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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08175/2022

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eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Diritti reali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21523/2016) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48B65 E646B), in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40A21 E646X), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Calcutta, n. 25; - con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sez. dist. di Sassari n. 258/2016 (pubblicata il 23 maggio 2016); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di assorbimento di quello incidentale condizionato; ( udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con delega) nell'interesse del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che con sentenza n. 897/2011 il Tribunale di Nuoro rigettava (per il rilevato difetto del requisito temporale) la domanda proposta da gni Ercole nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il riconoscimento e la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della proprietà del terreno sito in Loculi (regione [OSCURATO:PERSONA]), distinto in catasto terreni al foglio 16, mappale 58, della superficie di are 93, centiare

34. Con la stessa sentenza il citato Tribunale respingeva anche la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti per l'ottenimento del rilascio del medesimo terreno, con compensazione integrale delle spese giudiziali; - che, decidendo sull'appello avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione della sola [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduti), la Corte di appello di Cagliari-sez. dist. di Sassari, dopo aver fatto espletare perizia grafologica per la verifica dell'autenticità della scrittura privata di compravendita della quale l'appellante aveva dichiarato tempestivamente di volersi avvalere, con sentenza n. 258/2016 (pubblicata il 23 maggio 2016), accoglieva il gravame e dichiarava, pertanto, l'intervenuto acquisto, da parte del Sini, per usucapione della proprietà del summenzionato terreno, condannando l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado; - che avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] (in proprio ed anche nella citata qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), resistito con controricorso (contenente ricorso incidentale condizionato riferito a due motivi) dal solo intimato [OSCURATO:PERSONA], mentre tutte le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; - che, in un primo momento, la congiunta trattazione dei ricorsi veniva fissata per l'adunanza camerale del 13 aprile 2021 ma in essa veniva rilevato che dagli avvisi di ricevimento, ritualmente depositati dal difensore della ricorrente unitamente al ricorso per cassazione, si evinceva che le notificazioni di quest'ultimo non si erano perfezionate nei confronti delle intimate [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 novembre 1916), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 novembre 1919), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 agosto 2012) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1925), e che, peraltro, per come evincibile dai relativi certificati prodotti, tutte le suddette parti intimate erano nelle more decedute (la prima il 1° giugno 2012, la seconda il 17 dicembre 2013, il terzo il 20 marzo 2016 e la quarta il 2 settembre 2016) e che, pertanto, vedendosi in tema di processo litisconsortile, rendendosi necessario, ai sensi dell'ad. 331 c.p.c., garantire l'integrità del contraddittorio, con ordinanza n. 13075/2021 (pubblicata il 14 maggio 2021), si provvedeva a disporre l'integrazione dello stesso con la rinnovazione della notificazione del ricorso e dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di ciascuna delle suddette parti intimate, rinviando la causa a nuovo ruolo, poi rífíssata per l'udienza pubblica del 14 gennaio 2022; - che il difensore della ricorrente ha provveduto tempestivamente a dare seguito all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i conosciuti eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 novembre 1916), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 novembre 1919), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 agosto 2012) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1925), producendo - ai sensi dell'ad. 371-bis c.p.c. - la necessaria documentazione comprovante l'avvenuta positiva notificazione dell'atto di integrazione del confronti degli stessi, salvo che per [OSCURATO:PERSONA], il cui avviso di ricevimento risulta restituito al mittente privo di qualsivoglia sottoscrizione ed indicazione dell'effettivo recapito della destinataria; - che il citato difensore si è riattivato prontamente ad eseguire nuovamente la notificazione nei riguardi della menzionata [OSCURATO:PERSONA], risultata poi deceduta il 9 giugno 2020, senza che sia stato possibile accertare, nonostante tutte le ricerche effettuate (adeguatamente riscontrate in via documentale) e la ricostruzione della sua condizione personale (nubile, senza sorelle e fratelli e con i genitori premorti), la presenza di suoi eventuali eredi; - che lo stesso difensore, a fronte di tali esiti e per l'estrema difficoltà di tale ricerca riferita alla individuazione di detti eredi, ulteriori successori o aventi causa della [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di provvedere alla conseguente notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi nella forma dei pubblici proclami; - che l'istanza è accoglibile sussistendo i presupposti di legge, con la conseguente autorizzazione a provvedervi nelle forme di cui all'ad. 150 c.p.c. e nel termine di cui in parte dispositiva; P.Q.M.

