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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 20780/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12669-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale presso il secondo come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex legein Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 419/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 92/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Contratti a termine scuola – ricostruzione carriera a fini economici – equiparazione a personale di ruolo – detrazione indennità ferie non godute e indennità di disoccupazione Rilevatoche: 1.con sentenza pubblicata in data 11 ottobre 2017, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Mantova, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente al personale precario della scuola quale docente) intesaad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio pre -ruolo ai sensi della Clausola 4 del medesimo Accordo, sia ai fini degli emolumenti arretrati non percepiti sia per conseguire l’adeguamento dell’attuale posizione stipendiale le differenze retributive maturate sulla base del calcolo degli scatti di anzianità lavorativa effettivamente maturati, nei limiti della prescrizione quinquennale; la Corte territoriale riteneva che al docente dovessero essere riconosciute unicamente le differenze retributive derivanti dagli aumenti stipendiali che gli sarebbero spettati in funzione dell’anzianità di servizio, detratta l’indennità sostitutiva di ferie percepita e l’indennità di disoccupazione; evidenziava che, nello specifico, gli aumenti stipendiali spettanti in relazione ai periodi lavorati (550 euro annui) erano certamente inferiori al trattamento economico percepito con l’inclusione delle suddette indennità;

2. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di dodici motivi;

3. il Ministero ha resistito con controricorso;

4. il ricorrente ha depositato memoria.

Consideratoche:

1. con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Clausola 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE nonché del principio generale dell’ordinamento comunitario del divieto di discriminazione per mancata attribuzione durante il servizio precario dei così detti gradoni contrattuali in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostiene la Corte territoriale ha errato nell’affermare che i lavoratori a tempo determinato avrebbero percepito un trattamento economico superiore ai docenti di ruolo perché otterrebbero la monetizzazione delle ferie e l’indennità di disoccupazione nei mesi non lavorati; assume che le differenze retributive devono essere riconosciute avuto riguardo al solo periodo lavorato e quindi non vi è ragione di detrarre le voci suddette;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;deduce che la Corte territoriale si è posta in contrasto con l’art. 6 del suddetto d.lgs. a mente del quale ai lavoratori a tempo determinato spettano le ferie e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato;

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver omesso di esplicitare le ragioni per le quali aveva superato le eccezioni di inammissibilità del ricorso in appello del [OSCURATO:PERSONA] come formulate dall’appellato;

4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2019 cod. civ. e dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostiene che la Corte territoriale compensando l’importo dovuto a titolo di scatti di anzianità con quanto erogato a titolo di ferie ha sostanzialmente sottratto al lavoratore la retribuzione dovuta per le ferie non godute, senza considerare che l’indennità sostitutiva delle ferie non è stata erogata a titolo di risarcimento del danno per il riposo annuale non goduto, bensì a titolo di mera monetizzazione delle ferie maturate;

5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 31 della CDFUE e dell’art. 7 della direttiva 2003/88 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostiene che la Corte territoriale compensando l’importo dovuto a titolo di scatti di anzianità con quanto erogato a titolo di ferie ha vanificato tale diritto in contrasto con il consolidato insegnamento della CGUE;

6. con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 38 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostiene che la Corte territoriale compensando l’importo dovuto a titolo di indennità di disoccupazione ha violato la norma costituzionale non considerando che l’indennità di disoccupazione è stata erogata in periodi diversi da quelli per i quali sono stati corrisposti gli scatti di anzianità e soprattutto non tenendo conto del fatto che tale indennità ha natura previdenziale e perciò opera su un piano del tutto diverso rispetto ai crediti di lavoro;

7. con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2099 cod. civ. e falsa applicazione dell’art. 1218, 1223 e 2056 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostiene che oggetto della domanda non era il risarcimento del danno per la mancata corresponsione degli scatti di anzianità ma il credito retributivo ricollegato agli scatti e di conseguenza non poteva farsi applicazione dell’aliunde perceptum;

8. con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;rileva l’erroneità della pronuncia che ha disposto la compensazione non avendo il [OSCURATO:PERSONA] dimostrato l’esatto ammontare del credito opposto ed essendo mancato l’accertamento giudiziale dell’obbligo dell’appellato di restituire le somme percepite a titolo di indennità per ferie non godute e disoccupazione involontaria;

9. con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 13 e 19 del c.c.n.l. comparto scuola 2006/2009, dell’art. 5 del d.l. n. 95/2012 e dell’art. 1 della l. n. 228/2012 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; rileva che la Corte territoriale ha errato nel non considerare che la domanda del Gualtieri era stata azionata in riferimento ad un periodo in cui erano ancora vigenti le sopra indicate norme del c.c.n.l. 2006/2009 le quali riconoscevano sia ai docenti a tempo determinato sia quelli a tempo indeterminato ildiritto alla monetizzazione delle ferie ed aggiunge che tale diritto non poteva, nella specie, essere escluso dall’art. 1 della l. n. 228/2012 che ha sancito la disapplicazione delle disposizioni di segno contrario a far data dal 1° settembre 2013 (e nel caso in esame si discuteva di crediti retributivi fino al 30/6/2013);

10. con il decimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 436 e 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; rileva che nel giudizio di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai allegato né chiesto di provare che il ricorrente aveva percepito l’indennità di disoccupazione e ricevuto la monetizzazione per ferie non godute e che la relativa questione era stata dedotta per la prima volta in appello così che la Corte territoriale non la poteva considerare integrando un nuovo tema di indagine;

11. con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli art. 115, 167, 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; rileva che la Corte territoriale ha desunto la mancata contestazione degli importi dalla erroneamente non considerando che la deduzione del [OSCURATO:PERSONA] era stata formulata solo in grado di appello e dunque tardivamente;

12. con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; rileva che la Corte territoriale ha deciso la causa sulla scorta di circostanze non provate in violazione del principio del contraddittorio;

13. sono fondati il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il s es to motivo, da trattare congiuntamente stante l’intrinseca connessione; 13.1 la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al Principio di non discriminazione, recita.

“1.

Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.

3. Le disposizioni per l’applicazione di questaclausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.

4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”; come da questa Corte già affermato (v.

Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100), la menzionata Clausola 4 mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare siffatti lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza CGUE del 13 gennaio 2022, YT e altri contro [OSCURATO:PERSONA] e altro, C-282/19, EU:C:2022:3, punto 73; sentenza CGUE del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19, punto 49 e giurisprudenza ivi citata); siffatta Clausola, quindi, serve a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato che siano comparabili, salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato; la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] in questione va letta nel senso che il principio di non discriminazione ivi attuato e concretizzato riguardo solo le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, mentre eventuali disparità di trattamento tra diverse categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro (in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e de la [OSCURATO:PERSONA], C-245/17, punto 51 e giurisprudenza ivi citata); il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro preso in considerazione e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza;

13.2. la logica del principio di non discriminazione richiede una comparazione delle singole condizioni di impiego previste nel contratto a tempo determinato e in quello a tempo indeterminato ad esso paragonabile, al fine di verificare se al lavor atore a tempo determinato sia applicato un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive; una valutazione globale delle condizioni di impiego non può, pertanto, giungere al risultato di giustificare un tale trattamento deteriore; ovviamente, l’esame delle condizioni di impiego deve considerare tutti gli aspetti del contratto che possono incidere sulla parte del trattamento (nel caso de quo, economico) che viene in considerazione, in quanto un apparente svantaggio potrebbe essere compensato in qualche modo da altra clausola del contratto a tempo determinato; ciò che rileva, però, è che, ai fini di detta comparazione, siano prese in esame condizioni di impiego rilevanti nella singola fattispecie;

13.3. nella presente controversia, la Corte d’appello di Brescia, per determinare la portata della discriminazione patita dal ricorrente con riferimento al servizio prestato, ha tenuto conto del fatto che egli aveva percepito, prima della stabilizzazione, degli emolumenti qualificati come indennità di ferie non godute e indennità di disoccupazione, disponendo che il loro importo fosse detratto da quello spettante in applicazione della menzionata Clausola 4 dell’Accordo quadro; ciò sull’assunto che, diversamente opinando, si sarebbe determinato “uno squilibrio del trattamento economico a favore dei supplenti” (v. pag. 4 della sentenza);

13.4. le conclusioni della Corte territoriale non sono, però, condivisibili; la comparazione rilevante ai fini dell’applicazione della citata Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] deve riguardare le condizioni di impiego del lavoratore a tempo determinato e di quello a tempo indeterminato e tali condizioni devono concernere lavoratori “comparabili”; in particolare, non è possibile mettere a raffronto istituti che caratterizzano il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato in maniera tale da non potere essere confrontati; fra questi deve ritenersi rientrino le indennità per ferie non godute e di disoccupazione percepite dal personale precario; infatti, entrambe operano in un momento in cui il rapporto a tempo determinato è cessato e sono dichiaratamente conseguenza, appunto, della provvisorietà dello stesso, siccome la prima serve a monetizzare le ferie non godute durante lo svolgimento del detto rapporto, la seconda a consentire il sostentamento dell’ex dipendente che non riceve più la sua retribuzione al termine del contratto; siffatte indennità non possono assumere allora valore per la comparazione ex Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto non vi sono, nel rapporto a tempo indeterminato, delle condizioni di impiego che siano paragonabili, negli stessi termini e con riferimento ai medesimi presupposti di operatività, a quelle che, nel lavoro precario, giustificano il versamento delle indennità de quibus; d’altronde, non può sostenersi che vi sia analogia fra l’indennità per ferie non godute degli insegnanti precari e il trattamento dei lavoratori di ruolo, atteso che, mentre i primi beneficiano dell’istituto dopo la fine del rapporto e sul presupposto di non essere stati in ferie, i secondi, invece, usufruiscono in via ordinaria di ferie retribuite; allo stesso modo, l’indennità di disoccupazione è erogata quando non vi è più un impiego del dipendente precario per la scadenza naturale dell’incarico; al contrario, il rapporto del personale di ruolo è a tempo indeterminato e, quindi, in linea di principio, non è prevedibile si ponga, per identiche ragioni e con analoghe modalità, il problema dell’erogazione di siffatta indennità; le indennità di ferie non godute e di disoccupazione percepite dai precari della scuola pubblica sono due istituti che mirano ad ovviare ai disagi specifici che il personale non di ruolo, diversamente da quello di ruolo, deve affrontare in occasione delle frequenti interruzioni dell’impiego;

13.5. la Corte d’appello di Brescia, nel detrarre da quanto spettante al ricorrente l’importo delle menzionate indennità, quindi, ha applicato la citata Clausola 4 con modalità che, più che rimuovere le discriminazioni patite dal personale precario, hanno eliminato le specificità del rapporto a tempo determinato a danno di quest’ultimo, realizzando un effetto esattamente opposto rispetto a quello perseguito dalla medesima Clausola 4, atteso che ha favorito, economicamente e normativamente, il lavoro a tempo indeterminato in confronto a quello a termine;

13.6. neppure può prospettarsi, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, che venga in questione l’esistenza di un aliunde perceptum; infatti, come evidenziato, l’indennità per ferie non godute si ricollega proprio a delle ferie delle quali il lavoratore precario non ha usufruito e, quindi, non si aggiunge a qualcosa di cui egli abbia beneficiato, oltre al fatto di essere erogata in seguito alla cessazione del rapporto; va, poi, aggiunto che, come evidenziato da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 (e da altre successive conformi), la domanda fondata sul principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego ha natura retributiva e non risarcitoria e va qualificata di adempimento contrattuale; la Pubblica amministrazione, in realtà, fa leva su argomenti che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate ed erroneamente sollecita un giudizio di comparazione complessivo ed approssimativo, non limitato al singolo istituto, quando, in realtà, la Clausola 4 impone l’equiparazione in tutte le condizioni di impiego, ad eccezione di quelle che siano oggettivamente incompatibili con la natura a termine del rapporto (vedi, sul punto, Cass. 14 luglio 2022, n. 22255, non massimata);

13.7. deve, pertanto, ribadirsi il principio che, in applicazione della Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al principio di non discriminazione, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello dei docenti assunti c on contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici, con condanna dell’Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all’anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione;

14. l’accoglimento dei suddetti motivi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, determina l’assorbimento del settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo;

15. il terzo motivo è inammissibile; il ricorrente ha trascritto solo il proprio atto di costituzione nel giudizio di secondo grado ma non anche l’atto di appello del [OSCURATO:PERSONA] così da non consentire a questa Corte di valutare la decisività delle eccezioni asseritamente pretermesse dalla Corte territoriale;

16. conclusivamente vanno accolti i motivi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo e va dichiarato inammissibile il terzo;

17. la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con condanna del [OSCURATO:PERSONA] a pagare al ricorrente le differenze retributive dovute in ragione dell’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti di ruolo, senza detrarre le indennità di mancato godimento ferie e di disoccupazione e nei limiti della prescrizione quinquennale (v. sul punto la sentenza del Tribunale di Mantova n. 172/2016 richiamata a pag. 2 della sentenza impugnata);

18. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate exart. 91 cod. proc. civ. quanto al giudizio di legittimità (con distrazione - v. memoria - ), mentre sono compensate con riferimento ai gradi di merito, attesa la novità della questione;

19. nonsussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo eil dodicesimo e dichiara inammissibile il terzomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna il [OSCURATO:PERSONA] a pagare al ricorrente le differenze retributive dovute in ragione dell’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti di ruolo, senza detrarre le indennità di mancato godimento ferie e di disoccupazione e nei limiti della prescrizione quinquennale; compensa le spese dei gradi di merito; condanna il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al ricorrente le spese di lite del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12669-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale presso il secondo come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex legein Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 419/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 92/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Contratti a termine scuola – ricostruzione carriera a fini economici – equiparazione a personale di ruolo – detrazione indennità ferie non godute e indennità di disoccupazione Rilevatoche: 1.con sentenza pubblicata in data 11 ottobre 2017, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Mantova, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente al personale precario della scuola quale docente) intesaad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio pre -ruolo ai sensi della Clausola 4 del medesimo Accordo, sia ai fini degli emolumenti arretrati non percepiti sia per conseguire l’adeguamento dell’attuale posizione stipendiale le differenze retributive maturate sulla base del calcolo degli scatti di anzianità lavorativa effettivamente maturati, nei limiti della prescrizione quinquennale; la Corte territoriale riteneva che al docente dovessero essere riconosciute unicamente le differenze retributive derivanti dagli aumenti stipendiali che gli sarebbero spettati in funzione dell’anzianità di servizio, detratta l’indennità sostitutiva di ferie percepita e l’indennità di disoccupazione; evidenziava che, nello specifico, gli aumenti stipendiali spettanti in relazione ai periodi lavorati (550 euro annui) erano certamente inferiori al trattamento economico percepito con l’inclusione delle suddette indennità; 2. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di dodici motivi; 3. il Ministero ha resistito con controricorso; 4. il ricorrente ha depositato memoria. Consideratoche: 1. con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Clausola 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE nonché del principio generale dell’ordinamento comunitario del divieto di discriminazione per mancata attribuzione durante il servizio precario dei così detti gradoni contrattuali in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostiene la Corte territoriale ha errato nell’affermare che i lavoratori a tempo determinato avrebbero percepito un trattamento economico superiore ai docenti di ruolo perché otterrebbero la monetizzazione delle ferie e l’indennità di disoccupazione nei mesi non lavorati; assume che le differenze retributive devono essere riconosciute avuto riguardo al solo periodo lavorato e quindi non vi è ragione di detrarre le voci suddette; 2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;deduce che la Corte territoriale si è posta in contrasto con l’art. 6 del suddetto d.lgs. a mente del quale ai lavoratori a tempo determinato spettano le ferie e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato; 3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver omesso di esplicitare le ragioni per le quali aveva superato le eccezioni di inammissibilità del ricorso in appello del [OSCURATO:PERSONA] come formulate dall’appellato; 4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2019 cod. civ. e dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostiene che la Corte territoriale compensando l’importo dovuto a titolo di scatti di anzianità con quanto erogato a titolo di ferie ha sostanzialmente sottratto al lavoratore la retribuzione dovuta per le ferie non godute, senza considerare che l’indennità sostitutiva delle ferie non è stata erogata a titolo di risarcimento del danno per il riposo annuale non goduto, bensì a titolo di mera monetizzazione delle ferie maturate; 5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 31 della CDFUE e dell’art. 7 della direttiva 2003/88 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostiene che la Corte territoriale compensando l’importo dovuto a titolo di scatti di anzianità con quanto erogato a titolo di ferie ha vanificato tale diritto in contrasto con il consolidato insegnamento della CGUE; 6. con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 38 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostiene che la Corte territoriale compensando l’importo dovuto a titolo di indennità di disoccupazione ha violato la norma costituzionale non considerando che l’indennità di disoccupazione è stata erogata in periodi diversi da quelli per i quali sono stati corrisposti gli scatti di anzianità e soprattutto non tenendo conto del fatto che tale indennità ha natura previdenziale e perciò opera su un piano del tutto diverso rispetto ai crediti di lavoro; 7. con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2099 cod. civ. e falsa applicazione dell’art. 1218, 1223 e 2056 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostiene che oggetto della domanda non era il risarcimento del danno per la mancata corresponsione degli scatti di anzianità ma il credito retributivo ricollegato agli scatti e di conseguenza non poteva farsi applicazione dell’aliunde perceptum; 8. con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;rileva l’erroneità della pronuncia che ha disposto la compensazione non avendo il [OSCURATO:PERSONA] dimostrato l’esatto ammontare del credito opposto ed essendo mancato l’accertamento giudiziale dell’obbligo dell’appellato di restituire le somme percepite a titolo di indennità per ferie non godute e disoccupazione involontaria; 9. con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 13 e 19 del c.c.n.l. comparto scuola 2006/2009, dell’art. 5 del d.l. n. 95/2012 e dell’art. 1 della l. n. 228/2012 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; rileva che la Corte territoriale ha errato nel non considerare che la domanda del Gualtieri era stata azionata in riferimento ad un periodo in cui erano ancora vigenti le sopra indicate norme del c.c.n.l. 2006/2009 le quali riconoscevano sia ai docenti a tempo determinato sia quelli a tempo indeterminato ildiritto alla monetizzazione delle ferie ed aggiunge che tale diritto non poteva, nella specie, essere escluso dall’art. 1 della l. n. 228/2012 che ha sancito la disapplicazione delle disposizioni di segno contrario a far data dal 1° settembre 2013 (e nel caso in esame si discuteva di crediti retributivi fino al 30/6/2013); 10. con il decimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 436 e 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; rileva che nel giudizio di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai allegato né chiesto di provare che il ricorrente aveva percepito l’indennità di disoccupazione e ricevuto la monetizzazione per ferie non godute e che la relativa questione era stata dedotta per la prima volta in appello così che la Corte territoriale non la poteva considerare integrando un nuovo tema di indagine; 11. con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli art. 115, 167, 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; rileva che la Corte territoriale ha desunto la mancata contestazione degli importi dalla erroneamente non considerando che la deduzione del [OSCURATO:PERSONA] era stata formulata solo in grado di appello e dunque tardivamente; 12. con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; rileva che la Corte territoriale ha deciso la causa sulla scorta di circostanze non provate in violazione del principio del contraddittorio; 13. sono fondati il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il s es to motivo, da trattare congiuntamente stante l’intrinseca connessione; 13.1 la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al Principio di non discriminazione, recita. “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l’applicazione di questaclausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”; come da questa Corte già affermato (v. Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100), la menzionata Clausola 4 mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare siffatti lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza CGUE del 13 gennaio 2022, YT e altri contro [OSCURATO:PERSONA] e altro, C-282/19, EU:C:2022:3, punto 73; sentenza CGUE del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19, punto 49 e giurisprudenza ivi citata); siffatta Clausola, quindi, serve a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato che siano comparabili, salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato; la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] in questione va letta nel senso che il principio di non discriminazione ivi attuato e concretizzato riguardo solo le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, mentre eventuali disparità di trattamento tra diverse categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro (in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e de la [OSCURATO:PERSONA], C-245/17, punto 51 e giurisprudenza ivi citata); il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro preso in considerazione e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza; 13.2. la logica del principio di non discriminazione richiede una comparazione delle singole condizioni di impiego previste nel contratto a tempo determinato e in quello a tempo indeterminato ad esso paragonabile, al fine di verificare se al lavor atore a tempo determinato sia applicato un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive; una valutazione globale delle condizioni di impiego non può, pertanto, giungere al risultato di giustificare un tale trattamento deteriore; ovviamente, l’esame delle condizioni di impiego deve considerare tutti gli aspetti del contratto che possono incidere sulla parte del trattamento (nel caso de quo, economico) che viene in considerazione, in quanto un apparente svantaggio potrebbe essere compensato in qualche modo da altra clausola del contratto a tempo determinato; ciò che rileva, però, è che, ai fini di detta comparazione, siano prese in esame condizioni di impiego rilevanti nella singola fattispecie; 13.3. nella presente controversia, la Corte d’appello di Brescia, per determinare la portata della discriminazione patita dal ricorrente con riferimento al servizio prestato, ha tenuto conto del fatto che egli aveva percepito, prima della stabilizzazione, degli emolumenti qualificati come indennità di ferie non godute e indennità di disoccupazione, disponendo che il loro importo fosse detratto da quello spettante in applicazione della menzionata Clausola 4 dell’Accordo quadro; ciò sull’assunto che, diversamente opinando, si sarebbe determinato “uno squilibrio del trattamento economico a favore dei supplenti” (v. pag. 4 della sentenza); 13.4. le conclusioni della Corte territoriale non sono, però, condivisibili; la comparazione rilevante ai fini dell’applicazione della citata Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] deve riguardare le condizioni di impiego del lavoratore a tempo determinato e di quello a tempo indeterminato e tali condizioni devono concernere lavoratori “comparabili”; in particolare, non è possibile mettere a raffronto istituti che caratterizzano il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato in maniera tale da non potere essere confrontati; fra questi deve ritenersi rientrino le indennità per ferie non godute e di disoccupazione percepite dal personale precario; infatti, entrambe operano in un momento in cui il rapporto a tempo determinato è cessato e sono dichiaratamente conseguenza, appunto, della