CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42652/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 30 settembre 2020, la Corte d'Appello diVenezia ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Verona che lo aveva dichiarato responsabile del reato di furto e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico articolato motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare dell'articolo 175 codice di rito nonché del combinato disposto degli articoli 548 comma 2, 585, comma 1, lett. d) codice di rito, nonché mancanza della motivazione.. Preliminarmente rappresenta che la difesa aveva depositato l'atto d'appello 12 giorni dopo la consegna da parte della cancelleria della motivazione della sentenza e quindi 12 giorni dopo avere avuto la possibilità di leggere il provvedimento; la difesa infatti aveva chiesto copia della sentenza tempestivamente ovvero il giorno stesso dell'udienza, mediante l'apposito modulo, ma tale richiesta era stata evasa dalla cancelleria solamente in data 8 Febbraio 2019, come da mail allegata ( era purtroppo sistematica a quel tempo la mancata consegna da parte della cancelleria dibattimentale del tribunale di Verona delle sentenze pronunciate con motivazione contestuale ). Indi si ipotizzano quali cause della mancata consegna tempestiva di copia della sentenza le seguenti: la cancelleria ho omesso di compiere un atto dell'ufficio con conseguente rilevanza penale del fatto che non può andare a discapito della difesa e dei diritti del cittadino; non corrisponde al vero che la sentenza è stata depositata in udienza con conseguente rilevanza penale del fatto; la sentenza contiene un errore materiale laddove indica la stessa come depositata in udienza quando così non è, di conseguenza sarebbe stata necessaria la notifica alle parti della sentenza stessa perché depositata oltre il termine previsto ma tale notifica non è ancora avvenuta e quindi l'atto d'appello è tempestivo; l'impossibilità per la cancelleria di evadere la richiesta difensiva tempestivamente per non avere avuto a disposizione la sentenza. La sentenza numero 204/2019 emessa dal tribunale di Verona deve ritenersi solo formalmente depositata in udienza e quindi di fatto non contestuale, non essendo risultata disponibile in cancelleria nemmeno dopo 15 giorni dalla sua pronuncia. Indi si conclude per la violazione dell'articolo 175 codice di rito e si chiede la restituzione dell'imputato nel termine per impugnare la sentenza di primo grado ovvero l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per decidere sull'appello presentato dalla difesa tempestivamente.3.11 ricorso è inammissibile. Ed invero, la decisione resa pubblica con la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione non va comunicata, mediante avviso, al difensore di fiducia presente - o sostituito da difensore di ufficio - all'atto della pubblicazione ( presenza non messa in discussione nel caso di specie ); ne deriva che il termine per impugnare - di 15 giorni - decorre dalla lettura della sentenza ( così nella motivazione di Sez. 3, Sentenza n. 19985 del 15/03/2017 Rv. 269772 - 01 ); termine che nel caso di specie era pacificamente decorso all'atto della presentazione dell'appello. Tale dato non è superabile alla stregua degli argomenti prospettati in ricorso, emergendo per tabulas che la sentenza, con motivazione contestuale, fu letta in udienza - circostanza di cui dà atto il verbale di udienza - e che, così come attestato in calce ad essa, fu depositata nella medesima data della emissione e della lettura. A fronte di tali dati certi, quanto prospetta il ricorrente non è sostenuto da elementi idonei a scardinare le attestazioni pubbliche, risultando anzi per certo unicamente che l'istanza di sollecito del rilascio di copia della sentenza è stata presentata dopo che era già scaduto il termine di quindici giorni per impugnare; né la mera circostanza dell'inoltro di una siffatta richiesta potrebbe dimostrare la addebitabilità alla cancellaria, o ad altro, della mancata disponibilità della copia della sentenza da parte del ricorrente. Ciò che rileva è che la sentenza con motivazione contestuale risulta depositata il 22.1.2019 dopo la sua lettura in udienza, circostanza questa che fa di per sè decorrere il termine breve di impugnazione da tale data; e non potrebbe essere diversamente trattandosi di dati emergenti da atti pubblici che kanno fede p-1-0,1 ez-(3, aitx - ( sono tali sia il verbale di udienza, cfr. tra tante Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 19/11/2018 Cc. (dep. 14/01/2019 ) Rv. 274796 - 01, che l'attestazione di deposito, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2122 del 29/11/1984 Ud. (dep. 04/03/1985 ) Rv. 168129 - 01 ), rispetto ai quali le ipotesi di segno contrario formulate in ricorso e gli asseriti e non dimostrati disguidi di cancelleria non assumono dignità idonea a supportare la prospettazione difensiva e le relative richieste ( l'istante ha invero l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati, così Sez. 2, Sentenza n. 44509 del 07/07/2015 Cc. (dep. 04/11/2015 ) Rv. 264965 - 01 Sez. 6, Sentenza n. 21901 del 03/04/2014 Cc. (dep. 28/05/2014) Rv. 259699 - 01; ed ancora si è condivisibilmente affermato che in tema di restituzione nel termine per caso fortuito o per forza maggiore, l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere quindi comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti: in tali termini Sez. 6, Sentenza n. 26833 del 24/03/2015, Rv. 263841 - 01, laddove nel caso di specie a fronte di un eventuale ritardo della cancelleria il difensore ebbe comunque ad attivarsi col sollecito allorquando il termine per impugnare era già scaduto ).4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/9/2021. Il con liere estensore Il p