CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 50978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti spesi nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si limitano a valutare in modo diverso le risultanze dell'istruttoria svolta davanti al Tribunale di sorveglianza in punto di esistenza di un principio di revisione critica e di collaborazione del condannato con le istituzioni per la rimozione di un fattore, quale quello della dipendenza da stupefacenti, potenzialmente criminogeno, senza introdurre elementi di illogicità nel percorso logico svolto dal Tribunale nella ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023