CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la misura della detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione del Tribunale sarebbe contradittoria in, incongrua in quanto non terrebbe conto degli elementi positivi emersi e si fonderebbe esclusivamente su giudizi ancorati al passato, quale lo spessore criminale del ricorrente; Rilevato che il giudice della sorveglianza, con il riferimento non solo allo spessore criminale ma anche ai provvedimenti già emessi, alle condizioni di salute del ricorrente e all'andamento regolare dell'attuale misura, ha dato adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione in ordine alla specifica e migliore idoneità della detenzione domiciliare; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos