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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 41007/2025

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ZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],persona offesa nel procedimento penale che vede indagate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Siena, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siena; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 24 ottobre 2025 dal difensore della persona offesa ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, nell’aderire alle conclusioni del P.g., ha insistito per l’annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2025 (dep. 3febbraio 2025), il Tribunale di Siena, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. dall’indagata [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.m. preso il Tribunale di Siena, dichiarava la nullità del detto decreto (per difetto nella indicazione testuale delle esigenze probatorie sottese al provvedimento di perquisizione e sequestro del corpo del reato), ordinava la restituzione di quanto in sequestro (senza indicare in dispositivo il soggetto cui restituire le cose in sequestro) e declinava la competenza per territorio del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Grosseto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa e denunziante), con atto sottoscritto “anche per autentica” dal difensore all’uopo nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA], e neha chiesto l'annullamento per il seguente motivo, enunciato neiristretti limiti necessari alla motivazione, come dispostodall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Inosservanza o erronea applicazione della norma processuale (art. 324 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale restituito le cose in sequestro all’istante indagata e per aver deciso nel merito sull’istanza di riesame in luogo di investire il Tribunale di Grosseto, ritenuto territorialmente competente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto da soggetto non legittimato.

1.1. Dal combinato disposto degli art. 325, comma 1 e 322 cod. proc. pen., si desume che sono legittimati a proporre ricorso per cassazione, avverso le ordinanze rese a norma dell'art.324 cod. proc. pen., solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento incidentale di riesame.

Tale principio, espresso univocamente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6438 del 27/01/2016, Costantino, Rv. 266222; Sez. 3, n. 43504 del 12/07/2012, Rv.253557; Sez. 3, n. 1318 del 26/04/1994, Rv. 198865), deve essere ancora una volta confermato.

1.2. Non avendo la persona offesa ricorrente partecipato al giudizio incidentale, come risulta dall’esame del verbale di udienza camerale e dal testo dello stesso provvedimento impugnato, la stessa non è certamente legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che ha definito la fase incidentale reale.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi di quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della persona ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del grado di colpa nel determinare la evidente causa di inammissibilità, si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.

5. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.

Così deciso il 6 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],persona offesa nel procedimento penale che vede indagate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Siena, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siena; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 24 ottobre 2025 dal difensore della persona offesa ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, nell’aderire alle conclusioni del P.g., ha insistito per l’annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2025 (dep. 3febbraio 2025), il Tribunale di Siena, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. dall’indagata [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.m. preso il Tribunale di Siena, dichiarava la nullità del detto decreto (per difetto nella indicazione testuale delle esigenze probatorie sottese al provvedimento di perquisizione e sequestro del corpo del reato), ordinava la restituzione di quanto in sequestro (senza indicare in dispositivo il soggetto cui restituire le cose in sequestro) e declinava la competenza per territorio del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Grosseto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa e denunziante), con atto sottoscritto “anche per autentica” dal difensore all’uopo nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA], e neha chiesto l'annullamento per il seguente motivo, enunciato neiristretti limiti necessari alla motivazione, come dispostodall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Inosservanza o erronea applicazione della norma processuale (art. 324 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale restituito le cose in sequestro all’istante indagata e per aver deciso nel merito sull’istanza di riesame in luogo di investire il Tribunale di Grosseto, ritenuto territorialmente competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto da soggetto non legittimato. 1.1. Dal combinato disposto degli art. 325, comma 1 e 322 cod. proc. pen., si desume che sono legittimati a proporre ricorso per cassazione, avverso le ordinanze rese a norma dell'art.324 cod. proc. pen., solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento incidentale di riesame. Tale principio, espresso univocamente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6438 del 27/01/2016, Costantino, Rv. 266222; Sez. 3, n. 43504 del 12/07/2012, Rv.253557; Sez. 3, n. 1318 del 26/04/1994, Rv. 198865), deve essere ancora una volta confermato. 1.2. Non avendo la persona offesa ricorrente partecipato al giudizio incidentale, come risulta dall’esame del verbale di udienza camerale e dal testo dello stesso provvedimento impugnato, la stessa non è certamente legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che ha definito la fase incidentale reale. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi di quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della persona ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del grado di colpa nel determinare la evidente causa di inammissibilità, si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. 5. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso il 6 n
Decreto Cassazione n. 41007/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris