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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26885/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 04/06/2020 del Tribunale di Lodi di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa, tentata truffa, sostituzione di persona e falsità materiale in certificazioni amministrative di cui ai capi c, d, e, f, g, h e i dell'imputazione (quest'ultimo limitatamente alla falsificazione delle carte d'identità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di non doversi procedere, nei confronti dello stesso Davide, per i reati di truffa, sostituzione di persona e falsità materiale in certificazioni amministrative di cui ai capi a, b e i dell'imputazione (quest'ultimo limitatamente alla falsificazione della carta d'identità di [OSCURATO:PERSONA]) per essere questi ultimi reati estinti per prescrizione.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cessazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, «in relazione agli artt. 178 e 601 c.p.p.», in quanto «non è stato mai avvisato da parte del Tribunale di Lodi per la celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Premesso che, nel periodo di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di Covid19, secondo il protocollo d'intesa tra il Tribunale di Lodi e la Camera penale di Lodi in vigore dal 12 maggio al 31 luglio 2020, per la trattazione del procedimento era «necessario avvisare il difensore mezzo pec», il ricorrente lamenta che il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] «riceveva unicamente - in data 18/4/2020 - una pec da parte del dibattimento di Lodi contenente avviso di differimento dell'udienza al 4/6/20», mentre «sarebbe stato necessario inviare [allo stesso difensore] ulteriore pec con decreto che indicasse i motivi della trattazione del processo».

Il mancato invio di tale ulteriore pec, con le conseguenti non comparsa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 4 giugno 2020 e sua sostituzione con altro difensore, determinerebbero una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in relazione agli artt. 157, 161, 178, 420, 529 e 601 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, «in relazione all'art. 62 bis c.p.».

Lamenta che la Corte d'appello di Milano: a) non abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, nonostante la giovane età del Davide e il fatto che questi fosse «quasi incensurato»; b) abbia applicato la recidiva (reiterata specifica e infraquinquennale) nonostante il Davide avesse «un solo precedente penale relativo all'anno 2014 e dunque relativo a sei anni fa» in rapporto al quale i nuovi episodi delittuosi non apparivano significativi di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità.

Il ricorrente conclude chiedendo alla Corte di cessazione, «in riforma della sentenza impugnata, di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, escludere la recidiva, applicare il minimo della pena e il minimo aumento per la continuazione». [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

In base al provvedimento del Presidente del Tribunale di Lodi del 07/05/2020 prot. n. 1219/2020, adottato ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, «[v]erranno trattati», tra gli altri, i «[p]rocedimenti per i quali non sia prevista l'escussione di testimoni bensì la sola presenza in aula del P.M., dei difensori delle parti private e dei rispettivi assistiti», tra i quali, le «[u]dienze di discussione».

Nel caso di specie, come risulta dagli atti del procedimento, il rinvio all'udienza del 4 giugno 2020 era stato fatto, appunto, per la discussione.

Si trattava, perciò, di un procedimento di cui, direttamente in base al predetto decreto presidenziale, era stabilita la trattazione nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020, senza che fosse prevista la necessità di avvisare il difensore dei motivi della stessa trattazione.

Posta la non necessità di tale (ulteriore) avviso, si deve rilevare che, come risulta dagli atti, l'avvocato di fiducia [OSCURATO:PERSONA] fu ritualmente avvisato dell'udienza di discussione del 4 giugno 2020, con la conseguente evidente insussistenza della lamentata nullità.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

2.1. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si deve rammentare che, a tale riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, attinente alla capacità a delinquere dell'imputato, dei «pregressi giudiziari» del Davide, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quello, dedotto dall'imputato, relativo alla sua giovane età.

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

2.2. Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01).

In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01).

Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano ha applicato la recidiva ritenendo che i reati di truffa, tentata truffa, sostituzione di persona e falsità materiale in certificazioni amministrative sub iudice, posti in relazione con le plurime precedenti condanne riportate dal Davide, anche nei cinque anni precedenti, per truffa, sostituzione di persona e uso di atto falso, fossero dimostrativi dell'«ingravescente pericolosità sociale» dello stesso Davide.

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 04/06/2020 del Tribunale di Lodi di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa, tentata truffa, sostituzione di persona e falsità materiale in certificazioni amministrative di cui ai capi c, d, e, f, g, h e i dell'imputazione (quest'ultimo limitatamente alla falsificazione delle carte d'identità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di non doversi procedere, nei confronti dello stesso Davide, per i reati di truffa, sostituzione di persona e falsità materiale in certificazioni amministrative di cui ai capi a, b e i dell'imputazione (quest'ultimo limitatamente alla falsificazione della carta d'identità di [OSCURATO:PERSONA]) per essere questi ultimi reati estinti per prescrizione. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cessazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, «in relazione agli artt. 178 e 601 c.p.p.», in quanto «non è stato mai avvisato da parte del Tribunale di Lodi per la celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Premesso che, nel periodo di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di Covid19, secondo il protocollo d'intesa tra il Tribunale di Lodi e la Camera penale di Lodi in vigore dal 12 maggio al 31 luglio 2020, per la trattazione del procedimento era «necessario avvisare il difensore mezzo pec», il ricorrente lamenta che il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] «riceveva unicamente - in data 18/4/2020 - una pec da parte del dibattimento di Lodi contenente avviso di differimento dell'udienza al 4/6/20», mentre «sarebbe stato necessario inviare [allo stesso difensore] ulteriore pec con decreto che indicasse i motivi della trattazione del processo». Il mancato invio di tale ulteriore pec, con le conseguenti non comparsa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 4 giugno 2020 e sua sostituzione con altro difensore, determinerebbero una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in relazione agli artt. 157, 161, 178, 420, 529 e 601 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, «in relazione all'art. 62 bis c.p.». Lamenta che la Corte d'appello di Milano: a) non abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, nonostante la giovane età del Davide e il fatto che questi fosse «quasi incensurato»; b) abbia applicato la recidiva (reiterata specifica e infraquinquennale) nonostante il Davide avesse «un solo precedente penale relativo all'anno 2014 e dunque relativo a sei anni fa» in rapporto al quale i nuovi episodi delittuosi non apparivano significativi di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità. Il ricorrente conclude chiedendo alla Corte di cessazione, «in riforma della sentenza impugnata, di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, escludere la recidiva, applicare il minimo della pena e il minimo aumento per la continuazione». [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In base al provvedimento del Presidente del Tribunale di Lodi del 07/05/2020 prot. n. 1219/2020, adottato ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, «[v]erranno trattati», tra gli altri, i «[p]rocedimenti per i quali non sia prevista l'escussione di testimoni bensì la sola presenza in aula del P.M., dei difensori delle parti private e dei rispettivi assistiti», tra i quali, le «[u]dienze di discussione». Nel caso di specie, come risulta dagli atti del procedimento, il rinvio all'udienza del 4 giugno 2020 era stato fatto, appunto, per la discussione. Si trattava, perciò, di un procedimento di cui, direttamente in base al predetto decreto presidenziale, era stabilita la trattazione nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020, senza che fosse prevista la necessità di avvisare il difensore dei motivi della stessa trattazione. Posta la non necessità di tale (ulteriore) avviso, si deve rilevare che, come risulta dagli atti, l'avvocato di fiducia [OSCURATO:PERSONA] fu ritualmente avvisato dell'udienza di discussione del 4 giugno 2020, con la conseguente evidente insussistenza della lamentata nullità. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si deve rammentare che, a tale riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, attinente alla capacità a delinquere dell'imputato, dei «pregressi giudiziari» del Davide, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quello, dedotto dall'imputato, relativo alla sua giovane età. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 2.2. Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano ha applicato la recidiva ritenendo che i reati di truffa, tentata truffa, sostituzione di persona e falsità materiale in certificazioni amministrative sub iudice, posti in relazione con le plurime precedenti condanne riportate dal Davide, anche nei cinque anni precedenti, per truffa, sostituzione di persona e uso di atto falso, fossero dimostrativi dell'«ingravescente pericolosità sociale» dello stesso Davide. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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