Autorizza la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rinnovazione della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori di [OSCURATO:PERSONA] nelle forme dei pubblici proclami come prescritte dall'art. 150 c.p.c., concedendo, per il conseguente adempimento, il termine di giorni 150 (centocinquanta) a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 14 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Diritti reali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21523/2016) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48B65 E646B), in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40A21 E646X), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Calcutta, n. 25; - con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sez. dist. di Sassari n. 258/2016 (pubblicata il 23 maggio 2016); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di assorbimento di quello incidentale condizionato; ( udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con delega) nell'interesse del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che con sentenza n. 897/2011 il Tribunale di Nuoro rigettava (per il rilevato difetto del requisito temporale) la domanda proposta da gni Ercole nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il riconoscimento e la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della proprietà del terreno sito in Loculi (regione [OSCURATO:PERSONA]), distinto in catasto terreni al foglio 16, mappale 58, della superficie di are 93, centiare 34. Con la stessa sentenza il citato Tribunale respingeva anche la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti per l'ottenimento del rilascio del medesimo terreno, con compensazione integrale delle spese giudiziali; - che, decidendo sull'appello avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione della sola [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduti), la Corte di appello di Cagliari-sez. dist. di Sassari, dopo aver fatto espletare perizia grafologica per la verifica dell'autenticità della scrittura privata di compravendita della quale l'appellante aveva dichiarato tempestivamente di volersi avvalere, con sentenza n. 258/2016 (pubblicata il 23 maggio 2016), accoglieva il gravame e dichiarava, pertanto, l'intervenuto acquisto, da parte del Sini, per usucapione della proprietà del summenzionato terreno, condannando l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado; - che avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] (in proprio ed anche nella citata qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), resistito con controricorso (contenente ricorso incidentale condizionato riferito a due motivi) dal solo intimato [OSCURATO:PERSONA], mentre tutte le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; - che, in un primo momento, la congiunta trattazione dei ricorsi veniva fissata per l'adunanza camerale del 13 aprile 2021 ma in essa veniva rilevato che dagli avvisi di ricevimento, ritualmente depositati dal difensore della ricorrente unitamente al ricorso per cassazione, si evinceva che le notificazioni di quest'ultimo non si erano perfezionate nei confronti delle intimate [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 novembre 1916), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 novembre 1919), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 agosto 2012) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1925), e che, peraltro, per come evincibile dai relativi certificati prodotti, tutte le suddette parti intimate erano nelle more decedute (la prima il 1° giugno 2012, la seconda il 17 dicembre 2013, il terzo il 20 marzo 2016 e la quarta il 2 settembre 2016) e che, pertanto, vedendosi in tema di processo litisconsortile, rendendosi necessario, ai sensi dell'ad. 331 c.p.c., garantire l'integrità del contraddittorio, con ordinanza n. 13075/2021 (pubblicata il 14 maggio 2021), si provvedeva a disporre l'integrazione dello stesso con la rinnovazione della notificazione del ricorso e dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di ciascuna delle suddette parti intimate, rinviando la causa a nuovo ruolo, poi rífíssata per l'udienza pubblica del 14 gennaio 2022; - che il difensore della ricorrente ha provveduto tempestivamente a dare seguito all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i conosciuti eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 novembre 1916), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 novembre 1919), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 agosto 2012) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1925), producendo - ai sensi dell'ad. 371-bis c.p.c. - la necessaria documentazione comprovante l'avvenuta positiva notificazione dell'atto di integrazione del confronti degli stessi, salvo che per [OSCURATO:PERSONA], il cui avviso di ricevimento risulta restituito al mittente privo di qualsivoglia sottoscrizione ed indicazione dell'effettivo recapito della destinataria; - che il citato difensore si è riattivato prontamente ad eseguire nuovamente la notificazione nei riguardi della menzionata [OSCURATO:PERSONA], risultata poi deceduta il 9 giugno 2020, senza che sia stato possibile accertare, nonostante tutte le ricerche effettuate (adeguatamente riscontrate in via documentale) e la ricostruzione della sua condizione personale (nubile, senza sorelle e fratelli e con i genitori premorti), la presenza di suoi eventuali eredi; - che lo stesso difensore, a fronte di tali esiti e per l'estrema difficoltà di tale ricerca riferita alla individuazione di detti eredi, ulteriori successori o aventi causa della [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di provvedere alla conseguente notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi nella forma dei pubblici proclami; - che l'istanza è accoglibile sussistendo i presupposti di legge, con la conseguente autorizzazione a provvedervi nelle forme di cui all'ad. 150 c.p.c. e nel termine di cui in parte dispositiva; P.Q.M. Autorizza la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rinnovazione della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori di [OSCURATO:PERSONA] nelle forme dei pubblici proclami come prescritte dall'art. 150 c.p.c., concedendo, per il conseguente adempimento, il termine di giorni 150 (centocinquanta) a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 14 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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