CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22673/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2094/2022depositata il 30/09/2022;Numero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, conclusioniribadite nel corso dell’udienza pubblica;uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente e l'avvocatoMARCO PEDRETT per parte controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso ilprovvedimento emesso il 10 novembre 2020 dalla Banca d’Italia (prot.n. 1486324/20), con il quale veniva irrogata nei suoi confronti - per lasua qualità di [OSCURATO:PERSONA] (dal 15 dicembre 2011 al 31maggio 2017) e Direttore Generale (dal 2005 al 30 giugno 2017) diSerenissima – Società di Gestione del Risparmio (SGR) s.p.a.(intermediario autorizzato dalla Banca d’Italia alla prestazione delservizio di gestione collettiva del risparmio di fondi speculativi, che siesplica nella promozione e gestione di fondi di investimento alternativi)- la sanzione di € 50.000,0, per «violazione della normativa in materiadi governance, organizzazione e controlli interni degli intermediari cheprestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmioda parte dell’ex direttore centrale, tenuto conto che le condotte delsoggetto destinatario, in violazione dei doveri propri, hanno inciso inmodo rilevante sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischioaziendali» (art. 6, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delledisposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ‘TUF’; Parte 2,Tit. I e Parte 5, Titt. I e II [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e Consob del29.10.07; art. 10, d.lgs. n. 129/2017; art. 190-bis, TUF).Numero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026A fondamento della contestazione e della ritenuta violazione, laBanca d’Italia aveva dedotto che nel corso delle verifiche di vigilanzasvolte da Consob nel periodo maggio-novembre 2018, erano emersediverse carenze in relazione alla governance, all’organizzazione e aicontrolli interni della SGR, protrattesi quanto meno fino al cambio delmanagement nel maggio del 2017.Nello specifico, per quanto rileva ai fini del presente giudizio,l’ispezione metteva in luce la circostanza che l’assetto organizzativodella società si connotava per un forte accentramento sulle figure diGiacomelli e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], sottoposto alGiacomelli).Significativamente emblematiche delle criticità riscontraterisultavano – nella prospettiva dell’Autorità di Vigilanza – dueoperazioni.La prima risultava connessa al fondo “Sansovino”, uno dei FIAimmobiliari chiusi non quotati, riservati a investitori qualificati gestitidalla SGR. In particolare, la condotta ascritta al ricorrente si inserivain una vicenda che traeva origine, nel 2014, dal conferimento in duetranches al fondo Sansovino di un portafoglio immobiliare del valore dicirca 48 milioni di euro da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., a seguitodell’aggiudicazione, da parte di Serenissima SGR, della gara pubblicaall’uopo indetta dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. Per la copertura delle speserelative alla prima tranche del conferimento di [OSCURATO:SOCIETA].,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Serenissima SGR, in nome e per conto del fondoSansovino, otteneva dal [OSCURATO:SOCIETA]. laconcessione di una linea di credito di 2,6 milioni di euro con scadenzaal 15.01.2015, in seguito prorogata più volte. In data 31.03.2015 ilConsiglio di Amministrazione della SGR, al fine di ottenere da BancoDesio, ancora in nome e per conto del fondo Sansovino, la proroga alNumero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/202631.12.2015 del rimborso della linea di credito, deliberava l’apertura diun conto corrente presso lo stesso [OSCURATO:PERSONA], da parte della stessaSocietà (e non del Fondo), con versamento in esso di un importo pariall’esposizione del Fondo verso l’istituto di credito (c.c. n. 280201).L’operazione costituiva, dunque, il modo in cui la SGR intendevarassicurare il [OSCURATO:PERSONA] in merito alla linea di credito concessa a unodei fondi dalla stessa gestiti. Le somme versate su tale conto correntecostituivano, però, una parte del patrimonio di vigilanza della SGR ederano, quindi, accantonate al fine di rispettare i requisiti prudenzialiimposti dalla normativa vigente. In data 08.09.2016, il DirettoreCentrale [OSCURATO:PERSONA], su espressa e diretta indicazione di [OSCURATO:PERSONA],chiedeva, mediante sottoscrizione di un ordine irrevocabile di bonificocon data di valuta in bianco, di addebitare il conto corrente intestatoalla SGR per un importo di 1,5 milioni di euro a favore del contocorrente n. 270500 acceso presso lo stesso [OSCURATO:PERSONA] intestato alfondo Sansovino, con causale «aumento quota di partecipazione inSansovino – Fondo Comune di Investimento di [OSCURATO:PERSONA]». In talmodo [OSCURATO:PERSONA], con il concorso attivo di [OSCURATO:PERSONA] e all’insaputa delConsiglio di Amministrazione della SGR, emetteva un ordine di bonificosenza averne il potere, né in via autonoma (non rientrando,l'operazione, nei poteri propri del [OSCURATO:PERSONA], ed anzi essendoespressamente esclusa la possibilità per lo stesso di costituire garanziein favore di terzi), né in via delegata, non sussistendo alcuna deliberadel Consiglio di Amministrazione della Società che avesse autorizzatouna sottoscrizione di quote per cassa del fondo Sansovino econseguentemente conferito al [OSCURATO:PERSONA], o al [OSCURATO:PERSONA], i necessaripoteri. L’operazione, inoltre, benché non concretamente realizzatasi,aveva messo a rischio la capacità della SGR di rispettare nel continuo irequisiti patrimoniali minimi richiesti a fini prudenziali.Numero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026La seconda operazione, relativa al “[OSCURATO:PERSONA]”, anch’esso tra icon cui l'Assemblea dei partecipanti al fondo Rilke ne aveva deliberatola liquidazione. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di [OSCURATO:PERSONA] anchealla gestione della procedura di liquidazione, il 26.01.2016 presentavaal CdA della SGR la versione finale del piano di riparto e del rendicontodi liquidazione, approvato dall'organo collegiale, benché - già neldicembre 2015 - il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (TS) avesse notificato aSerenissima SGR avvisi di accertamento per mancati versamentiICI/IMU relativi a immobili appartenenti al fondo Rilke ammontanticomplessivamente a circa 3,8 milioni di euro. Nonostante l’ADGiacomelli avesse avuto immediata contezza dell’esistenza degli avvisidi accertamento, e quindi del concreto rischio di un contenzioso con ilComune e dell’esistenza di un importante debito tributario del Fondo,non solo non ne teneva conto nella redazione finale del piano di ripartoe del rendiconto di liquidazione, nei quali non venivano accantonatesomme finalizzate ad affrontare le pretese dell’amministrazionecomunale, ma ne teneva del tutto all’oscuro il CdA, al quale pure, il26.01.2016, aveva sottoposto per l’approvazione il piano e ilrendiconto senza, però, fare esplicito riferimento agli avvisi diaccertamento ricevuti. Le prime informazioni al CdA venivano date soloin occasione della riunione del 22.03.2016, ossia successivamente alcompletamento della liquidazione del fondo, senza che neanche in taleoccasione la SGR assumesse alcuna opportuna iniziativa.2. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza richiamata inepigrafe, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava ilprovvedimento sanzionatorio impugnato.A sostegno della sua decisione, per quanto ancora qui di interesse,la Corte territoriale - ricostruiti i fatti, peraltro pacifici tra le parti -Numero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026riteneva che la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] non rientrasse nelperimetro ricompreso dalla fattispecie di cui all’art. 190-bis TUF, chesanziona coloro che svolgono una funzione gestoria della società acondizione che la loro condotta abbia inciso «in modo rilevante sullacomplessiva organizzazione» oppure «sui profili di rischio aziendali»oppure ancora abbia «provocato un grave pregiudizio per la tutela degliinvestitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamentodel mercato».Secondo la Corte d’appello, la condotta sanzionata dall’art. 190-bisTUF attraverso i rimandi ai regolamenti Consob, Banca d’Italia eCommissione UE, non poteva ritenersi una condotta libera, ossiariferibile a qualunque comportamento contrario a propri doveri, postoin essere dagli organi apicali della società di gestione, ma dovevainvece restringersi ad una condotta consistente nell’omessa dotazionedi un’organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, ilcontenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale.Osservava la Corte che il comportamento che la Banca d’Italia haformalmente inteso sanzionare consiste nella violazione dellanormativa regolamentare in materia di governance, organizzazione econtrolli interni degli intermediari che prestano servizi di investimentoo di gestione collettiva, normativa che impone all’organo preposto –che in termini generali va identificato nel CdA – di istituire proceduredecisionali e una struttura organizzativa che suddivida in forma chiarale funzioni e le responsabilità.Dunque, non ogni violazione dei propri doveri, incidente sui «profilidi rischio aziendali», poteva rientrare nella fattispecie sanzionatoria,ma solo le condotte tipizzate dalle disposizioni richiamate.Un’interpretazione estesa a qualunque violazione dei propri doveri daNumero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026parte dell’alta dirigenza, oltre a contrastare con il dato testuale dell’art.190-bis TUF, si sarebbe posta in violazione del principio di tassatività.Pertanto, concludeva la Corte territoriale, i comportamenti(commissivi ed omissivi) contestati a [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimentosanzionatorio n. 1486324/20, come sintomatici delle criticitàriscontrate nella governance della SGR in violazione dei doveri propridell’AD e con rilevante, diretta, incidenza sulla complessivaorganizzazione della società e sui profili di rischio aziendalerappresentavano, semmai, la conseguenza di un difetto organizzativo,ma non la causa di una cattiva governance; con un’evidente inversionelogica che, nella contestazione dell’Autorità di vigilanza, lascia del tuttoinspiegato come condotte violative dei doveri incombentisull’amministratore delegato e direttore generale, nonché virtualmentepregiudizievoli per la Serenissima SGR, potessero avere contribuito adincidere negativamente sull’assetto organizzativo della società.3. La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da Bancad’Italia, e il ricorso affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.All’esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 6, 190 e 190-bis, d.lgs. n. 58 del 1998; della parte 2, Tit. I e parte 5, Titt. I e IIRegolamento Banca d’Italia e Consob del 29.10.07 (in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.).[OSCURATO:PERSONA] d’Italia contesta l’interpretazione eccessivamenterestrittiva, e in sostanza abrogativa, sia delle disposizioni prudenzialiNumero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026che disciplinano i doveri degli esponenti aziendali di una società digestione del risparmio (per come dettate dal TUF e dal RegolamentoCongiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007), siadi quelle che informano la potestà sanzionatoria della Banca d’Italiaavverso condotte realizzate in violazione di quei doveri (per comedettate dagli artt. 190-bis e 190 TUF).La ricorrente ricostruisce il disposto normativo a partire dall’art.190-bis TUF che rimanda all’art. 6 TUF in attuazione del quale è statoemanato il [OSCURATO:PERSONA] d’Italia/Consob del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (‘Reg. Congiunto’) che nella parte V (artt. 30 ss.) stabiliscele regole organizzative e di contenimento del rischio applicabili alle SGR– che in parte rinviano al [OSCURATO:PERSONA] UE n. 231/ 2013 (v.infra, punto 3). Tali regole dettagliano il principio generale stabilitoall’art. 32, comma 1, Reg. Congiunto e distinguono i compiti spettantiall’organo con funzione di supervisione strategica e quelli spettantiall’organo con funzione di gestione. Quest’ultimo – cui corrisponde nelcaso di specie [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti A. D. e D. G. diSerenissima SGR - è responsabile, tra l'altro, della gestione corrente,dell'attuazione delle delibere dell'organo di supervisione, dellasuddivisione dei compiti tra le funzioni aziendali e dell'informativa agliorgani di supervisione e di controllo (art. 33, comma 4, Reg.Congiunto). Osserva la ricorrente che le regole prudenziali non silimitano a imporre la mera predisposizione «di un’organizzazione voltaad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento dei rischi ela stabilità patrimoniale» (art. 32, comma 1, Reg. Congiunto), in modoche la violazione di questa disciplina consisterebbe sostanzialmentenella sola «omessa dotazione» di tale organizzazione, ma riguardano ilconcreto funzionamento di quelle strutture organizzative, imponendoNumero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026esplicitamente all’organo con funzione di gestione di attuarecorrettamente le delibere dell’organo di supervisione strategica.Il compimento di atti dell’AD e/o del DG (vale a dire, dei soggettiche, nel sistema c.d. tradizionale, svolgono funzioni di gestione) cheeccedano le deleghe conferite dal consiglio di amministrazione (vale adire dell’organo di supervisione strategica) costituisce di per sé unagrave violazione della disciplina prudenziale di riferimento, in quanto ilcompimento di atti ultra vires aggira qualunque meccanismo dicontenimento dei rischi e, anzi, ne pregiudica in radice ilfunzionamento, soprattutto quando proviene dai soggetti posti alvertice della catena organizzativa della società. In sintesi, la violazioneda parte dell’AD e/o del DG dei doveri di corretta attuazione delledeleghe conferite dal consiglio, mediante il compimento di attipalesemente ultra vires, integra una condotta sanzionabile ex art. 190e 190-bis TUF.Del resto, precisa la ricorrente che se l'irrogazione di sanzioni fosseconsentita solo a fronte di una «condotta consistente nell'omessadotazione di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudentegestione, il contenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale», comesostiene la Corte d'appello, sarebbe del tutto vanificata la possibilità diirrogare sanzioni nei confronti del personale di alta dirigenza degliintermediari, che risponde esclusivamente del corretto svolgimento deicompiti esecutivi.In sintesi, non coglie la Corte d'appello che al [OSCURATO:PERSONA] non sonostate ascritte disfunzioni nella governance di Serenissima SGR, ma ilfatto di avere nella sua posizione di dominus della gestione aziendaleesodando dalle sue attribuzioni e tenendo all'oscuro il consiglio diamministrazione di operazioni estratta estremamente rilevanti.Numero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/20262. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 21, 22, 57,59 e 60 del [OSCURATO:PERSONA] UE 231/2013 e subordinataquestione pregiudiziale ex art. 267 TFEU (in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).La ricorrente evidenzia la contrarietà dell’interpretazione dellaCorte d’appello rispetto alla disciplina europea direttamente applicabilealla fattispecie. Infatti, nel ventaglio delle disposizioni contestate aGiacomelli figuravano anche quelle della Parte V, Titt. I e II Reg.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia e Consob del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come modificato il19.01.2015). Tali ultime disposizioni rimandano espressamente, per ladisciplina di alcuni pregnanti aspetti dell’organizzazione e delfunzionamento delle società di gestione del risparmio, al RegolamentoDelegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, direttamenteapplicabile in ragione della natura dello strumento. A sua volta tale attoè stato dettato in attuazione, tra l’altro, del par. 3 dell’art. 12 e del par.2 dell’art. 18 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e delConsiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimentoalternativi (cd. Direttiva AIFMD, [OSCURATO:PERSONA] FundsManagers Directive). La normativa europea direttamente applicabileimpone, pertanto, a tutte le società di gestione di dotarsi di proceduredecisionali chiare e documentate, che distinguano esplicitamente lefunzioni e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nei processidecisionali e rimettano in capo a tali soggetti l’obbligo di attuare, edunque rispettare, tali procedure. Pertanto, in forza di una disciplinaeffettiva e inderogabile, grava sugli organi e sugli esponenti aziendalil’obbligo di attenersi scrupolosamente ai processi decisionali approvatidalla società di gestione, con la conseguenza che la violazione di dettiprocessi, o la violazione delle deleghe conferite, costituisce per taliorgani ed esponenti la violazione di una regola organizzativa, cheNumero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026costituisce un dovere proprio. La ricorrente richiama numerosi articolidel citato regolamento e ritiene che i parametri normativi ricordatiassumano piena diretta rilevanza nella vicenda sostanziale, venendoad integrare il quadro normativo applicabile al caso di specie matrasgredito da [OSCURATO:PERSONA].In alternativa, la ricorrente chiede di rimettere in via pregiudizialeex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questionese la condotta pacificamente attuata da [OSCURATO:PERSONA] possa rientrare omeno nell’ambito della normativa europea richiamata dall’art. 190-bisTUF (in particolare, nell’ambito del Regolamento europeo n. 231/2013,artt. 21, 22, 57, 59 e 60).3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto logicamente connessi, e sono fondati.L’art. 190-bis del TUF nel testo applicabile ratione temporis allafattispecie in esame prevede, nel caso di inosservanza delle disposizionirichiamate dagli artt. 188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2, lasanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinquemilioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni diamministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti delpersonale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione didoveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorra tra le altre lacondizione prevista dalla lett. a) del comma 1, ovvero che la condottaabbia inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o suiprofili di rischio aziendali, ovvero abbia provocato un grave pregiudizioper la tutela degli investitori o per l'integrità ed il correttofunzionamento del mercato.Nella specie, ricorrono tutti i presupposti per la configurazione dellacondotta illecita in capo a [OSCURATO:PERSONA], come argomentato ampiamentein una pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28100 delNumero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/202622/10/2025, riguardante la situazione «gemella» che ha visto coinvoltoil DC [OSCURATO:PERSONA]).La stessa sentenza impugnata (pag. 16, 1° capoverso; pag. 17,ultimo capoverso; pag. 20, 1° capoverso) ritiene pacifici nella loromaterialità i due episodi considerati da Banca d’Italia emblematici dellecriticità riscontrate, ossia: a) l’ordine irrevocabile di bonifico dal contodella SGR al conto del fondo Sansovino, impartito da [OSCURATO:PERSONA] agaranzia dell’esposizione maturata dal fondo Sansovino nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di delibera del CdA ed esorbitando,quindi, dai poteri di cui egli disponeva nell’ambito dell’architetturanormativa e organizzativa della SGR; b) la predisposizione dellaversione finale del piano di riparto e del rendiconto di liquidazione delfondo amministrato Rilke, sottoposta al CdA della SGR perl’approvazione, senza tenere in alcun conto le pretese avanzate dalComune di [OSCURATO:PERSONA] (TS) nei confronti del fondo per ingentissimidebiti tributari, con conseguente rilevante rischio di un contenziosolegale, e che dunque di tali pretese tributarie, e dei conseguenti rischi,aveva il [OSCURATO:PERSONA] tenuto all’oscuro lo stesso CdA.La condotta posta in essere dal ricorrente può rientrare tra quellesanzionate dall’art. 190 TUF, che richiama con una serie di rinviinumerose disposizioni, soprattutto di origine eurocomunitaria,riportate nel provvedimento sanzionatorio in esame (e riproposte neimezzi di gravame), afferenti all’organizzazione e gestione delle SGR edelle relative condotte dell’alta dirigenza in seno ad esse.Più in dettaglio, va osservato che, nel sistema delineato dalladirettiva 2011/61/UE (AIFMS, sui gestori di fondi di investimentoalternativi, o GEFIA) il gestore di fondi di investimento alternativi nonè tenuto al solo approntamento formale di assetti e procedure, maanche al loro impiego effettivo, giacché l’art. 12, par. 1, lett. c) ed e),Numero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026impone di disporre e utilizzare efficacemente le risorse e le procedurenecessarie per il corretto svolgimento dell’attività, mentre l’art. 18,par. 1, richiede procedure amministrative e contabili sane emeccanismi di controllo interno adeguati.Tale obbligo è specificato dal [OSCURATO:PERSONA] (UE) n.231/2013, il cui art. 57, par. 1, lett. a), b) e c), prescrive che il GEFIAstabilisca, attui e mantenga procedure decisionali chiare edocumentate, assicuri che i soggetti rilevanti conoscano le procedureda seguire e predisponga meccanismi di controllo interno idonei agarantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livellidell’organizzazione. Né può dubitarsi che tale dovere gravi anche suisoggetti apicali esecutivi, poiché l’art. 60 del medesimo regolamentopolitica d’investimento, dell’approvazione e del riesame delle procedureinterne per l’assunzione delle decisioni d’investimento, nonché dellaverifica periodica della loro efficace implementazione e del rispetto deilimiti di rischio. Da dette disposizioni si ricava in modo diretto che chiè inserito nel processo decisionale («soggetto rilevante», tra gli altri,anche l’amministratore o il dirigente del GEFIA, o comunque i soggettiche conducono di fatto l’attività del GEFIA e, se del caso, i membriesecutivi dell’organo di gestione: art. 1 (2)) non solo deve conoscerele procedure, ma è anche tenuto ad osservarle, perché il sistema dicontrollo è costruito proprio per assicurarne il rispetto «a tutti i livelli».In coerenza con tale assetto eurocomunitario, il Reg. CongiuntoBanca d’Italia–Consob, Parte V (già nella versione originaria, oltre chein quella modificata del 19.01.2015), individua nell’organo confunzione di gestione il soggetto cui compete dare attuazione allepolitiche aziendali, curare l’adeguatezza della suddivisione di compiti eresponsabilità e definire i flussi informativi interni, precisando altresìNumero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026che i riferimenti del [OSCURATO:PERSONA] UE n. 231/2013 all’organodi gestione e all’alta dirigenza vanno letti secondo le corrispondenticategorie del diritto interno (art. 33, comma 2).Le funzioni e relative responsabilità dell’organo con funzionestrategia e dell’organo con funzione di gestione sono indicaterispettivamente nei commi 3 e 4 dell’art. 33 del Reg. Congiunto:Art. 33, comma 3: «L’organo con funzione di supervisionestrategica, con riferimento ai servizi prestati dal gestore, tra gli altri:(i) individua gli obiettivi e le strategie dell’intermediario, definendole politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio e nevaluta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza conl’evoluzione dell’attività;(ii) approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l’attribuzione dicompiti e responsabilità, le procedure aziendali e le funzioni di controlloe ne valuta periodicamente l’adeguatezza;(iii) valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato,completo ed efficace.».Art. 33, comma 4: «L’organo con funzione di gestione, conriferimento ai servizi prestati dal gestore, tra gli altri:i) attua le politiche aziendali, inclusa la politica di gestione delrischio, definite dall’organo con funzione di supervisione strategica ene verifica l’adeguatezza e l’efficace implementazione;(ii) cura costantemente l’adeguatezza dell’assetto delle funzioniaziendali e della suddivisione dei compiti e delle responsabilità;(iii) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organiaziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;(iv) riferisce all’organo con funzione di supervisione strategica eall’organo di controllo periodicamente, e comunque almeno ogni dueNumero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibileevoluzione».Dal complesso normativo sopra richiamato si evince che l’AD e ilDG, in quanto figure apicali esecutive rientranti nell’area dell’altadirigenza con funzioni strategiche e/o dell’organo con funzione digestione, non sono soltanto tenuti a predisporre processi decisionali einformativi chiari e documentati, ma anche a conformare ad essi lapropria azione gestoria, assicurandone in concreto l’attuazione e ilrispetto.3.1. La Corte d’Appello, quindi, ha erroneamente ritenuto che lacondotta sanzionata dall’art. 190-bis, comma 1 TUF attraverso i varirimandi ai regolamenti Consob, Banca d’Italia e Commissione UE, nonrisulti evincibile dal capo di incolpazione: tanto perché - per le ragionisopra espresse – la Corte ha mal interpretato la normativa richiamatanel provvedimento sanzionatorio che include – diversamente da quantoargomentato in sentenza - anche le condotte commissive ed omissivedell’AD e DG contestate dall’autorità di vigilanza.Da tanto discende l’erroneità dell’affermazione per cui la condottasanzionata non possa essere libera, ossia risolversi in qualunquecondotta, contraria a propri doveri, posta in essere dagli organi apicalidella società di gestione, ma debba risolversi nella sola condottaconsistente nell’omessa dotazione di un’organizzazione volta adassicurare la sana e prudente gestione, il contenimento dei rischi e lastabilità patrimoniale (v. sentenza pag. 21, ultimo capoverso). Taleinterpretazione restrittiva della norma non tiene conto che l’art. 190-bis TUF sanziona l'inosservanza delle disposizioni richiamate, tra glialtri, dall’art. 190 dello stesso TUF e, dunque, un’articolata rete diilleciti amministrativi come sopra ricostruita.Numero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/2026Nello specifico caso delle condotte «sintomatiche» pacificamentericonducibili a [OSCURATO:PERSONA], esse possono incidere in modo rilevante siasulla complessiva organizzazione della SGR, rappresentando icomportamenti abusivi contestati a [OSCURATO:PERSONA] (commissivi e omissivi),potenziale espressione di una generale volontà di abuso estrumentalizzazione della propria posizione quale organo preposto allafunzione di gestione della SGR (con particolare riferimento all’ordine dibonifico in favore del conto corrente intestato al fondo Sansovinoimpartito in assenza di delega o delibera del CdA, ovvero conriferimento alla mancata informativa al CdA delle pretese tributariaavanzate dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della SGR); siasui profili di rischio aziendale (con particolare riferimento all’ordine dibonifico sopra ricordato, che avrebbe esposto la Serenissima SGR algravissimo rischio di intaccare la soglia minima di capitale liquidoprevista dal regolamento della stessa Banca d’Italia 19 gennaio 2015relativo alla gestione collettiva del risparmio, lasciando SerenissimaSGR pressoché priva di liquidità; ovvero con riferimento al debito IMUcontratto con il Comune di Duino, che non compare nel rendiconto diliquidazione del fondo né era stato sottoposto a contromisure).Pertanto, le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] da Banca d’Italia,pacificamente assunte nella loro materialità anche nella sentenza quiimpugnata, ben potevano rientrare nelle fattispecie di illecitiamministrativi riportati nel provvedimento sanzionatorio.4. La sentenza, pertanto, merita di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio verificare l’effettiva incidenza dellecondotte sintomatiche addebitate a [OSCURATO:PERSONA] sulle condizioni stabilitedalla legge, tanto da integrare la violazione dei doveri propri contestatanel provvedimento sanzionatorio di Banca d’Italia.Numero registro generale 8096/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 22673/2026Data pubblicazione 03/07/20265. In definitiva, in accoglimento dei due motivi del ricorso, lasentenza impugnata è cassata, la causa è rinviata alla medesima Corted’appello di Venezia, in diversa composizione, la quale farà applicazionedei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendoanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello diVenezia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]