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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 16565/2022

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ERLOCUTORIA sul ricorso 31193/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocatoWoNio he.4fIco011. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; 0-43.4•[OSCURATO:SOCIETA]; - intimat9 - nonchè contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione già So.Ba.Ri.T., domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 189/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e il suo dipendente [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che lamentavano di avere patito per l'asseritamente illecita vendita di un immobile in una procedura esecutiva esattoriale il 16 gennaio 2002 nonostante che il creditore, cioè l'Agenzia delle Entrate, avesse sospeso la procedura di vendita.

I convenuti si costituirono, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza n. 4565/2015, rigettò ogni domanda attorea.

I coniugi Bottari/Tedesco proposero appello, cui resistettero le controparti, essendo nel frattempo [OSCURATO:SOCIETA]. divenuta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d'appello di Lecce ha rigettato il gravame con sentenza del 21 febbraio 2019.

I coniugi Bottari/Tedesco hanno depositato ricorso, illustrato anche con memoria, da quale si è difesa la società, nelle more divenuta ADER-Agenzia delle Entrate-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] invece non si è difeso.

2. Il ricorso si basa su un unico motivo, denunciante, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione per errata applicazione e interpretazione degli articoli 47, 49, 83 d.p.r. 602/1973 (nel testo originario, e quindi anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 46/1999) in combinato disposto con 2 i gli articoli 40 c.p., 2043 c.c., 42 Cost., "anche nella interpretazione convenzionalmente orientata" degli articoli 1 Prot. 1 e 8 CEDU.

Il giudice d'appello ha corretto la motivazione della sentenza di primo grado osservando che l'ufficiale della riscossione, cioè il Russo, depositò nell'udienza del 16 gennaio 2002 tenuta dal Giudice dell'Esecuzione per l'incanto dell'immobile di cui erano proprietari gli attuali ricorrenti la lettera dell'Agenzia delle Entrate che comunicava la sospensione della vendita, e su tale sospensione rimise la decisione al giudice, il quale procedette; da questo il giudice d'appello ha dedotto che la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva tenuto "alcun comportamento doloso o colposo produttivo di danni ... in quanto la vendita dei beni, che ne sarebbe la causa, non risulta disposta dalla stessa, la quale, anzi, ha espressamente rappresentato l'esistenza di un provvedimento di sospensione".

Oppongono i ricorrenti che l'esecuzione esattoriale è un'attività amministrativa (S.U. 5943/1984), tanto che il suo controllo di regolarità spetta, ai sensi degli articoli 53 e 54 d.p.r. 602/1973, all'Intendente di Finanza, e il giudice ordinario può conoscere i vizi del procedimento solo per il risarcimento di danni (Cass.3574/1998).

Dunque ha il potere di sospendere l'esecuzione ai sensi del citato articolo 53 solo l'Intendente di Finanza - poi divenuto l'Agenzia delle Entrate -, potere discrezionale non condiviso né dal giudice ordinario né da altro giudice (S.U. 1501/1988 e 12032/1990). [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza 198/1983, ritenne manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 53 e 54 suddetti laddove "non consentono al giudice ordinario di disporre la sospensione dell'esecuzione esattoriale".

Da ciò deriverebbe che il giudice ordinario non poteva sostituirsi causalmente al concessionario.

L'Agenzia delle Entrate aveva disposto la sospensione dell'esecuzione con provvedimento dell'8 gennaio 2002 (di cui il ricorso riporta il contenuto a pagina 2), dandone ordine, e non invito, al concessionario.

Il giudice d'appello avrebbe dunque errato nel ritenere che il giudice/ dell'esecuzione al concessionario potesse sostituirsi perché era stato effettuato il deposito degli atti in cancelleria ai sensi dell'articolo 83 d.p.r. 602/1973, e sarebbe in contrasto con "ogni precedente orientamento" giurisprudenziale - tenuto in conto anche gli articoli 47 ("L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione") e 49 d.p.r. 602/1973 (per cui la procedura è sospendibile "solo dall'Intendente di Finanza ex art. 53") - secondo il quale la "esclusiva natura amministrativa della esecuzione esattoriale" esclude la "giurisdizionalizzazione" della procedura mediante la "attività materiale" di deposito di atti, l'articolo 83 dovendosi invece interpretare nel senso "che individua l'esercizio del potere del Giudice nel compimento" degli atti rigorosamente "successivi alla vendita ed aggiudicazione", cioè "declaratoria di decadenza dell'offerente per il mancato versamento del prezzo" e "distribuzione delle somme" ai sensi degli articoli 89 ss. d.p.r. 602/1973.