provvisorietà dello stesso, siccome la prima serve a monetizzare le ferie non godute durante lo svolgimento del detto rapporto, la seconda a consentire il sostentamento dell’ex dipendente che non riceve più la sua retribuzione al termine del contratto; siffatte indennità non possono assumere allora valore per la comparazione ex Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto non vi sono, nel rapporto a tempo indeterminato, delle condizioni di impiego che siano paragonabili, negli stessi termini e con riferimento ai medesimi presupposti di operatività, a quelle che, nel lavoro precario, giustificano il versamento delle indennità de quibus; d’altronde, non può sostenersi che vi sia analogia fra l’indennità per ferie non godute degli insegnanti precari e il trattamento dei lavoratori di ruolo, atteso che, mentre i primi beneficiano dell’istituto dopo la fine del rapporto e sul presupposto di non essere stati in ferie, i secondi, invece, usufruiscono in via ordinaria di ferie retribuite; allo stesso modo, l’indennità di disoccupazione è erogata quando non vi è più un impiego del dipendente precario per la scadenza naturale dell’incarico; al contrario, il rapporto del personale di ruolo è a tempo indeterminato e, quindi, in linea di principio, non è prevedibile si ponga, per identiche ragioni e con analoghe modalità, il problema dell’erogazione di siffatta indennità; le indennità di ferie non godute e di disoccupazione percepite dai precari della scuola pubblica sono due istituti che mirano ad ovviare ai disagi specifici che il personale non di ruolo, diversamente da quello di ruolo, deve affrontare in occasione delle frequenti interruzioni dell’impiego; 13.5. la Corte d’appello di Brescia, nel detrarre da quanto spettante al ricorrente l’importo delle menzionate indennità, quindi, ha applicato la citata Clausola 4 con modalità che, più che rimuovere le discriminazioni patite dal personale precario, hanno eliminato le specificità del rapporto a tempo determinato a danno di quest’ultimo, realizzando un effetto esattamente opposto rispetto a quello perseguito dalla medesima Clausola 4, atteso che ha favorito, economicamente e normativamente, il lavoro a tempo indeterminato in confronto a quello a termine; 13.6. neppure può prospettarsi, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, che venga in questione l’esistenza di un aliunde perceptum; infatti, come evidenziato, l’indennità per ferie non godute si ricollega proprio a delle ferie delle quali il lavoratore precario non ha usufruito e, quindi, non si aggiunge a qualcosa di cui egli abbia beneficiato, oltre al fatto di essere erogata in seguito alla cessazione del rapporto; va, poi, aggiunto che, come evidenziato da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 (e da altre successive conformi), la domanda fondata sul principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego ha natura retributiva e non risarcitoria e va qualificata di adempimento contrattuale; la Pubblica amministrazione, in realtà, fa leva su argomenti che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate ed erroneamente sollecita un giudizio di comparazione complessivo ed approssimativo, non limitato al singolo istituto, quando, in realtà, la Clausola 4 impone l’equiparazione in tutte le condizioni di impiego, ad eccezione di quelle che siano oggettivamente incompatibili con la natura a termine del rapporto (vedi, sul punto, Cass. 14 luglio 2022, n. 22255, non massimata); 13.7. deve, pertanto, ribadirsi il principio che, in applicazione della Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al principio di non discriminazione, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello dei docenti assunti c on contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici, con condanna dell’Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all’anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione; 14. l’accoglimento dei suddetti motivi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, determina l’assorbimento del settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo; 15. il terzo motivo è inammissibile; il ricorrente ha trascritto solo il proprio atto di costituzione nel giudizio di secondo grado ma non anche l’atto di appello del [OSCURATO:PERSONA] così da non consentire a questa Corte di valutare la decisività delle eccezioni asseritamente pretermesse dalla Corte territoriale; 16. conclusivamente vanno accolti i motivi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo e va dichiarato inammissibile il terzo; 17. la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con condanna del [OSCURATO:PERSONA] a pagare al ricorrente le differenze retributive dovute in ragione dell’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti di ruolo, senza detrarre le indennità di mancato godimento ferie e di disoccupazione e nei limiti della prescrizione quinquennale (v. sul punto la sentenza del Tribunale di Mantova n. 172/2016 richiamata a pag. 2 della sentenza impugnata); 18. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate exart. 91 cod. proc. civ. quanto al giudizio di legittimità (con distrazione - v. memoria - ), mentre sono compensate con riferimento ai gradi di merito, attesa la novità della questione; 19. nonsussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002). P.Q.M. La Corte, accoglie il primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo eil dodicesimo e dichiara inammissibile il terzomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna il [OSCURATO:PERSONA] a pagare al ricorrente le differenze retributive dovute in ragione dell’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti di ruolo, senza detrarre le indennità di mancato godimento ferie e di disoccupazione e nei limiti della prescrizione quinquennale; compensa le spese dei gradi di merito; condanna il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al ricorrente le spese di lite del giudizio di
Sentenza Cassazione n. 20780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris