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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 13427/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del c.d. consumo di gruppo o della fattispecie della lieve entità di cui al comma 5 del predetto art. 73 cit. e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., essendosi la Corte territoriale "appiattita sulla motivazione del giudice di prime cure" è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, mentre la violazione di legge in relazione alla circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., non è stata devoluta nei giudizio di appello.

Il "consumo di gruppo", genericamente evocato, è smentito dalla ricostruzione dei fatti non qui rivisitabile (all'interno dell'appartamento vi era lo stupefacente e tutto l'occorrente per il confezionamento e una somma di denaro), il fatto di lieve entità è stato escluso atteso il dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente (1896 dosi singole medie di cocaina) e le modalità e le circostanze dell'azione (la contiguità con gli ambienti dediti alla commercializzazione di sostanza stupefacente, la percezione di un corrispettivo per ruolo svolto, il ritrovamento di strumenti idonei al confezionamento nella disponibilità dei prevenuti, nonché di una somma di denaro - Cfr. pag. 6 della sentenza di appello).

Conseguentemente la motivazione deve intendersi tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018.

M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Rilevato che pertanto 129 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del c.d. consumo di gruppo o della fattispecie della lieve entità di cui al comma 5 del predetto art. 73 cit. e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., essendosi la Corte territoriale "appiattita sulla motivazione del giudice di prime cure" è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, mentre la violazione di legge in relazione alla circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., non è stata devoluta nei giudizio di appello. Il "consumo di gruppo", genericamente evocato, è smentito dalla ricostruzione dei fatti non qui rivisitabile (all'interno dell'appartamento vi era lo stupefacente e tutto l'occorrente per il confezionamento e una somma di denaro), il fatto di lieve entità è stato escluso atteso il dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente (1896 dosi singole medie di cocaina) e le modalità e le circostanze dell'azione (la contiguità con gli ambienti dediti alla commercializzazione di sostanza stupefacente, la percezione di un corrispettivo per ruolo svolto, il ritrovamento di strumenti idonei al confezionamento nella disponibilità dei prevenuti, nonché di una somma di denaro - Cfr. pag. 6 della sentenza di appello). Conseguentemente la motivazione deve intendersi tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Rilevato che pertanto 129 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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