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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37054/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo in data 19.9.2019 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di vari episodi di cessione di dosi di cocaina a vari acquirenti e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e la continuazione nonché la contestata recidiva, li aveva condannati la prima alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 3000,00 di multa ed il secondo alla pena di anni due, mesi uno di reclusione ed Euro 3950,00 di multa.

2. Avverso detta pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo deducono ex art. 606 lett. e) in relazione all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 la manifesta illogicità e carenza di motivazione della sentenza.

Si assume che la Corte d'appello si é limitata a ribadire quanto affermato dal giudice di primo grado negando la possibilità di una diversa ricostruzione dei fatti e senza una disamina puntuale delle doglianze del difensore.

Con il secondo motivo deducono ex art. 606 lett. e) in relazione all'art. 499, comma 5, cod.proc.pen. e 195 n. 4 cod.proc.pen. in relazione alla lettura degli atti in aiuto alla memoria, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza.

Si assume che l'unico teste della RG. sentito non ha compiuto alcuna attività e neppure é stato dimostrato che abbia sottoscritto degli atti né può ritenersi corretta l'affermazione secondo cui la difesa non si é opposta alla rinuncia all'escussione degli altri testi del Pubblico Ministero.

Con il terzo motivo deducono ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62 bis cod.pen. e 133 cod.pen. la carenza di motivazione della sentenza.

Si assume che la Corte d'appello non si é pronunciata sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con il quarto motivo deducono la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é infondato.

Giova evidenziare, che nella specie ricorre una doppia conforme di condanna e cioè due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti.

Pertanto, esaminando le due sentenze di merito come unico corpo motivazionale, si ricava che sono stati ampiamente valutati gli elementi emersi, ovvero le univoche dichiarazioni rese dagli acquirenti i quali hanno indicato con precisione ed in maniera autonoma i termini e le modalità delle cessioni nonché l'arresto in flagranza della Guarnieri, risolvendosi le censure difensive in una generica contestazione circa la valenza di dette testimonianze.

2. Parimenti infondato é il secondo motivo.

Ed invero la sentenza impugnata, rispondendo ad analoga doglianza proposta in appello, ha dato atto che il teste Perugini ha condotto le operazioni di polizia partecipando all'appostamento presso l'abitazione dei prevenuti e comunque ha redatto e sottoscritto i relativi atti. 3.Infondato é anche il terzo motivo di ricorso.

Ed invero, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057).

Nella specie la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado anche in ordine al trattamento sanzionatorio recependo il giudizio circa la gravità dei fatti alla luce della personalità dei prevenuti.

4. Il quarto motivo é manifestamente infondato.

Ed invero la censura, del tutto generica, non attinge alcuna specifica statuizione della decisione impugnata ma svolge una dissertazione sul tema della prova e della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali.

In conclusione i ricorsi vanno rigettati.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo in data 19.9.2019 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di vari episodi di cessione di dosi di cocaina a vari acquirenti e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e la continuazione nonché la contestata recidiva, li aveva condannati la prima alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 3000,00 di multa ed il secondo alla pena di anni due, mesi uno di reclusione ed Euro 3950,00 di multa. 2. Avverso detta pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo motivo deducono ex art. 606 lett. e) in relazione all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 la manifesta illogicità e carenza di motivazione della sentenza. Si assume che la Corte d'appello si é limitata a ribadire quanto affermato dal giudice di primo grado negando la possibilità di una diversa ricostruzione dei fatti e senza una disamina puntuale delle doglianze del difensore. Con il secondo motivo deducono ex art. 606 lett. e) in relazione all'art. 499, comma 5, cod.proc.pen. e 195 n. 4 cod.proc.pen. in relazione alla lettura degli atti in aiuto alla memoria, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza. Si assume che l'unico teste della RG. sentito non ha compiuto alcuna attività e neppure é stato dimostrato che abbia sottoscritto degli atti né può ritenersi corretta l'affermazione secondo cui la difesa non si é opposta alla rinuncia all'escussione degli altri testi del Pubblico Ministero. Con il terzo motivo deducono ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62 bis cod.pen. e 133 cod.pen. la carenza di motivazione della sentenza. Si assume che la Corte d'appello non si é pronunciata sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo deducono la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Giova evidenziare, che nella specie ricorre una doppia conforme di condanna e cioè due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti. Pertanto, esaminando le due sentenze di merito come unico corpo motivazionale, si ricava che sono stati ampiamente valutati gli elementi emersi, ovvero le univoche dichiarazioni rese dagli acquirenti i quali hanno indicato con precisione ed in maniera autonoma i termini e le modalità delle cessioni nonché l'arresto in flagranza della Guarnieri, risolvendosi le censure difensive in una generica contestazione circa la valenza di dette testimonianze. 2. Parimenti infondato é il secondo motivo. Ed invero la sentenza impugnata, rispondendo ad analoga doglianza proposta in appello, ha dato atto che il teste Perugini ha condotto le operazioni di polizia partecipando all'appostamento presso l'abitazione dei prevenuti e comunque ha redatto e sottoscritto i relativi atti. 3.Infondato é anche il terzo motivo di ricorso. Ed invero, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057). Nella specie la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado anche in ordine al trattamento sanzionatorio recependo il giudizio circa la gravità dei fatti alla luce della personalità dei prevenuti. 4. Il quarto motivo é manifestamente infondato. Ed invero la censura, del tutto generica, non attinge alcuna specifica statuizione della decisione impugnata ma svolge una dissertazione sul tema della prova e della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali. In conclusione i ricorsi vanno rigettati. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al
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