percorso argomentativo seguito, anzitutto, mostra di non focalizzare, ai fini delle valutazioni da compiere, le specifiche ragioni del credito all'epoca in cui è sorto. Quanto alle vicende successive, la Corte di appello descrive comportamenti del creditore concretizzatisi, ad un certo punto, in una richiesta di decreto ingiuntivo e nella successiva iscrizione dell'ipoteca con riferimento agli immobili in quel momento ancora non interessati dalla trascrizione del sequestro penale. Al riguardo, si svolgono osservazioni che paiano riferirsi all'attivazione di iniziative dovute alle manovre poste in essere dal debitore, volte a sottrarre i beni alla soddisfazione del diritto del creditore tramite le tutele nella sede civile. Un ambito, questo, che non riguarda la confisca penale come disposta. Inoltre, si fa riferimento alla prevedibilità che i beni su cui veniva iscritta ipoteca potessero successivamente essere interessati da un sequestro penale adottabile in seguito. Ciò, secondo l'ordinanza impugnata, dovrebbe risultare dalla presenza della trascrizione dei sequestri per equivalente in precedenza intervenuti, ma in relazione ad altri beni immobili e negli anni 2015 e 2016. La logicità di questo percorso argomentativo risulta con evidenza carente, posto che il confronto concretamente richiesto non poteva esaurirsi nella verifica dell'acquisizione della conoscenza del procedimento penale in corso e dei conseguenti sequestri già intervenuti. L'esame delle ragionevoli informazioni, con riguardo al tema della verifica delle condizioni dell'affidamento, doveva rivolgersi alla prevedibilità per il creditore nel novembre 2018 (in cui veniva iscritta l'ipoteca) che i sequestri del 2015 e 2016, ai fini della confisca per equivalente, potessero non esaurire le cautele necessarie nella sede penale. Di talché, il vincolo si sarebbe potuto estendere ad altri immobili prima non individuati, pur a fronte delle verifiche intervenute già in occasione dei sequestri del 2015 e del 2016 in sede di riscontro dei beni aggredibili secondo le risultanze formali di allora, della quali il provvedimento non specifica l'eventuale successiva evoluzione, con particolare riguardo agli immobili in relazione ai quali è stata iscritta l'ipoteca da parte della società creditrice ricorrente. La motivazione della decisione, dunque, non si sottrae alle censure mosse. 4. In ragione di tutte le considerazioni che procedono, il provvedimento impugnato va annullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei rilevabili profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Casse delle ammende. P.Q.M. Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al p
Sentenza Cassazione n. 14787/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris