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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19001/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 27 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Trani il 16 luglio 2018 la ha riconosciuta responsabile di lesioni colpose, con violazione delle regole sulla circolazione stradale, il 6 febbraio 2012, condannandola alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile, a favore delle parti civili, ha rideterminato, riducendola, la sanzione, con conferma nel resto.

2. La ricorrente lamenta con un solo motivo le ritenute illegittimità ed ingiustizia della mancata assoluzione in appello e la omessa considerazione degli elementi, pur offerti dalla Difesa, che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione della stessa; nell'epigrafe del ricorso si richiamano gli artt. 163-164 cod. pen. 3.

Con sintetica memoria pervenuta il 29 ottobre 2021 il responsabile civile è intervenuto aderendo al ricorso dell'imputata.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché è del tutto aspecifico, risolvendosi, in sostanza, nella contestazione della supposta ingiustizia della decisione; ed il tema della sospensione condizionale è introdotto solo nell'epigrafe dell'impugnazione ma non è sviluppato nella parte giustificativa.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente D le [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ELLER4A Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 27 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Trani il 16 luglio 2018 la ha riconosciuta responsabile di lesioni colpose, con violazione delle regole sulla circolazione stradale, il 6 febbraio 2012, condannandola alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile, a favore delle parti civili, ha rideterminato, riducendola, la sanzione, con conferma nel resto. 2. La ricorrente lamenta con un solo motivo le ritenute illegittimità ed ingiustizia della mancata assoluzione in appello e la omessa considerazione degli elementi, pur offerti dalla Difesa, che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione della stessa; nell'epigrafe del ricorso si richiamano gli artt. 163-164 cod. pen. 3. Con sintetica memoria pervenuta il 29 ottobre 2021 il responsabile civile è intervenuto aderendo al ricorso dell'imputata. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché è del tutto aspecifico, risolvendosi, in sostanza, nella contestazione della supposta ingiustizia della decisione; ed il tema della sospensione condizionale è introdotto solo nell'epigrafe dell'impugnazione ma non è sviluppato nella parte giustificativa. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente D le [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ELLER4A Q