CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l'inammissibilità dell'atto di appello, per mancato rispetto del termine per impugnare, presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del 19 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Palmi lo aveva condannato in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen., per avere, in [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre 2012, incolpato falsamente [OSCURATO:PERSONA], pur sapendolo innocente, del reato di ricettazione di un assegno bancario allo stesso consegnato dal Cannatà in pagamento della forniture di gomme, denunciando lo smarrimento di quel titolo e di altri due assegni. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Cannatà, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.585 e 591 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente calcolato il termine per impugnare la sentenza del giudice di primo grado che scadeva il 23 maggio 2019, dunque dopo la data di presentazione dell'atto di appello. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto perché fondato è il motivo dedotto in termini di violazione di legge (con assorbimento dell'esame delle doglianze formulate in termini di vizio di motivazione). Nel caso di specie è accaduto che la sentenza di primo grado, emessa il 19 marzo 2019, conteneva nel dispositivo l'indicazione del termine di venti giorni per depositare la relativa motivazione, poi effettivamente depositata il 30 marzo 2019; il termine per impugnare di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), del codice di rito, decorrente da martedì 9 aprile 2019, scadeva giovedì 23 maggio 2019, dunque dopo il 21 maggio 2019, data nella quale era stato presentato l'atto di appello. E', dunque, errato il computo del termine per impugnare effettuato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 3. L'accertata violazione delle citate norme di legge processuale avrebbe imposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ma bisogna constatare come il reato contestato all'odierno ricorrente si sia nelle more estinto per prescrizione, per decorso del termine massima di sette anni e sei mesi: situazione nella quale, in assenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., prevale l'annullamento con rinvio con la declaratoria immediata della intervenuta causa di estinzione del reato (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per p