CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 21994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2059/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri in carica, domiciliatiex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri in carica, domiciliatiex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 3697/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri medici convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda per prescrizione. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli gli attori. Con sentenza di data l3 giugno 2020 la Corte d’appello di Roma rigettò gli appelli. Osservò la corte territoriale che la prescrizione decennale decorreva dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e altri medici sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Ha proposto altresì ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da [OSCURATO:PERSONA]. Consideratoche: va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 c.p.c., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. I due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente. Muovendo dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri, con il motivo di censura i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10Cost.; dell'art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi; degli artt. 2934,2935 e 2938 c.c., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, nonché della L. n. 370 del 1999, art. 11". Osservano che la L. n. 370 del 1999non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. Aggiungono che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state superate le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che con l’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 non poteva essere certa la qualità di creditore o l’ammontare del credito o ancora chi fosse il debitore. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2946 cod. civ., 11 l. n. 370 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincide con il giorno in cui è pervenuta la risposta del Ministero dell’Università alla diffida inviata dal medico (25 marzo 2004). Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 2935, 2936 e 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è erronea l’identificazione della decorrenza della prescrizione nel giorno 29 ottobre 1999 sulla base della presunzione che la legge n. 370del 1999 fosse quella dell’ultimo intervento del legislatore. I motivi dei due ricorsi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999,data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11( Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ; Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 40 89 del 2023). Tale indirizzo si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11". Né potrebbe sostenersi che il precedente del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze che impedivano la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad i seguenti aspetti: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Tali argomenti, come più volte rilevato da questa Corte, sono del tutto inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come è noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 ( Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649 ), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. Come si evince da quanto sopra rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E’ stata formulata, con il primo ricorso, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E.in ordine alla seguente questione: "se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda". Si tratta di istanza manifestamente infondata. Questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare - da ultimo, compiutamente, con Cass. Sez. U. n. 17619 e n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 -come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quodella prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C - 445/06 , [OSCURATO:PERSONA], non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto unionale, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Per quanto già detto, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve ora aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (si veda Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, p. 20.1). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., trattandosi di ricorsi proposti in ordine ad una questione su cui l’orientamento di questa Corte, all’epoca di proposizione dei ricorsi, era consolidato in termini chiari ed inequivoci. Poiché i ricorsi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in solido fra di loro, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, ed oltre alla somma di Euro 6.500,00 a titolo di responsabilità aggravata aisensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, ed oltre alla somma di Euro 500,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa