CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo 2020. Con unico motivo di ricorso, l'imputato deduce vizi di motivazione per avere i giudici di merito escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. Rilevato che si tratta di censura generica che omette di confrontarsi con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale il beneficio invocato non poteva essere concesso, non soltanto, per la reiterazione della condotta illecita, ma anche per le modalità del fatto atteso che «l'imputato circolava a bordo di uno scooter di cilindrata 150, sprovvisto di patente di guida, in una zona centralissima del comune torrese alle ore 17:00», elementi dai quali la sentenza impugnata desume la particolare pericolosità della condotta. Rilevato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1, cod. pen. l'offesa può essere ritenuta di particolare tenuità solo se «il comportamento risulta non abituale» e, al terzo comma della medesima disposizione, si chiarisce che il comportamento è abituale «nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Considerato che tale condizione ricorre nel caso di specie atteso che la recidiva specifica nel biennio è elemento costitutivo del reato per cui si procede. Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che alla inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore