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CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 febbraio 2020

Cassazione n. 19578/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23124/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente principale -controricorrente incidentale- contro AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] 01 [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente -ricorrente incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale sono rappresentate e difese -controricorrenti -ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.89/2020 depositata il 06/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione dei rispettivi ricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono deve intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate per intero vista l’infondatezza di tutti i ricorsi; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese del giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23124/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente principale -controricorrente incidentale- contro AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] 01 [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente -ricorrente incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale sono rappresentate e difese -controricorrenti -ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.89/2020 depositata il 06/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione dei rispettivi ricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono deve intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate per intero vista l’infondatezza di tutti i ricorsi; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudizio di le
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