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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05006/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] H/4

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenzere parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicata responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica aggravata e condannata alla pena ritenuta equa.

Infatti, la Corte distrettuale ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulla concorrente aggravante e ridotto la pena a mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda, con conferma di ogni altra statuizione.

2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre per cassazione la Mannelli.

Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 23 d.l. n. 2/2020, sostenendo che le conclusioni scritte del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze sono state trasmesse al difensore della ricorrente solo 4iE t febbraio 2021 e quindi sei giorni prima dell'udienza.

L'eccezione venne sollevata con le conclusioni scritte depositate dai difensori dell'imputata ma la Corte di appello ha ritenuto la violazione irrilevante perché non indicata la questione o il motivo in relazione al quale non si sarebbe stati in grado di interloquire prontamente.

Rileva la ricorrente che il termine è assegnato proprio per permette di indicare le specifiche questioni sulle quale si intende interloquire con l'accusa.

Con un secondo motivo ci si duole del vizio della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputata per il sinistro verificatosi.

Si assume che la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla ricorrenza della ritenuta aggravante dell'aver cagionato un sinistro stradale essendo alla guida in stato di ebbrezza.

La Corte di appello ha inteso richiamare a sostegno del proprio giudizio la testimonianza del Solito; ma questi non ha ricordato la dinamica del sinistro e quindi non è possibile derivarne la responsabilità dell'imputata.

Con un terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 186, co. 2-bis Cod. str. per aver ritenuto che l'incidente stradale di cui alla citata disposizione sussista anche quando, come nella specie, non si siano verificati danni alle cose e alle persone.

3. Orbene, il primo motivo è manifestamente infondato.

Correttamente la Corte di appello ha respinto l'eccezione di nullità.

L'art. 23 del d.l. n. 149/2020 aveva previsto che, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procedesse in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facesse richiesta di discussione orale o 71; che l'imputato manifesti' ià ‘./olontà di comparire.

Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero doveva formulare le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

Dal canto suo la cancelleria doveva inviare l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, potevano presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La disposizione è stata abrogata dall'art. 1, co. 2 della legge 18.12.2020, n, 176, che ha anche introdotto nel d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla medesima legge 176/2020, l'art. 23-bis, che reca una disciplina sostanzialmente identica.

Per effetto di tali vicende la disciplina applicabile nel caso che occupa risulta la seguente: fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto. r Come si può agevolmente constatare, all'interno di una sequenza di adempimenti necessariamente sincopata, si pone un breve lasso di tempo a disposizione della cancelleria per inviare le conclusioni scritte del P.G. alle altre parti; non è determinato quanti giorni prima dello scadere del termine utile ai difensori per la presentazione di proprie conclusioni scritte debba essere eseguito l'invio; il legislatore ha prescritto che si proceda immediatamente, ma non ha stabilito sanzioni per invii non immediati.

La conclusione che se ne deve trarre è che va verificato se il diritto di difesa risulti pregiudicato per effetto di ritardi ascrivibili alla cancelleria.

Orbene, è evidente che quando, come nel caso di specie, la difesa abbia potuto presentare utilmente le proprie conclusioni scritte il diritto di difesa deve almeno presumersi garantito; sicchè grava sulla parte che si dolga del pregiudizio dare dimostrazione della sua sussistenza in concreto.

A tale principio si è rifatta la Corte di appello, la cui decisione è quindi conforme al diritto.

4. Il secondo motivo argomenta a partire da una asserita indeterminatezza della ricostruzione della dinamica del sinistro, derivante in principal modo dalla vaghezza del ricordo del teste Solito.

Il motivo ripropone tal quale la doglianza già sottoposta alla Corte di appello e da questa valutata e superata con motivazione non manifestamente illogica.

Il nucleo della decisione impugnata è, sul punto, il certo accadere di un contatto tra la autovettura condotta dalla Mannelli e altro veicolo; il Solito può essere stato incerto sul fatto che si sia trattato di un tamponamento della Mannelli o patito da questa ma sul punto la ricostruzione si avvale della riscontrata ammaccatura dell'autovettura della Mannelli sul lato anteriore.

Quest'ultimo dato è del tutto pretermesso dalla ricorrente, sicchè il motivo finisce per non confrontarsi con l'argomentazione che pure contesta, risulta aspecifico. 5.

Infine, del tutto destituita di fondamento è l'affermazione secondo la quale, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, co. 2-sexies Cod. str. sia necessario che taluno o cose abbiano riportati danni.

D'altronde è la stessa ricorrente a rammentare il principio consolidato secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4 - , Sentenza n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01).

6. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] H/4 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenzere parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicata responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica aggravata e condannata alla pena ritenuta equa. Infatti, la Corte distrettuale ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulla concorrente aggravante e ridotto la pena a mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda, con conferma di ogni altra statuizione. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre per cassazione la Mannelli. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 23 d.l. n. 2/2020, sostenendo che le conclusioni scritte del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze sono state trasmesse al difensore della ricorrente solo 4iE t febbraio 2021 e quindi sei giorni prima dell'udienza. L'eccezione venne sollevata con le conclusioni scritte depositate dai difensori dell'imputata ma la Corte di appello ha ritenuto la violazione irrilevante perché non indicata la questione o il motivo in relazione al quale non si sarebbe stati in grado di interloquire prontamente. Rileva la ricorrente che il termine è assegnato proprio per permette di indicare le specifiche questioni sulle quale si intende interloquire con l'accusa. Con un secondo motivo ci si duole del vizio della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputata per il sinistro verificatosi. Si assume che la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla ricorrenza della ritenuta aggravante dell'aver cagionato un sinistro stradale essendo alla guida in stato di ebbrezza. La Corte di appello ha inteso richiamare a sostegno del proprio giudizio la testimonianza del Solito; ma questi non ha ricordato la dinamica del sinistro e quindi non è possibile derivarne la responsabilità dell'imputata. Con un terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 186, co. 2-bis Cod. str. per aver ritenuto che l'incidente stradale di cui alla citata disposizione sussista anche quando, come nella specie, non si siano verificati danni alle cose e alle persone. 3. Orbene, il primo motivo è manifestamente infondato. Correttamente la Corte di appello ha respinto l'eccezione di nullità. L'art. 23 del d.l. n. 149/2020 aveva previsto che, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procedesse in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facesse richiesta di discussione orale o 71; che l'imputato manifesti' ià ‘./olontà di comparire. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero doveva formulare le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Dal canto suo la cancelleria doveva inviare l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, potevano presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. La disposizione è stata abrogata dall'art. 1, co. 2 della legge 18.12.2020, n, 176, che ha anche introdotto nel d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla medesima legge 176/2020, l'art. 23-bis, che reca una disciplina sostanzialmente identica. Per effetto di tali vicende la disciplina applicabile nel caso che occupa risulta la seguente: fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto. r Come si può agevolmente constatare, all'interno di una sequenza di adempimenti necessariamente sincopata, si pone un breve lasso di tempo a disposizione della cancelleria per inviare le conclusioni scritte del P.G. alle altre parti; non è determinato quanti giorni prima dello scadere del termine utile ai difensori per la presentazione di proprie conclusioni scritte debba essere eseguito l'invio; il legislatore ha prescritto che si proceda immediatamente, ma non ha stabilito sanzioni per invii non immediati. La conclusione che se ne deve trarre è che va verificato se il diritto di difesa risulti pregiudicato per effetto di ritardi ascrivibili alla cancelleria. Orbene, è evidente che quando, come nel caso di specie, la difesa abbia potuto presentare utilmente le proprie conclusioni scritte il diritto di difesa deve almeno presumersi garantito; sicchè grava sulla parte che si dolga del pregiudizio dare dimostrazione della sua sussistenza in concreto. A tale principio si è rifatta la Corte di appello, la cui decisione è quindi conforme al diritto. 4. Il secondo motivo argomenta a partire da una asserita indeterminatezza della ricostruzione della dinamica del sinistro, derivante in principal modo dalla vaghezza del ricordo del teste Solito. Il motivo ripropone tal quale la doglianza già sottoposta alla Corte di appello e da questa valutata e superata con motivazione non manifestamente illogica. Il nucleo della decisione impugnata è, sul punto, il certo accadere di un contatto tra la autovettura condotta dalla Mannelli e altro veicolo; il Solito può essere stato incerto sul fatto che si sia trattato di un tamponamento della Mannelli o patito da questa ma sul punto la ricostruzione si avvale della riscontrata ammaccatura dell'autovettura della Mannelli sul lato anteriore. Quest'ultimo dato è del tutto pretermesso dalla ricorrente, sicchè il motivo finisce per non confrontarsi con l'argomentazione che pure contesta, risulta aspecifico. 5. Infine, del tutto destituita di fondamento è l'affermazione secondo la quale, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, co. 2-sexies Cod. str. sia necessario che taluno o cose abbiano riportati danni. D'altronde è la stessa ricorrente a rammentare il principio consolidato secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4 - , Sentenza n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01). 6. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera
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