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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:58
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61987CJ0247_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa 247/87, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Bruxelles, rappresentata dall' avv .

Cloetens, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv .

Schleimer, 26, rue Philippe-II, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.J .

Jonczy, consigliere giuridico presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro dell' ufficio legale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C 254, Kirchberg, convenuta, sostenuta dalla Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dal sig .

Géraud de Bergues, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata, interveniente, causa avente ad oggetto una domanda fondata sugli artt . 173 e 175 del trattato CEE, mirante a far constatare l' astensione della [OSCURATO:PERSONA] dall' instaurare un procedimento per constatare un inadempimento della Repubblica francese, a norma dell' art . 169 del trattato, LA CORTE ( seconda sezione ), composta dai signori T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F .

Mancini e F.A .

Schockweiler, giudici, avvocato generale : C.O .

Lenz cancelliere : D .

Louterman, amministratore vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 30 novembre 1988, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 dicembre 1988, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 agosto 1987, la società belga [OSCURATO:PERSONA] SA, specializzata nell' importazione e nell' esportazione di banane fresche, ha proposto un ricorso mirante in sostanza a far constatare, mediante applicazione degli artt . 173, 2° comma, e 175, 3° comma, del trattato CEE, l' astensione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dall' instaurare, nei confronti della Repubblica francese, un procedimento ai sensi dell' art . 169 del trattato . 2 La ricorrente sostiene che il regime d' approvvigionamento di banane del mercato francese è incompatibile con gli artt . 30 e successivi del trattato CEE e con l' art . 2 della convenzione ACP di Lomé del 28 febbraio 1975 ( GU 1976, L 25, pag . 1 ).

La ricorrente ha perciò chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 17 aprile 1987, di instaurare nei confronti della Repubblica francese un procedimento a norma dell' art . 169 del trattato, onde constatare l' incompatibilità in questione, invitare questo Stato membro a sopprimere i contingenti all' importazione di banane originarie di Stati terzi e che si trovino in libera pratica negli altri Stati membri della Comunità, nonché risarcire alla ricorrente il danno che questa avrebbe subito a causa dell' impossibilità di evadere gli ordini dei propri clienti francesi e delle perdite di merce conseguenti ai divieti d' importazione praticati dallo Stato membro in questione . 3 Con lettera 4 maggio 1987, la [OSCURATO:PERSONA] accusava ricevuta della lettera della ricorrente e la informava che avrebbe adottato le misure del caso in questa pratica . 4 Dopo questa comunicazione la ricorrente ha proposto il presente ricorso . 5 Con atto separato, pervenuto nella cancelleria della Corte il 9 novembre 1987, la [OSCURATO:PERSONA] sollevava, a norma dell' art . 91 del regolamento di procedura, un' eccezione d' irricevibilità e chiedeva alla Corte di pronunciarsi su detta eccezione senza entrare nel merito . 6 Per corroborare la sua eccezione, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta in ogni punto dalla Repubblica francese, che è stata ammessa ad intervenire a sostegno della ricorrente, assume in sostanza che il ricorso è irricevibile a norma dell' art . 173, 2° comma, poiché la ricorrente non definisce l' atto della [OSCURATO:PERSONA] di cui chiede l' annullamento .

Il ricorso sarebbe del pari irricevibile in forza dell' art . 175, 3° comma, il cui tenore esclude la possibilità che un ricorso per carenza venga proposto da un singolo per mancata applicazione del procedimento contemplato dall' art . 169 nei confronti di uno Stato membro . 7 La ricorrente si rimette al prudente apprezzamento della Corte quanto alla ricevibilità del ricorso a norma dell' art . 173, 2° comma, e ribadisce che il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell' art . 175, 3° comma, del trattato . 8 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza .

Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte . 9 Risulta che la ricorrente non ha nemmeno identificato l' atto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato e avverso il quale il ricorso sarebbe stato proposto .

Di conseguenza il ricorso è irricevibile in quanto fondato sull' art . 173, 2° comma, del trattato . 10 In quanto fondato sull' art . 175, 3° comma, del trattato, il ricorso mira a far dichiarare che, non instaurando nei confronti della Repubblica francese un procedimento per constatare l' inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] si è astenuta dal decidere in spregio del trattato . 11 Risulta tuttavia dall' economia dell' art . 169 del trattato che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi di questa norma, ma che in proposito essa dispone invece di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato . 12 Infatti solo se ritiene che lo Stato membro sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono la [OSCURATO:PERSONA] emette un parere motivato .

Inoltre, nell' ipotesi in cui lo Stato non si conformi a detto parere nel termine prescritto, l' istituzione ha comunque il potere, ma non l' obbligo, di adire la Corte onde far accertare la presunta inosservanza . 13 Si deve osservare inoltre che, chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di instaurare un procedimento a norma dell' art . 169, la ricorrente chiede in realtà l' adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente ed individualmente ai sensi dell' art . 173, 2° comma, e che comunque essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso d' annullamento . 14 Di conseguenza la ricorrente non è legittimata a convenire la [OSCURATO:PERSONA] per aver omesso di promuovere, nei confronti della Repubblica francese, un procedimento a norma dell' art . 169 del trattato . 15 Ne consegue che il ricorso è irricevibile nel suo complesso .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente, se ne è stata fatta domanda . 17 La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese . 18 Poiché solo la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso in questo senso, la condanna deve limitarsi alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( seconda sezione ) dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è irricevibile . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese della [OSCURATO:PERSONA] . 3 ) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0247_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa 247/87, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Bruxelles, rappresentata dall' avv . Cloetens, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Schleimer, 26, rue Philippe-II, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.J . Jonczy, consigliere giuridico presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro dell' ufficio legale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C 254, Kirchberg, convenuta, sostenuta dalla Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dal sig . Géraud de Bergues, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata, interveniente, causa avente ad oggetto una domanda fondata sugli artt . 173 e 175 del trattato CEE, mirante a far constatare l' astensione della [OSCURATO:PERSONA] dall' instaurare un procedimento per constatare un inadempimento della Repubblica francese, a norma dell' art . 169 del trattato, LA CORTE ( seconda sezione ), composta dai signori T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici, avvocato generale : C.O . Lenz cancelliere : D . Louterman, amministratore vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 30 novembre 1988, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 dicembre 1988, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 agosto 1987, la società belga [OSCURATO:PERSONA] SA, specializzata nell' importazione e nell' esportazione di banane fresche, ha proposto un ricorso mirante in sostanza a far constatare, mediante applicazione degli artt . 173, 2° comma, e 175, 3° comma, del trattato CEE, l' astensione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dall' instaurare, nei confronti della Repubblica francese, un procedimento ai sensi dell' art . 169 del trattato . 2 La ricorrente sostiene che il regime d' approvvigionamento di banane del mercato francese è incompatibile con gli artt . 30 e successivi del trattato CEE e con l' art . 2 della convenzione ACP di Lomé del 28 febbraio 1975 ( GU 1976, L 25, pag . 1 ). La ricorrente ha perciò chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 17 aprile 1987, di instaurare nei confronti della Repubblica francese un procedimento a norma dell' art . 169 del trattato, onde constatare l' incompatibilità in questione, invitare questo Stato membro a sopprimere i contingenti all' importazione di banane originarie di Stati terzi e che si trovino in libera pratica negli altri Stati membri della Comunità, nonché risarcire alla ricorrente il danno che questa avrebbe subito a causa dell' impossibilità di evadere gli ordini dei propri clienti francesi e delle perdite di merce conseguenti ai divieti d' importazione praticati dallo Stato membro in questione . 3 Con lettera 4 maggio 1987, la [OSCURATO:PERSONA] accusava ricevuta della lettera della ricorrente e la informava che avrebbe adottato le misure del caso in questa pratica . 4 Dopo questa comunicazione la ricorrente ha proposto il presente ricorso . 5 Con atto separato, pervenuto nella cancelleria della Corte il 9 novembre 1987, la [OSCURATO:PERSONA] sollevava, a norma dell' art . 91 del regolamento di procedura, un' eccezione d' irricevibilità e chiedeva alla Corte di pronunciarsi su detta eccezione senza entrare nel merito . 6 Per corroborare la sua eccezione, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta in ogni punto dalla Repubblica francese, che è stata ammessa ad intervenire a sostegno della ricorrente, assume in sostanza che il ricorso è irricevibile a norma dell' art . 173, 2° comma, poiché la ricorrente non definisce l' atto della [OSCURATO:PERSONA] di cui chiede l' annullamento . Il ricorso sarebbe del pari irricevibile in forza dell' art . 175, 3° comma, il cui tenore esclude la possibilità che un ricorso per carenza venga proposto da un singolo per mancata applicazione del procedimento contemplato dall' art . 169 nei confronti di uno Stato membro . 7 La ricorrente si rimette al prudente apprezzamento della Corte quanto alla ricevibilità del ricorso a norma dell' art . 173, 2° comma, e ribadisce che il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell' art . 175, 3° comma, del trattato . 8 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte . 9 Risulta che la ricorrente non ha nemmeno identificato l' atto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato e avverso il quale il ricorso sarebbe stato proposto . Di conseguenza il ricorso è irricevibile in quanto fondato sull' art . 173, 2° comma, del trattato . 10 In quanto fondato sull' art . 175, 3° comma, del trattato, il ricorso mira a far dichiarare che, non instaurando nei confronti della Repubblica francese un procedimento per constatare l' inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] si è astenuta dal decidere in spregio del trattato . 11 Risulta tuttavia dall' economia dell' art . 169 del trattato che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi di questa norma, ma che in proposito essa dispone invece di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato . 12 Infatti solo se ritiene che lo Stato membro sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono la [OSCURATO:PERSONA] emette un parere motivato . Inoltre, nell' ipotesi in cui lo Stato non si conformi a detto parere nel termine prescritto, l' istituzione ha comunque il potere, ma non l' obbligo, di adire la Corte onde far accertare la presunta inosservanza . 13 Si deve osservare inoltre che, chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di instaurare un procedimento a norma dell' art . 169, la ricorrente chiede in realtà l' adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente ed individualmente ai sensi dell' art . 173, 2° comma, e che comunque essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso d' annullamento . 14 Di conseguenza la ricorrente non è legittimata a convenire la [OSCURATO:PERSONA] per aver omesso di promuovere, nei confronti della Repubblica francese, un procedimento a norma dell' art . 169 del trattato . 15 Ne consegue che il ricorso è irricevibile nel suo complesso . Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente, se ne è stata fatta domanda . 17 La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese . 18 Poiché solo la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso in questo senso, la condanna deve limitarsi alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( seconda sezione ) dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è irricevibile . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese della [OSCURATO:PERSONA] . 3 ) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese .
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