CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, decidendo in seguito all'appello proposto dalla parte civile, riformava radicalmente la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Questi, in primo grado era stato ritenuto responsabile di essersi appropriato illecitamente delle somme di denaro giacenti sul conto corrente cointestato - con firma disgiunta - con [OSCURATO:PERSONA], persona offesa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva che mancava la condizione di procedibilità, dato che la querela era stata presentata da persona non legittimata, ovvero dalla sorella dell'offeso, che nel frattempo era deceduto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce che la persona offesa dal reato alla quale spetta il diritto di querela ai sensi dell'art. 120 cod. pen. deve essere identificata nel titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, la lesione o esposizione a pericolo del quale costituisce l'essenza del reato, e non anche il titolare di interessi che solo in via eventuale sono pregiudicati dalla azione delittuosa. Pertanto la nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell'illecito penale. Solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale (Sez. 2, n. 4153 del 20/02/1987 - dep. 04/04/1987, Occhipinti, Rv. 175565). Tale solido approdo ermeneutico ha visto una interpolazione interpretativa solo in relazione al reato di truffa in relazione al quale la querela è stata ritenuta valida sia se presentata dalla vittima degli artifici e raggiri, sia se presentata dalla persona che ha patito il danno patrimoniale, ove non coincidenti (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382; Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015 Olivieri, Rv. 263520; Sez. 2, n. 27571 del 21/05/2009, Grisetti, Rv. 244665). Tale interpretazione si spiega con la duplice direzione offensiva della condotta illecita che caratterizza la truffa: questa si estrinseca sia nell'azione decettiva, sia nell'acquisizione del profitto, sicché è possibile che la persona raggirata sia diversa da quella che patisce il danno della condotta truffaldina. Nel caso della appropriazione indebita, invece, la persona offesa è unica in quanto la condotta delittuosa si risolve e si conclude nell'apprensione illegittima del bene della vittima. Chi ha la disponibilità del bene appreso è, pertanto, l'unico titolare del diritto di querela, che, ai sensi dell'art. 126 cod. pen., si estingue con la morte dell'offeso. 1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la persona offesa deve essere identificata nel defunto [OSCURATO:PERSONA], che era l'unico titolare del diritto di querela, in quanto cointestatario con firma disgiunta del conto sul quale erano depositate le somme oggetto di appropriazione. Tale diritto si è estinto con la morte del titolare, mentre la sorella dell'offeso, in qualità di danneggiata non era legittimata a sporgere querela. L'azione penale era dunque improcedibile. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere l'azione penale non procedibile per difetto di valida querela. Così deciso in Roma, il giorno 19