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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36394/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/11/2021 del TRI.B.

SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto dell'il febbraio 2021, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, ovvero della semilibertà perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, in specie relative al dettato di cui al comma 2-bis dell'art. 677 cod. proc. pen., per non avere il condannato dichiarato o eletto domicilio.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) e c) cod. proc. pen. in relazione al disposto di cui all'art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen..

Secondo la difesa, il decreto impugnato è da censurare: innanzitutto, per avere contraddittoriamente affermato che il condannato non aveva effettuato alcuna elezione di domicilio nell'avanzare la propria richiesta di concessione di misure alternative e, nel contempo, che lo stesso aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia; inoltre, per non avere spiegato la ragione per la quale l'elezione di domicilio effettuata dal Ndidi presso la studio del proprio difensore di fiducia sarebbe tamquam non esset; infine, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova e/o detenzione domiciliare non può considerarsi equivalente a una situazione di irreperibilità e non può giustificare, pertanto, una declaratoria di inammissibilità de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, non potendosi escludere la comparizione dell'interessato all'udienza camerale e l'indicazione in quella sede del domicilio.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.

E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'at. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.Rientra, infatti, nell'ambito delle "condizioni di legge" anche l'obbligo imposto dalla norma citata a pena di inammissibilità a carico del condannato non detenuto "di fare la dichiarazione o elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza".

2. La tassatività di detto adempimento, discendente dal chiaro dettato normativo, è stata affermata dalla pronuncia n. 18775 del 17/12/2009, Rv. 246720, Mammoliti, così massimata "la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile)".

A tale principio di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha dato continuità con altre pronunce, tra cui si segnala la sentenza di questa stessa sezione n. 30779 del 13/01/2016, Rv. 267407 - 01, pur a fronte del diverso orientamento di cui alla sentenza del 12/02/2013, n. 20479 (richiamata dal ricorrente) il quale, però, non si era confrontato con la precedente decisione delle Sezioni Unite.

3. Nessuna contraddittorietà è ravvisabile nel testo del provvedimento impugnato per avere affermato che il condannato non aveva effettuato alcuna elezione di domicilio nell'avanzare la propria richiesta di concessione di misure alternative e, nel contempo, che lo stesso aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia.

Come osservato anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria, dal testo dell'istanza emerge che essa non contiene alcuna indicazione del domicilio e la dizione contenuta nella prima parte del decreto di inammissibilità, in cui si afferma che il condannato è elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] riguarda un dato tratto dalla sentenza di cognizione (espressamente citata), del tutto irrilevante nel procedimento di sorveglianza.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "in forza del disposto dell'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., la richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio.

È pertanto irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione" (Cass. Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Rv. 238768 - 01).

4. Quanto al rilievo difensivo secondo cui non sarebbe stato possibile assumere la decisione di inammissibilità della domanda del condannato de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, pur a fronte di pronunce in tal senso, va osservato che la decisione impugnata è fondata sull'opzione già operata dalle Sezioni Unite cortitata sentenza Mammoliti e su altre conformi sentenze di questa Corte (Cass. Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Rv. 267407; Cass. Sez. 7, ord. n. 18655 del 13/04/2016; Cass. Sez. 7, ord. n. 5575 del 30/09/2015, dep. 2016, Cass. Sez. 1, n. 30139 del 26/06/2015).

Va, in particolare, richiamata la sentenza n. 32413 dell'Il aprile 2017, che ha effettuato una approfondita disamina della questione e le cui puntuali argomentazioni sono condivise dal Collegio.

In detta decisione, la Corte di cassazione ha sottolineato che: "tale approdo è stato raggiunto all'esito della complessiva analisi del procedimento di sorveglianza, che è regolato [...] dalle disposizioni degli artt. 666 e 667 cod. proc. pen., previste per il procedimento di esecuzione a eccezione di alcune previsioni particolari, certamente applicandosi, nei congrui casi, il procedimento de plano di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., applicabile anche alla verifica fra le condizioni di legge dell'obbligo, posto a pena di inammissibilità a carico del condannato non detenuto dall'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen. di effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza"; "la ratio di un siffatto, indubbiamente rigoroso, modus procedendi" è da individuarsi nel "perseguimento della finalità di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, disponendo di un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche e di evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione, nelle forme e modalità di legge, delle sentenze di condanna a pena detentiva"; proprio per ciò "la disposizione è stata ritenuta tassativa, in coerente osservanza del dettato normativo [...] e si è escluso che il relativo obbligo [..] possa essere assolto mediante il riferimento a indicazioni equipollenti [...]".

5. Alla stregua di dette considerazioni, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/11/2021 del TRI.B. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dell'il febbraio 2021, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, ovvero della semilibertà perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, in specie relative al dettato di cui al comma 2-bis dell'art. 677 cod. proc. pen., per non avere il condannato dichiarato o eletto domicilio. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) e c) cod. proc. pen. in relazione al disposto di cui all'art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen.. Secondo la difesa, il decreto impugnato è da censurare: innanzitutto, per avere contraddittoriamente affermato che il condannato non aveva effettuato alcuna elezione di domicilio nell'avanzare la propria richiesta di concessione di misure alternative e, nel contempo, che lo stesso aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia; inoltre, per non avere spiegato la ragione per la quale l'elezione di domicilio effettuata dal Ndidi presso la studio del proprio difensore di fiducia sarebbe tamquam non esset; infine, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova e/o detenzione domiciliare non può considerarsi equivalente a una situazione di irreperibilità e non può giustificare, pertanto, una declaratoria di inammissibilità de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, non potendosi escludere la comparizione dell'interessato all'udienza camerale e l'indicazione in quella sede del domicilio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'at. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.Rientra, infatti, nell'ambito delle "condizioni di legge" anche l'obbligo imposto dalla norma citata a pena di inammissibilità a carico del condannato non detenuto "di fare la dichiarazione o elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza". 2. La tassatività di detto adempimento, discendente dal chiaro dettato normativo, è stata affermata dalla pronuncia n. 18775 del 17/12/2009, Rv. 246720, Mammoliti, così massimata "la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile)". A tale principio di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha dato continuità con altre pronunce, tra cui si segnala la sentenza di questa stessa sezione n. 30779 del 13/01/2016, Rv. 267407 - 01, pur a fronte del diverso orientamento di cui alla sentenza del 12/02/2013, n. 20479 (richiamata dal ricorrente) il quale, però, non si era confrontato con la precedente decisione delle Sezioni Unite. 3. Nessuna contraddittorietà è ravvisabile nel testo del provvedimento impugnato per avere affermato che il condannato non aveva effettuato alcuna elezione di domicilio nell'avanzare la propria richiesta di concessione di misure alternative e, nel contempo, che lo stesso aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia. Come osservato anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria, dal testo dell'istanza emerge che essa non contiene alcuna indicazione del domicilio e la dizione contenuta nella prima parte del decreto di inammissibilità, in cui si afferma che il condannato è elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] riguarda un dato tratto dalla sentenza di cognizione (espressamente citata), del tutto irrilevante nel procedimento di sorveglianza. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "in forza del disposto dell'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., la richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio. È pertanto irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione" (Cass. Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Rv. 238768 - 01). 4. Quanto al rilievo difensivo secondo cui non sarebbe stato possibile assumere la decisione di inammissibilità della domanda del condannato de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, pur a fronte di pronunce in tal senso, va osservato che la decisione impugnata è fondata sull'opzione già operata dalle Sezioni Unite cortitata sentenza Mammoliti e su altre conformi sentenze di questa Corte (Cass. Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Rv. 267407; Cass. Sez. 7, ord. n. 18655 del 13/04/2016; Cass. Sez. 7, ord. n. 5575 del 30/09/2015, dep. 2016, Cass. Sez. 1, n. 30139 del 26/06/2015). Va, in particolare, richiamata la sentenza n. 32413 dell'Il aprile 2017, che ha effettuato una approfondita disamina della questione e le cui puntuali argomentazioni sono condivise dal Collegio. In detta decisione, la Corte di cassazione ha sottolineato che: "tale approdo è stato raggiunto all'esito della complessiva analisi del procedimento di sorveglianza, che è regolato [...] dalle disposizioni degli artt. 666 e 667 cod. proc. pen., previste per il procedimento di esecuzione a eccezione di alcune previsioni particolari, certamente applicandosi, nei congrui casi, il procedimento de plano di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., applicabile anche alla verifica fra le condizioni di legge dell'obbligo, posto a pena di inammissibilità a carico del condannato non detenuto dall'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen. di effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza"; "la ratio di un siffatto, indubbiamente rigoroso, modus procedendi" è da individuarsi nel "perseguimento della finalità di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, disponendo di un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche e di evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione, nelle forme e modalità di legge, delle sentenze di condanna a pena detentiva"; proprio per ciò "la disposizione è stata ritenuta tassativa, in coerente osservanza del dettato normativo [...] e si è escluso che il relativo obbligo [..] possa essere assolto mediante il riferimento a indicazioni equipollenti [...]". 5. Alla stregua di dette considerazioni, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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