CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2024
Cassazione n. 34400/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al delitto previsto dall'art. 489 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - non è consentito, perchè inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza. Sul punto, la Corte di cassazione ha specificato che in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). Nel caso di specie, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto come riformata in senso più favorevole (applicabilità generalizzata a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, eliminando ogni riferimento al limite massimo della pena edittale; inserimento, tra i parametri utilizzabili dal giudice per valutare l'offensività del fatto, anche della condotta susseguente al reato) era già suscettibile di deduzione nel giudizio di appello, essendo la sentenza stata emessa in data 11 dicembre 2024 e la novella normativa già in vigore dal 30 dicembre 2022: per quanto l'appello era stato proposto prima della riforma dell'art. 131-bis cod. pen. - intervenuta a mezzo dell'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1 del d.lgs. 30 ottobre 2022 n. 150 - la richiesta di applicazione della causa di non punibilità non è stata avanzata neanche in sede di conclusioni. Pertanto, la richiesta avanzata dalla difesa in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. integra un motivo inedito. A tale conclusione deve giungersi sia guardando al principio di diritto fissato da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 - 01, che in ordine alla introduzione della nuova causa di punibilità, di cui all'art. 131-bis cod. pen. affermava che solo se la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett I), cod. proc. pen. (nello stesso senso, con riferimento alla novella dell'art. 131 bis cod. pen. Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023, Rv. 285408 - 01). Sia anche in considerazione del condivisibile principio per il quale l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione della natura sostanziale dell'istituto, è questione proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che il ricorrente, che ne è onerato a pena di inammissibilità del ricorso per genericità, alleghi l'esistenza di un "novum", non deducibile prima della novellazione della norma, che imponga una rivalutazione del fatto ai fini dell'applicazione dell'esimente (Sez. 4, n. 15815 del 15/03/2023, dep. 14/04/2023, n.m., in una fattispecie relativa a reato sanzionato con pena che già consentiva l'applicazione della causa di non punibilità, in cui la Corte ha escluso che costituisse un "novum" la modifica della cornice edittale seguita alla novellazione dell'art. 131-bis cod. pen.). In sostanza, nel caso in esame, la sentenza è successiva alla modifica normativa più favorevole e comunque il ricorso è generico perché non chiarisce sotto quale profilo l'innovazione normativa troverebbe applicazione per l'imputato. Infine, come affermato da Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 10/02/2022, Polillo, Rv. 282773 - 01, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (conf.: N. 57491 del 2017 Rv. 271877 - 01, N. 43838 del 2016 Rv. 268281 - 01, N. 21465 del 2019 Rv. 275782 - 01, N. 23174 del 2018 Rv. 272789 - 01, N. 20270 del 2016 Rv. 266678 - 01, N. 19207 del 2017 Rv. 269913 - 01);v Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2