Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:665
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 –
Commissione / Francia
(causa C-164/11)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Omessa trasposizione entro il termine prescritto»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 41, 45)
2.
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva
2003/96 – Attuazione da parte degli Stati membri – Obbligo di risultato – Omessa esecuzione di tale obbligo – [OSCURATO:PERSONA]
(Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 2003/96, art. 18, § 10, secondo comma) (v. punto 47 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per adeguare il proprio
sistema di tassazione dell’elettricità alle disposizioni previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre
2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51) –
Applicazione di un’unica aliquota alla scadenza del periodo di transizione.
Dispositivo
1)
Non avendo adottato le disposizioni necessarie per adeguare il proprio sistema di tassazione dell’elettricità alle disposizioni
previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione
dei prodotti energetici e dell’elettricità, nonostante la scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 18, paragrafo
10, secondo comma, della medesima, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale
direttiva.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.