Al deposito di atti in cancelleria e alla "celebrazione dell'incanto davanti al Giudice, in forza del rinvio della procedura esattoriale", potrebbero "al più" collegarsi poteri organizzativi di udienza ex articolo 175 c.p.c.

Ma nel caso in esame, ad avviso dei ricorrenti, il funzionario, approfittando della "inesperienza del GOT d'udienza", con la sua condotta, impregnata almeno di dolo eventuale, "ha proceduto in una vendita sospesa" che aveva "il dovere di sospendere".

Avrebbe infatti rimesso al giudice, che sapeva essere privo di potere e giurisdizione, la inosservanza dell'ordine di sospensione della Agenzia delle Entrate; e i giudici di merito, ritenendo che il giudice dell'esecuzione, privo di potere e giurisdizione, abbia comunque potuto interrompere il nesso causale, sarebbero incorsi nella violazione degli articoli 2043 c.c. e 40 c.p. in ordine alla causalità materiale.

Inoltre "l'attribuzione allo Stato ed alle Amministrazioni di «obblighi di protezione» (oltre ai positivi divieti di violazione) dei diritti convenzionalmente sanciti" - qui il diritto di proprietà (articolo 1 Prot. 1 CEDU) e il diritto alla vita familiare ex articolo 8, commi primo e secondo, CEDU, considerato che l'espropriazione avrebbe avuto per oggetto la prima casa di abitazione - condurrebbe ad una lettura convenzionalmente orientata e 4 // articolo 117 Cost. dell'articolo 2043 c.c., la quale porterebbe a individuare "quel particolare obbligo di prudenza, che la sussistenza di obblighi di protezione impone al gestore dell'attività di riscossione ed espropriazione coattiva idonea di per sé a provocare danni irreversibili" a diritti inclusi tra quelli "universalmente" tutelati.

Nel caso in esame il concessionario, omettendo di astenersi dalla celebrazione dell'incanto per sospensione disposta dalla Agenzia delle Entrate, avrebbe posto in essere una "condotta causale sufficiente ed autonomamente rilevante" per attribuirgli responsabilità civile.

