CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39730/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 febbraio 1956; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 settembre 1934; avverso la sentenza del 22 gennaio 2024 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, avv.ti: - [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della curatela del fallimento SER, parte civile costituita, che si riporta alle conclusioni, chiedendone l'accoglimento; - [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni in atti chiedendo l'accoglimento del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai propri scritti chiedendo l'accoglimento del ricorso. r [OSCURATO:PERSONA] l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati rinviati a giudizio (unitamente ad altri coimputati non ricorrenti) per rispondere, nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dichiarata fallita il 18 luglio 2003), del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver concorso nella distrazione di una pluralità di beni immobili (il "[OSCURATO:PERSONA]", capo G; taluni beni dislocati sul territorio nazionale, capo H; e altri ubicati in Caserta e Montecompatri, capo 1), tutti iscritti a bilancio per un valore inferiore a quello di mercato e donati (tra il 1998 e il1999) al [OSCURATO:PERSONA], soggetto indirettamente controllante la società fallita. Celebrato il giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma, per quel che rileva in questa sede, affermava la responsabilità di entrambi gli odierni ricorrenti e li condannava alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. All'esito del giudizio di appello, la Corte territoriale, ritenuto decorso il termine di prescrizione, dichiarava l'estinzione di tutti i reati contestati, confermando, però, le relative statuizioni civili. 2. Ricorrono per cassazione I'Oiiverio e il Baccarini. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi d'impugnazione. 3.1. Il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 185 cod. pen., 129 e 578 cod. proc. pen., 216 e 223 l. fall.) deduce la natura non distrattiva della condotta contestata al capo G), trattandosi, piuttosto, secondo la difesa, di un'operazione neutra, realizzata al solo fine di trarre vantaggio dall'applicazione delle disposizioni fiscali agevolative vigenti all'epoca del trasferimento (d.lgs. n. 460 del 1997). LaSER, infatti, nasceva, nel1956, come società immobiliare della [OSCURATO:PERSONA], la quale, essendosi costituita come associazione non riconosciuta, non poteva essere intestataria di immobili e, quindi, aveva organizzato il suo patrimonio intestandolo a società di capitali. [OSCURATO:PERSONA], però, all'esito delle note vicende politiche, si sciolse, dando vita ad altri due partiti, ciascuno rivendicante diritti sul patrimonio del vecchio. Le controversie nate dalle reciproche rivendicazioni sfociarono nella liquidazione "forzosa" delle società e nella conseguente dismissione dell'intero patrimonio immobiliare, secondo le prescrizioni dettate dal Tribunale civile (con la c.d. ordinanza Macioce, che ratificava e dava attuazione agli accordi intercorsi tra le due fazioni politiche).In questo contesto, la problematica più rilevante era quella dell'elevato onere fiscale che avrebbe generato la vendita degli immobili, in conseguenza delle enormi plusvalenze che ne sarebbero derivate rispetto al valore (il costo storico) al quale questi erano stati iscritti in bilancio. Onere che, abbattendo significativamente l'incasso netto, avrebbe inciso sugli interessi dei soci e degli stessi creditori sociali. La SER, quindi, ritenne di cogliere l'opportunità offerta dalle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, emanato in concomitanza con l'eliminazione del divieto, per i partiti politici, di divenire intestatari di immobili; disposizioni che stabilivano che le cessioni a titolo gratuito di beni immobili in favore di enti non commerciali (se effettuate entro il 31 marzo 1999) sarebbero state assoggettate ad un regime fiscale più favorevole ai fini dell'imposte sul reddito e delle imposte indirette. Ed è proprio in applicazione di tali disposizioni che la SER "donava" al PPI i predetti immobili: affinché il partito potesse riceverli al valore effettivo (senza oneri fiscali) e cederli a terzi a titolo oneroso, realizzando le somme necessarie per estinguere i debiti dei quali erano gravati. Ed è quanto, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe avvenuto in relazione alla cessione del [OSCURATO:PERSONA], gravato da ipoteca in favore della (allora) [OSCURATO:PERSONA]: il PPI, alienato l'immobile ricevuto per donazione, con il ricavato, provvedeva (attraverso la società Elisio) ad estinguere l'obbligazione assunta verso il creditore ipotecario (che, con atto del 29 luglio 2005, prestava il consenso alla cancellazione delle ipoteche). A riscontro, poi, della natura non distrattiva dell'operazione, si evidenziano: - le opportune cautele adottate dagli organi sociali nella costruzione dell'operazione economica (l'impegno a che il cessionario impiegasse le somme ricavate dalla successiva vendita dell'immobile all'estinzione della posizione passiva con la banca; la sottoscrizione di uno specifico atto di accollo del mutuo stipulato con la [OSCURATO:PERSONA]; la costituzione di una riserva tramite rinuncia dei crediti che essi vantavano nei confronti della società); - quanto accertato, con sentenza definitiva, dal Tribunale di Roma (che ebbe a rigettare la domanda di nullità della donazione, proposta dalla curatela fallimentare); -la sostanziale equivalenza del valore dell'immobile (oggetto dell'imputazione di cui al capo G, [OSCURATO:PERSONA]) rispetto all'ammontare del debito esistente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, la natura compensativa infragruppo della complessiva operazione (ove si consideri che la SER era società strumentale a gestire il patrimonio immobiliare della [OSCURATO:PERSONA] e, unitamente alle poste attive, erano state trasferite anche quelle passive, ad esse inerenti).3.2. Il secondo motivo, anch'esso formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 185 cod. pen., 129 e 578 cod. proc. pen., 216 e 223 l. fall.), attiene ai capi H) e I) e deduce, anche in relazione alle condotte in questi contestate, la natura non distrattiva delle operazioni in quanto inidonee, in concreto, ad incidere sugli interessi dei creditori, in ragione della solida situazione economico e finanziaria in cui versava la società al momento in cui furono stipulate le donazioni e della residua capienza patrimoniale (costituita dai numerosi immobili all'epoca presenti all'interno del patrimonio societario), ampiamente sufficiente ad assicurare l'adempimento di tutti i debiti societari (al netto di quello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], garantito dall'ipoteca costituita su [OSCURATO:PERSONA]). 3.3. Il terzo, anch'esso formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 40, 185 cod. pen., 129 e 578 cod. proc. pen., 216 e 223 l. fai l.) si riferisce a tutte le condotte contestate e deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in debito conto l'effettiva responsabilità nella causazione del dissesto societario, da addebitarsi non già alla virtuosa gestione deii'Oiiverio, ma a quella successiva, riconducibile allo Zandomenechi. Fino all'anno 2002 (quindi, successivamente alle cessioni oggetto delle contestazioni), per come si è osservato anche in precedenza sotto altro profilo, la SER era ancora intestataria di ben 195 immobili, e quindi titolare di un patrimonio ampiamente sufficiente a garantire l'adempimento di tutte le residue poste debitorie (al netto di quella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], garantita dall'ipoteca costituita su [OSCURATO:PERSONA] e soddisfatta con il ricavato della vendita dell'immobile ipotecato); fu la successiva gestione (riconducibile allo Zandomeneghi) ad alienare gli immobili residui (peraltro ad un prezzo complessivo di euro 2.660.000, ampiamente inferiore a quello accertato dall'Agenzia delle Entrate, pari ad euro 9.193.508,48) e solo in queste ultime operazioni (per come ritenuto anche dal giudice civile) e nel conseguente dissolvimento del patrimonio aziendale, potrebbe rinvenirsi la causa del dissesto. 3.4. Il quarto, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce le medesime circostanze prospettate con i primi tre motivi di ricorso, formulandole in termini di contraddittorietà e l'illogicità manifesta della motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni civili. 3.5. Il quinto, in ultimo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene all'elemento soggettivo del reato e deduce una pluralità di elementi logici e fattuali incompatibili, secondo la prospettazione difensiva, con una consapevole volontà di pregiudicare gli interessi dei creditori. Condurrebbero verso questa direzione: - le plurime azioni esercitate dal partito (e, con esso, daii'Oiiverio) nei confronti della SER: l'istanza di fallimento; l'azione di accertamento dell'intervenuto acquisto degli immobili a titolo di usucapione; l'azione di responsabilità nei confronti degli autori delle cessioni ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) e la richiesta di sequestro giudiziario dei pacchetti azionari ceduti al Morelli; - l'assenza di collegamento o d'interesse con le altre imprese coinvolte; - la solida situazione finanziaria in cui versava la società al momento in cui furono realizzate le cessioni; - il pagamento del debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento alla cessione di cui al capo G), che, benché intervenuto dopo il fallimento (e, quindi, inidoneo ad integrare una "riparazione" dell'asserita condotta distrattiva), sarebbe imputabile anche aii'Oiiverio (promotore, peraltro, della sottoscrizione dell'accollo da parte del partito) e, quindi, rilevante sotto il profilo dell'accertamento dell'elemento soggettivo. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi d'impugnazione. 4.1. Il primo deduce la nullità della sentenza (ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen.), per difetto di contestazione dell'aggravante di cui al comma l dell'art.219 l. fall., la conseguente violazione di legge e il connesso vizio di motivazione. La difesa evidenzia, sotto tale profilo, la mancanza nel capo d'imputazione di un esplicito riferimento al dato normativa (l'art. 219 l. fall.) e, nella formulazione letterale, dell'aggettivo "rilevante" riferito alla pur presente indicazione di "gravità" del danno. E tanto, unitamente all'insufficienza della mera indicazione del dato quantitativo (per come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte), renderebbe quanto meno dubbia la piena comprensione da parte dell'imputato della (ritenuta) ampiezza della contestazione. L'aggravante non potrebbe, pertanto, essere ritenuta come contestata e tanto condurrebbe a considerare decorso il termine prescrizionale già prima della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili. 4.2. Il secondo, formulato in termini parzialmente sovrapponibili al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse deii'Oiiverio, deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione dei motivi d'appello prospettati dalla difesa in punto di liceità delle causali riferite ai singoli atti di donazione, coerenti con l'interesse sociale e funzionali, secondo una valutazione ex ante, a preservare la garanzia propria del ceto creditorio. Assunta, infatti, la capacità dell'ente a stipulare una donazione, tale trasferimento, in ragione del relativo regime fiscale (di cui si è detto in precedenza), doveva ritenersi non solo coerente con lo scopo sociale, ma strumento indispensabile per la soddisfazione integrale dei creditori sociali. Tanto più che l'esistenza di un concreto pericolo per la realizzazione degli interessi creditori andrebbe comunque valutata ex ante, senza tener conto, come illogicamente operato dai giudici del merito (ai fini della determinazione del valore del bene ceduto), dei successivi trasferimenti dell'immobile. 4.3. Il terzo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, deduce l'assenza di una concreta pericolosità degli asseriti fatti distrattivi, mancando un'effettiva situazione di squilibrio economico e finanziario nel momento in cui le operazioni furono poste in essere. La motivazione offerta dai giudici di merito, sotto tale profilo, sarebbe manifestamente illogica in quanto: a) per argomentare in ordine alla valenza dissipatoria delle operazioni, sarebbero stati utilizzati termini tra loro incoerenti: prima il valore catastale degli immobili e, successivamente, quello commerciale; b) avrebbero valutato come rilevanti operazioni non considerate significative dallo stesso Tribunale civile, al momento della dichiarazione di fallimento; c) non avrebbero considerato il pieno soddisfacimento del più ingente debito della società, quello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], integralmente soddisfatto, anche se successivamente al fallimento, con il ricavato della vendita di [OSCURATO:PERSONA]. S. Il 27 luglio 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile costituita (la curatela del fallimento SER), ha depositato una memoria difensiva con la quale chiede il rigetto dei ricorsi. 6. In ultimo, il 27 agosto 2024, la difesa deii'Oiiverio ha depositato una memoria difensiva, con la quale, anche in replica alle argomentazioni offerte dalla Procura generale, si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] l. Preliminarmente, per esigenze di chiarezza e puntualità, va precisato come i reati si sono estinti per prescrizione prima della sentenza di secondo grado, ma solo perché, non essendo stato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (aperto solo all'udienza del 17 dicembre 2009) ed essendo i nuovi termini più brevi di quelli previgenti, si applicano le disposizioni della richiamata legge n. 251. Il reato, infatti, è stato commesso il 18 luglio 2003, con l'aggravante (ad effetto speciale) di cui al primo comma dell'art. 219 della legge fallimentare. Ebbene, in applicazione della legge Cirielli, il termine massimo di prescrizione è di diciotto anni e nove mesi (per cui, anche aggiungendo 319 giorni di sospensione, il reato si è estinto il 2 marzo 2023); in applicazione della disciplina previgente, invece, il termine di prescrizione sarebbe stato di ventidue anni e sei , mesi, per cui il termine di prescrizione, aggiungendo 319 giorni di sospensione, sarebbe spirato il 3 dicembre 2026. 2. Sempre in via preliminare, va chiarito come, in presenza di statuizioni civili, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura generale, non può trovare applicazione il principio affermato da questa Corte secondo il quale una più ampia formula di proscioglimento può prevalere sulla dichiarata causa di estinzione "so/o alla condizione che le circostanze che la giustificano emergano con evidenza, cioè in modo incontestabile, così che la valutazione appartenga al concetto di constatazione, immediata, «ictu oculi», piuttosto che a quello di apprezzamento, tale da necessitare di approfondimenti", neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv 273679). Intervenuta condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, infatti, "non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, né le esigenze di economia processua/e (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., comma 2), possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui all'art.530 cod. proc. pen., comma 2" (SU, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3. Ciò considerato, per come si è detto, i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver concorso a distrarre, dal patrimonio sociale, il bene immobile denominato "[OSCURATO:PERSONA]" (capo G), taluni beni dislocati sul territorio nazionale (capo H) e altri ubicati in Caserta e Montecompatri (capo I), tutti iscritti a bilanCio per un valore inferiore a quello di mercato e donati al [OSCURATO:PERSONA], soggetto indirettamente controllante la società fallita. 3.1. Le difese deducono, in primo luogo (primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo ricorso Baccarini), la natura non distrattiva delle varie operazioni oggetto di contestazione e, in particolare, della condotta contestata al capo G), in quanto realizzate al fine di trarre vantaggio dall'applicazione delle disposizioni fiscali agevolative vigenti all'epoca del trasferimento (d.lgs. n. 460 del 1997) e, quindi, non solo coerenti con lo scopo sociale, ma strumento indispensabile per la soddisfazione integrale dei creditori sociali. La deduzione è infondata. 3.2. Va premesso che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione dello stesso bene giuridico, rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell'imprenditore, destinata, dall'art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti; singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 del 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori); evento, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate in favore della curatela (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Rv. 213120). Cò che qualifica la condotta sanzionata dall'art. 216, comma l, n. l, l. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è, infatti, il risultato ultimo, la lesione dell'interesse dei creditori alla conservazione dell'integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile dél compendio attivo della società fallita. In questo contesto, però, non ogni atto dispositivo è, all'evidenza, distrattivo, rientrando il potere di disposizione all'interno delle legittime facoltà dell'imprenditore. Ciò che caratterizza l'atto distrattivo e lo differenzia rispetto alla lecita attività di disposizione del suo patrimonio è la sua estraneità rispetto alle finalità proprie dell'attività economica e la sua idoneità ad incidere sull'integrità del patrimonio sociale. Cosicché, l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori laddove, all'esito di un accertamento in concreto, le conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio siano state effettivamente depauperative (Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), dovendosi valutare la reale incidenza dell'atto sulla consistenza della garanzia patrimoniale offerta ai creditori e, quindi, l'esistenza, l'effettività e l'integrità del rapporto sinallagmatico che sta alla base dell'atto di disposizione (Sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205921).Ciò che rileva, in altri termini, è che una determinata operazione, anche astrattamente riconducibile ad una categoria di atti gestionali leciti e disciplinati dall'ordinamento, "per le modalità con le quali è stata realizzata, si presenti come produttiva di effetti immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio ( ... ) ed in prospettiva pregiudizievoli per i creditori laddove si addivenga ad una procedura concorsuale" (Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Alfano, Rv. 260393). In questo contesto, tuttavia, va ulteriormente precisato come la valutazione atomistica di un atto può, talvolta, non dar conto della sua effettiva ragione economica, in tutte le ipotesi nelle quali gli effetti giuridico-economici perseguiti dalle parti non dipendono dal compimento di un singolo atto, ma si ricollegano ad una più ampia operazione della quale l'atto stesso ne rappresenta solo tassello. E in questi casi, la valutazione parziale dei singoli elementi che compongono l'operazione non solo non riesce a dar conto della causa concreta della complessiva operazione, ma può giungere ad una rappresentazione distorta dell'effettiva realtà economica, che, invece, può percepirsi solo mutando la prospettiva e valutando non il singolo tassello ma l'operazione complessiva nella sua totalità. Cosicché, per quel che rileva in questa sede, un atto che, isolatamente considerato, assume valenza distrattiva, può non essere tale se, calato all'interno di una più ampia operazione economica, ad esso corrispondono, in ultimo, simmetrici vantaggi che compensino l'originario vulnus causato. Il criterio di valutazione, in altri termini, è la reale offensività, principio generale senz'altro applicabile anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562). Tali principi, tuttavia, se all'interno del medesimo contesto societario trovano incondizionata applicazione (quando l'oggettività materiale della distrazione venga compensata, prima della dichiarazione di fallimento, da un'attività di segno contrario, idonea a reintegrare l'originaria consistenza del patrimonio dell'impresa: Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721), ave calati all'interno di un gruppo di società (astrattamente ipotizzabile anche con la partecipazione di un'associazione), devono necessariamente tener conto dell'autonomia giuridica e patrimoniale di ciascun soggetto, che impone all'amministratore della singola società di perseguire prioritariamente l'interesse specifico del soggetto giuridico alla cui gestione egli è preposto. In questi casi, quindi, referente per la valutazione dell'atto di disposizione rimane sempre e comunque il patrimonio. della singola società e non quello, pur legittimo, dell'intero gruppo (come, invece, accade sotto il profilo tributario attraverso l'istituto del consolidamento), che, avendo valenza solo finanziaria e programmatica, lascia intatta la distinzione giuridico patrimoniale tra i diversi soggetti giuridici coinvolti.Tutto ciò, però, non significa che, ove l'operazione coinvolga una pluralità di distinti soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo (e, quindi, più soggetti sottoposti alla medesima attività di direzione, coordinamento o controllo), occorra, sempre e comunque, valutare la valenza economica del singolo atto, pretermettendo ogni ulteriore e diversa considerazione. È pur vero, infatti, che la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto di bancarotta distrattiva (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti ed altri, Rv. 215668; Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro, Rv. 257250). Ma anche in questo caso, la valenza distrattiva del (singolo) atto ben può essere compensata da simmetrici "vantaggi" che, all'interno della medesima società, riequilibrino gli effetti negativi prodotti dall'atto, neutralizzando i connessi pregiudizi per i creditori sociali (Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 26970201). In questi casi, quindi, l'interesse che può escludere l'effettività della distrazione non è dato dalla sola appartenenza della società ad un gruppo imprenditoriale unitario: perdurando l'autonomia soggettiva delle singole società, il collegamento tra le società è solo la premessa dalla quale muovere per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozza no e altri, Rv. 254519; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi e altri, Rv. 250492; Sez. 5, n. 21251 del 10/02/2010, Belleli, Rv. 247471; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio ed altri, Rv. 245136; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599). Ciò che conta, in ultima analisi, è il saldo finale positivo, per la singola società, delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 26867501). 3.3. Ebbene, il Tribunale, facendo corretta applicazione di tali principi, ha coerentemente ritenuto che tutti i trasferimenti, a prescindere dalla loro valenza civilistica in termini di validità ed efficacia delle singole donazioni, avessero natura distrattiva, in quanto produttivi di effetti immediatamente (e consapevolmente) depauperativi del patrimonio e, nélla prospettiva concorsuale, pregiudizievoli per i creditori. E l'oggettiva valenza depauperatoria (immanente nella stessa gratuità dell'atto) non può ritenersi esclusa né dall'accertamento giudiziale invocato dalla difesa, né, con riferimento al capo G), dagli strumenti negoziali predisposti dagli organi sociali nella strutturazione complessiva dell'operazione o dalla successiva estinzione del debito.Non può essere esclusa dall'accertamento giudiziale in quanto il Tribunale civile di Roma ha valutato, per come prospettato dalla stessa difesa (in assenza di specifiche allegazioni documentali), solo la capacità funzionale dell'ente a stipulare un contratto di donazione e la sua coerenza rispetto all'oggetto sociale. Ma tanto, per come osservato in precedenza, non è, di per sé, incompatibile con la parallela rilevanza penale di tale atto ove si accerti che le conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio siano state effettivamente e consapevolmente depauperative. Non può essere esclusa dalla valutazione sistematica della complessiva operazione economica e, con essa di tutti gli strumenti negoziali predisposti, in ipotesi difensiva, per salvaguardare l'interesse dei creditori (l'impegno a che il cessionario impiegasse le somme ricavate dalla successiva vendita dell'immobile all'estinzione della posizione passiva con la banca; la sottoscrizione di uno specifico atto di accollo del mutuo della SER nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; la costituzione di una riserva tramite rinuncia dei crediti che essi vantavano nei confronti della società), in quanto in sé inidonei ad incidere sul saldo complessivo dell'operazione, perché alla (significativa) diminuzione patrimoniale conseguente alla donazione stipulata non è corrisposta - secondo la stessa prospettazione difensiva, non essendo stata dedotta né l'adesione del creditore (ai soli fini della irrevocabilità dell'accollo: 1273, comma l, cod. civ.), né, tanto meno, una specifica dichiarazione (del creditore) di liberazione del debitore originario (art. 1273, comma 2, cod. civ.)- alcuna parallela diminuzione delle poste passive. L'impegno a che il cessionario impiegasse le somme ricavate dalla successiva vendita dell'immobile all'estinzione della posizione passiva con la banca o la sottoscrizione di uno specifico atto di accollo del mutuo della SER nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] o, ancora, l'evocata costituzione di riserve non escludono, infatti, che fino alla definitiva estinzione del debito ad opera della società controllata dal PPI (successiva alla dichiarazione di fallimento), nonostante tutte le cautele adottate e le relative previsioni contrattuali, la società sia rimasta debitrice in proprio del creditore ipotecario (che, infatti, si è insinuato al passivo fallimentare). Né rileva la successiva estinzione del debito verso [OSCURATO:PERSONA] (creditore ipotecario); non solo in quanto adempimento successivo alla dichiarazione di fallimento (e, quindi, all'intervenuta consumazione del reato), ma anche perché, in sé, non immediatamente compensativa della diminuzione patrimoniale subita dalla società (ed in ciò l'oggettiva valenza depauperativa delle donazioni), la quale, per permettere l'adempimento di un debito di circa 30 milioni di euro (in realtà ceduto pro saluto alla società Essegibi per 22 milioni di euro e, da questa, alla Efisio, società riconducibile al PPI, per l'importo di 25 milioni di euro), si è "liberata" di un immobile del valore quanto meno di 34 milioni di euro (tale il prezzo della prima alienazione, volendo considerare solo quanto ricavato dal PPI, donatario dell'immobile, e non i 52 milioni di euro del successivo trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente perdita, quanto meno di 4 milioni di euro. E, in questo contesto, è appena il caso di precisare come i trasferimenti successivi, pur estranei alla consumazione del reato (in quanto successivi a quello propriamente distrattivo), contrariamente a quanto prospettato dalla difesa del Baccarini (secondo motivo di ricorso), rappresentano un dato storico che doverosamente va considerato, non già ai fini dell'accertamento della responsabilità (che sussiste a prescindere dell'esistenza stessa di un profilo di danno), ma dell'esatta determinazione dell'oggetto materiale del reato: il bene sottratto, nel suo specifico profilo economico del valore dello stesso. 4. Infondati sono anche il secondo motivo di censura sollevato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso proposto dal Baccarini. 4.1. Il principio evocato dai ricorrenti è corretto: il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo concreto. Sicché, se non è necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori (dato che rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 l. fai l.: Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 Rv. 253933; Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012 Rv. 252307), è pur sempre necessario che l'atto di depauperamento risulti idoneo ad esporre a pericolo il patrimonio della società (cfr. ex plurimis Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). Ebbene, ove vi sia uno stretto rapporto cronologico tra l'atto dispositivo che diminuisce la garanzia dei creditori rispetto alla successiva procedura concorsuale, la manifestazione dei presupposti storici di questa (nella forma della crisi di impresa o in quella della insolvenza o del dissesto) rende particolarmente agevole la ricostruzione della fattispecie normativa, poiché è del tutto evidente la natura non solo pericolosa ma anche concretamente depauperativa della azione e la rimproverabilità soggettiva del suo autore (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269019). Il problema ermeneutico può nascere, piuttosto, quando quel rapporto cronologico non vi sia. In questi casi, occorre tener presente che "l'imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni destinazioni che ·non necessariamente collidono ed anzi possono coesistere col principio di responsabilità di cui all'art. 2740 cod. civ., essendo egli semmai tenuto alla conservazione del valore del patrimonio nel suo complesso. Egli è anzi abilitato a fare spese personali o per la famiglia la cui entità non deve essere neppure assiomaticamente minima se la condizione economica glielo consente (arg. ex art. 217 comma 1 n. 1 l. fa/l.); non è perseguibile neppure a titolo di bancarotta semplice se, quando le sue condizioni economiche sono favorevoli, impiega una parte contenuta del suo patrimonio in operazioni imprudenti; né il singolo creditore potrebbe attivare i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900 e 2901 cc) se non ricorresse, quale effetto del suo comportamento quale debitore, una lesione al patrimonio capace di mettere in dubbio la realizzazione coattiva del credito" (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269019). La decisione di merito deve, quindi, dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto e della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo, da un· lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori, e dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale concreta messa in pericolo. Indici rinvenibili, ad esempio, nella disamina Q.el fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata; nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi; nella "distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). 4.2. Ciò considerato, la difesa deduce che i giudici di merito non avrebbero considerato la solida situazione economico e finanziaria in cui versava la società (al momento in cui furono poste in essere) e la residua capienza patrimoniale (costituita dai numerosi immobili all'epoca presenti all'interno del patrimonio societario), ampiamente sufficiente ad assicurare l'adempimento di tutti i debiti societari (al netto di quello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], garantito dall'ipoteca costituita su P a lazzo Stu rzo). L'assunto è infondato. Le difese, nell'apprezzamento di congruità del patrimonio esistente (ai fini del soddisfacimento delle poste passive) e nella conseguente valutazione di solidità patrimoniale della società, omettono di considerare la posizione del creditore ipotecario (rimasto estraneo alle vicende interne strutturate tra laSER e il partito) e la relativa esposizione della SER '(rimasta debitrice in proprio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]). Viceversa, un corretto apprezzamento della situazione patrimoniale della società (che traeva l'unica fonte di reddito dalla sua consistenza immobiliare) non può prescindere dalla valutazione anche di tale posta passiva, proprio perché esistente al momento delle cessioni (di cui ai capi H e 1). Ebbene, ricomprendendo all'interno delle poste passive anche il (persistente) debito della SER nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si genera, pacificamente, un oggettivo deficit patrimoniale che dà conto dell'erroneità del presupposto logico dell'assunto difensivo e, conseguentemente, della sua infondatezza. 5. Il terzo motivo formulato dalla difesa deii'Oiiverio è, invece, indeducibile. La tesi difensiva presuppone, infatti, che la condotta posta in essere dall'agente debba essere legata eziologicamente al fallimento. Ma il fallimento non è l'evento del reato (che si perfeziona nel momento in cui la condotta ha generato un depauperamento del patrimonio dell'imprenditore): è un dato storico che certifica l'offesa aprendo il concorso tra i creditori. La condotta distrattiva è sanzionata non perché causativa di uno stato d'insolvenza o dello stesso fallimento, ma in quanto depauperativa del patrimonio destinato a garanzia delle poste debitorie e potenzialmente idonea a pregiudicare gli interessi dei creditori. Tant'è che, qualora la distrazione sia stata "riparata" a mezzo di un'attività integralmente ripristinatoria, la valenza penale della condotta non si concretizza (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922) Sicché, un esatto accertamento delle cause del fallimento (e della conseguente responsabilità dell'una o dell'altra gestione societaria) diviene del tutto irrilevante. E in ciò l'indeducibilità del motivo di ricorso. 6. La ricostruzione dei profili oggettivi del reato permette di dare conto anche dell'infondatezza del quarto motivo di censura del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Va premesso che, per come già ritenuto da questa Corte, il coefficiente di partecipazione soggettiva proprio del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è il dolo generico, che si risolve nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). Cosicché, l'agente deve solo prefigurarsi la probabile idoneità della condotta ad incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, senza necessariamente dover prevedere (né tanto meno volere) né il dissesto, né il fallimento (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741) Ciononostante, "in quanto afferente a un reato di pericolo concreto, caratterizzato dalla fraudolenza come connotato interno del fatto, il dolo generico della bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede comunque la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta distrattiva, dissipativa, etc., da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori" (ibidem) Consapevolezza della pericolosità che, però, in concreto, è immediatamente desumibile dalla gratuità degli atti stipulati (e della conseguente, oggettiva, diminuzione del patrimonio), la cui volontà negoziale (manifestata attraverso la stipula della donazione) implica di per sé l'accettazione, quale conseguenza tipica della condotta, della sottrazione del bene dal patrimonio dell'imprenditori e, con essa, del potenziale pregiudizio per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446 in motivazione). In altri termini, se, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza della distrazione si sostanzia nella piena rappresentazione e volontà di sottrarre un bene alla sua funzione di garanzia (impressa normativamente dall'art. 2740 cod. civ.), ave l'atto distrattivo è rappresentato da un atto negoziale, il dolo che caratterizza la fattispecie penale si concretizza nella piena rappresentazione e volontà degli effetti (negoziali) dell'atto stesso, circostanza privatisticamente immanente nella stessa negozialità dell'atto. A fronte dell'autoevidenza del dato storico, rappresentato dalla gratuità del fatto, le circostanze dedotte dalla difesa appaiono, alla luce di quanto detto in precedenza, o manifestamente infondate (la solidità della situazione finanziaria e l'asserita successiva "riparazione" della condotta distrattiva) o inconferenti rispetto al dato psicologico da accertare (le plurime azioni esercitate dal partito, significative, semmai, proprio della consapevolezza dell'oggettiva pericolosità dell'operazione) o ancora irrilevanti (l'assenza di collegamento o d'interesse con le altre imprese coinvolte, dato che in sé non esclude la consapevolezza della pericolosità della condotta). 7. Residua il primo motivo del ricorso proposto dalla difesa del Baccarini, anch'esso infondato. 7 .l. Va premesso che per "contestazione in fatto" deve intendersi una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adegUatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. U. n. 24906, del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Una esigenza, quella di un'informazione dettagliata, chiara e precisa, che trova il suo riferimento non solo dalle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con la quale deve essere effettuata la contestazione, ma anche e soprattutto nei principi convenzionali (art. 6, par. 3, lett. a, CEDU) in materia di diritti fondamentali, qual è, per l'appunto, quello inerente alla difesa dell'imputato nel processo. Ebbene, l'idoneità della formulazione letterale del capo d'imputazione a soddisfare tale interesse, non può essere valutata in astratto, ma deve tener conto delle particolari connotazioni con le quali l'aggravante è stata costruita nelle norme che la prevedono; in funzione di queste particolari connotazioni va individuato, di volta in volta, il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato. Cosicché, se la fattispecie integratrice della circostanza aggravante è, per così dire autoevidente, in quanto si struttura in semplici comportamenti descritti nella loro materialità (attraverso l'indicazione di mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive) l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Ove, invece, la previsione normativa include (anche) componenti valutative, la necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione impone che i risultati di questa valutazione (operata dal pubblico ministero con la formulazione del capo d'imputazione) debbano essere esplicitati, attraverso la loro chiara indicazione nella formulazione dell'imputazione. Ritiene il Collegio, tuttavia, che l'esplicitazione di tali risultati non necessita di forme determinate, necessariamente ripetitive della formulazione normativa: ciò che rileva è che la componente valutativa che caratterizza la fattispecie aggravata sia portata a conoscenza dell'imputato; risultato che ben può essere raggiunto utilizzando perifrasi o espressioni evocative che, descrivendo il dato fattuale sul quale si struttura la fattispecie aggravata, appaiono idonee a prendere il posto della contestazione formale (quella cioè effettuata mediante l'indicazione dell'articolo di legge o del comma in cui è menzionata l'aggravante). Di tanto dà atto esplicitamente anche lo stesso principio, per come enunciato nella sua formulazione letterale dalla Sezioni unite nella sentenza "Sorge", nella parte in cui riconosce, anche per le aggravanti con contenuto valutativo, come quella di cui all'art. 476 comma 2, cod. pen., la possibilità dell'utilizzo di formule equivalenti che, per la loro capacità evocativa, siano idonee a sostituire la formale contestazione del dato normativa. 7.2. Ciò considerato, va parallelamente considerato come la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma l, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274). Per cui, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, ancorché di importo elevato, o la generica menzione dell'art. 219 legge fall., quando non sia precisato il riferimento al comma primo di tale articolo, sono insufficienti per ritenere contestata l'aggravante (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300), in quanto non danno conto della valutazione prospettata. 7.3. In concreto, però, oltre all'indicazione delle somme (oggettivamente rilevanti), vi è l'esplicita indicazione della ritenuta gravità del danno, come conseguenza della condotta distrattiva; dato rispetto al quale l'omessa indicazione dell'aggettivo rilevante, quale attributo della indicazione di gravità, non può ritenersi, in sé, in assenza di altre deduzioni, evocativa di un potenziale dubbio in ordine alla contestaz