3. La particolarità e la complessità della tematica introdotta e argomentata del ricorso ritiene il collegio che rendano necessario rimettere la causa alla pubblica udienza, affinché le parti possano fruire dell'intervento della Procura Generale e del contraddittorio non soltanto cartolare bensì conformato al massimo livello, ovvero anche orale.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma il 7 aprile 2022 Il Presidente ilo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 31193/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocatoWoNio he.4fIco011. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; 0-43.4•[OSCURATO:SOCIETA]; - intimat9 - nonchè contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione già So.Ba.Ri.T., domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 189/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e il suo dipendente [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che lamentavano di avere patito per l'asseritamente illecita vendita di un immobile in una procedura esecutiva esattoriale il 16 gennaio 2002 nonostante che il creditore, cioè l'Agenzia delle Entrate, avesse sospeso la procedura di vendita. I convenuti si costituirono, resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 4565/2015, rigettò ogni domanda attorea. I coniugi Bottari/Tedesco proposero appello, cui resistettero le controparti, essendo nel frattempo [OSCURATO:SOCIETA]. divenuta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d'appello di Lecce ha rigettato il gravame con sentenza del 21 febbraio 2019. I coniugi Bottari/Tedesco hanno depositato ricorso, illustrato anche con memoria, da quale si è difesa la società, nelle more divenuta ADER-Agenzia delle Entrate-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] invece non si è difeso. 2. Il ricorso si basa su un unico motivo, denunciante, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione per errata applicazione e interpretazione degli articoli 47, 49, 83 d.p.r. 602/1973 (nel testo originario, e quindi anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 46/1999) in combinato disposto con 2 i gli articoli 40 c.p., 2043 c.c., 42 Cost., "anche nella interpretazione convenzionalmente orientata" degli articoli 1 Prot. 1 e 8 CEDU. Il giudice d'appello ha corretto la motivazione della sentenza di primo grado osservando che l'ufficiale della riscossione, cioè il Russo, depositò nell'udienza del 16 gennaio 2002 tenuta dal Giudice dell'Esecuzione per l'incanto dell'immobile di cui erano proprietari gli attuali ricorrenti la lettera dell'Agenzia delle Entrate che comunicava la sospensione della vendita, e su tale sospensione rimise la decisione al giudice, il quale procedette; da questo il giudice d'appello ha dedotto che la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva tenuto "alcun comportamento doloso o colposo produttivo di danni ... in quanto la vendita dei beni, che ne sarebbe la causa, non risulta disposta dalla stessa, la quale, anzi, ha espressamente rappresentato l'esistenza di un provvedimento di sospensione". Oppongono i ricorrenti che l'esecuzione esattoriale è un'attività amministrativa (S.U. 5943/1984), tanto che il suo controllo di regolarità spetta, ai sensi degli articoli 53 e 54 d.p.r. 602/1973, all'Intendente di Finanza, e il giudice ordinario può conoscere i vizi del procedimento solo per il risarcimento di danni (Cass.3574/1998). Dunque ha il potere di sospendere l'esecuzione ai sensi del citato articolo 53 solo l'Intendente di Finanza - poi divenuto l'Agenzia delle Entrate -, potere discrezionale non condiviso né dal giudice ordinario né da altro giudice (S.U. 1501/1988 e 12032/1990). [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza 198/1983, ritenne manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 53 e 54 suddetti laddove "non consentono al giudice ordinario di disporre la sospensione dell'esecuzione esattoriale". Da ciò deriverebbe che il giudice ordinario non poteva sostituirsi causalmente al concessionario. L'Agenzia delle Entrate aveva disposto la sospensione dell'esecuzione con provvedimento dell'8 gennaio 2002 (di cui il ricorso riporta il contenuto a pagina 2), dandone ordine, e non invito, al concessionario. Il giudice d'appello avrebbe dunque errato nel ritenere che il giudice/ dell'esecuzione al concessionario potesse sostituirsi perché era stato effettuato il deposito degli atti in cancelleria ai sensi dell'articolo 83 d.p.r. 602/1973, e sarebbe in contrasto con "ogni precedente orientamento" giurisprudenziale - tenuto in conto anche gli articoli 47 ("L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione") e 49 d.p.r. 602/1973 (per cui la procedura è sospendibile "solo dall'Intendente di Finanza ex art. 53") - secondo il quale la "esclusiva natura amministrativa della esecuzione esattoriale" esclude la "giurisdizionalizzazione" della procedura mediante la "attività materiale" di deposito di atti, l'articolo 83 dovendosi invece interpretare nel senso "che individua l'esercizio del potere del Giudice nel compimento" degli atti rigorosamente "successivi alla vendita ed aggiudicazione", cioè "declaratoria di decadenza dell'offerente per il mancato versamento del prezzo" e "distribuzione delle somme" ai sensi degli articoli 89 ss. d.p.r. 602/1973. Al deposito di atti in cancelleria e alla "celebrazione dell'incanto davanti al Giudice, in forza del rinvio della procedura esattoriale", potrebbero "al più" collegarsi poteri organizzativi di udienza ex articolo 175 c.p.c. Ma nel caso in esame, ad avviso dei ricorrenti, il funzionario, approfittando della "inesperienza del GOT d'udienza", con la sua condotta, impregnata almeno di dolo eventuale, "ha proceduto in una vendita sospesa" che aveva "il dovere di sospendere". Avrebbe infatti rimesso al giudice, che sapeva essere privo di potere e giurisdizione, la inosservanza dell'ordine di sospensione della Agenzia delle Entrate; e i giudici di merito, ritenendo che il giudice dell'esecuzione, privo di potere e giurisdizione, abbia comunque potuto interrompere il nesso causale, sarebbero incorsi nella violazione degli articoli 2043 c.c. e 40 c.p. in ordine alla causalità materiale. Inoltre "l'attribuzione allo Stato ed alle Amministrazioni di «obblighi di protezione» (oltre ai positivi divieti di violazione) dei diritti convenzionalmente sanciti" - qui il diritto di proprietà (articolo 1 Prot. 1 CEDU) e il diritto alla vita familiare ex articolo 8, commi primo e secondo, CEDU, considerato che l'espropriazione avrebbe avuto per oggetto la prima casa di abitazione - condurrebbe ad una lettura convenzionalmente orientata e 4 // articolo 117 Cost. dell'articolo 2043 c.c., la quale porterebbe a individuare "quel particolare obbligo di prudenza, che la sussistenza di obblighi di protezione impone al gestore dell'attività di riscossione ed espropriazione coattiva idonea di per sé a provocare danni irreversibili" a diritti inclusi tra quelli "universalmente" tutelati. Nel caso in esame il concessionario, omettendo di astenersi dalla celebrazione dell'incanto per sospensione disposta dalla Agenzia delle Entrate, avrebbe posto in essere una "condotta causale sufficiente ed autonomamente rilevante" per attribuirgli responsabilità civile. 3. La particolarità e la complessità della tematica introdotta e argomentata del ricorso ritiene il collegio che rendano necessario rimettere la causa alla pubblica udienza, affinché le parti possano fruire dell'intervento della Procura Generale e del contraddittorio non soltanto cartolare bensì conformato al massimo livello, ovvero anche orale. P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma il 7 aprile 2022 Il Presidente ilo
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