CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10839/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2012 e n.TJ01N803512/2012 l’Agenza delle entrate rettificava il reddito delcontribuente mediante procedimento redditometrico, contestando unreddito di euro 49.497,00 per l’anno di imposta 2007, a fronte di unreddito dichiarato di euro 31.776,00, ed un reddito di euro 54.641,00per l’anno di imposta 2008, a fronte di un reddito dichiarato di euro1.754,00.2. [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi proposti dalcontribuente, li accoglieva parzialmente.3. [OSCURATO:PERSONA], su appello dell’Agenziadelle entrate, riformava la sentenza di primo grado e confermavaintegralmente la pretesa impositiva nei confronti del contribuente.4. Il contribuente ricorre per cassazione articolando tre motivi dicensura. L’Agenzia deposita controricorso.5. Il ricorrente in data 26 marzo 2026 ha depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente censura ladichiarata inammissibilità dell’appello incidentale contenuto nellecontrodeduzioni, il mancato esame e l’omessa motivazione circa ilgiudizio di inefficacia dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delleentrate del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, nella specie, non sonomeri provvedimenti aventi contenuto ordinamentale e/o d’indirizzo,bensì hanno natura impositiva, con conseguente incompetenzafunzionale del Direttore dell’Agenzia ad emetterli e richiesta didisapplicazione in quanto invasivi dell’esclusiva competenza delMinistero delle Finanze di predisporre atti normativi.Numero registro generale 31660/2018Numero sezionale 3035/2026Numero di raccolta generale 10839/2026Data pubblicazione 23/04/20261.1. Va premesso che il ricorrente formula il motivo senza indicarein rubrica quali sono i vizi denunciati.1.2. Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifichecensure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad unodei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentalio l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, èindispensabile che le censure individuino con chiarezza i viziprospettati, tra quelli inquadrabili nel tassativo dettato normativo(Cass. sez. Un. U -, 08/11/2021, n. 32415). L’art. 366 c.p.c., inparticolare, prevede che il ricorso debba contenere la chiaraesposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motividi ricorso (n. 3), la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i qualisi chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui sifondano (n. 4), la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, deglie l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi (n. 6). A tal ultimoriguardo, il disposto dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. vainterpretato alla luce della pronuncia della Corte a Sezioni Unite, del18/3/2022, n. 8950, e cioè in modo non eccessivamente formalistico,tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, nontraducendosi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli attie documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nelricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito; non è, dunque, necessarial’integrale trascrizione degli atti, bensì occorre la puntuale indicazionedel contenuto e la segnalazione della loro presenza nel fascicolo dimerito. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza dellaCorte Edu (in particolare, sent. Succi et al.c. Italia del 28 ottobre 2021,Numero registro generale 31660/2018Numero sezionale 3035/2026Numero di raccolta generale 10839/2026Data pubblicazione 23/04/2026che ha ribadito la necessità di evitare che il rispetto del requisitoformale incida negativamente sulla sostanza del diritto conteso),dovendo ritenersi assicurata la compatibilità del principio diautosufficienza con quello di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora,in ossequio al criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un eccessivoformalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogniqualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui qualil’atto introduttivo si fondi, avvenga, alternativamente, oriassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, conil riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito incui siano stati prodotti o formati (Cass. sez. 1, del 19/04/2022, n.12481).1.3. Nell’ottica del superamento di vuoti formalismi, dunque, lalettura complessiva del motivo di ricorso consente di affermare che ilcontribuente censura la violazione o la falsa applicazione della legge,ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. in relazione agli artt.49 e 54 d.lgs. 546/1992 e all’art. 334 c.p.c., avuto riguardo alla pretesatardività dell’appello incidentale con il quale, secondo la ricostruzionecontenuta nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA], laparte aveva contestato la pronuncia di primo grado deducendo, tral’altro, l’inapplicabilità dei provvedimenti del Direttore dell’Agenziadelle entrate; ed inoltre, si individua, a seguire, a sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5 c.p.c., la censura dell’omesso esame edell’omessa motivazione circa la natura di detti provvedimenti e,quindi, l’incompetenza funzionale del Direttore ad emettere iprovvedimenti contestati.1.4. Il motivo è infondato.1.5. Come è noto, l'appello incidentale nel processo tributario nonsi differenza da quello civile, trovando applicazione anche nel processotributario, giusta la norma di rinvio dell'art. 49 del d.lgs. n. 546/1992,Numero registro generale 31660/2018Numero sezionale 3035/2026Numero di raccolta generale 10839/2026Data pubblicazione 23/04/2026alle disposizioni del titolo III, capo I, del Libro II e, quindi, anche all'art.334 c.p.c. (Cass. sez. 6-5-, 26/9/2018 n.22836). Di conseguenza, laverifica della tempestività dell'appello incidentale è limitata al rispettodelle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto degliartt. 54 e 23 del d.lgs. n. 546/1992: l’appello incidentale tardivo deveessere proposto con il deposito delle controdeduzioni nei sessantagiorni dalla notifica del ricorso dell'appello principale. La tardivitàdell’appello incidentale non è riferita, quindi, ai termini di costituzionedell’appellato nel giudizio di impugnazione, che deve esseretempestiva, ma alla ammissibilità di impugnazione tardiva dellasentenza di primo grado rispetto al decorso dei termini perl’impugnazione principale. L’appello incidentale tardivo può, infatti,essere proposto con l’atto di costituzione dell’appellato anche quandoè scaduto il termine per l’impugnazione principale edindipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo dellasentenza e che quindi l’interesse ad impugnare fosse preesistente, datoche nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per séaccettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, voltaa rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivantedalla pronuncia impugnata (Cass. sez.3, 29/5/2024, n. 15100; Cass.sez.3, 17/9/2025, n. 25469).Depone in tal senso la chiara previsione dell’art. 334 c.p.c.,applicabile anche nel processo tributario per quanto innanzi detto,laddove prevede che le parti contro le quali è stata propostaimpugnazione possono proporre appello incidentale anche quando peresse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.Il contribuente avrebbe potuto proporre appello incidentale tardivoladdove si fosse costituito nei termini, circostanza pacificamenteesclusa in sentenza atteso che, a fronte dell’appello notificato in dataNumero registro generale 31660/2018Numero sezionale 3035/2026Numero di raccolta generale 10839/2026Data pubblicazione 23/04/202616/2/2016 ha curato la sua costituzione contenente l’appelloincidentale tardivo soltanto il 9/3/2017.Da tanto consegue il rigetto del motivo, con conseguenteassorbimento delle ulteriori censure relative alla omessa valutazionedelle doglianze relative ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia,correttamente ritenuto inammissibilmente proposto dalla CommissioneTributaria Regionale.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce l’erratainterpretazione dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. 600/1973 conparticolare riguardo alla qualificazione giuridica dell’accertamento edalla prova contraria a carico del contribuente, censurando l’attivitàdell’Ufficio laddove ha applicato acriticamente i coefficienti deiProvvedimenti del 14/2/2007 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] senza alcun tentativo diadeguare l’art. 38 del d.P.R 600/1972 alla situazione del contribuentenegli anni 2007 e 2008, dovendosi prescindere dagli standards applicatiin presenza di elementi che attestino la sussistenza di spese di entitàinferiore a quelle stimate.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce l’errataapplicazione dell’art. 38, comma 4 e comma 5, del d.P.R. 600/1973,non avendo la Commissione Tributaria regionale accertato l’erroneitàdel calcolo operato dall’Ufficio per ciascuna delle voci di riferimento.2.3.1 Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, possono esseretrattati congiuntamente per connessione logica e giuridica, trattandosidi censure che si appuntano sul metodo di accertamento, e sonoinammissibili.A parte le considerazioni già svolte nell’esaminare il primo motivodi ricorso che qui si richiamato con riferimento alla mancataarticolazione puntuale da parte del ricorrente dei motivi di doglianza edei vizi denunciati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., non individuandosiNumero registro generale 31660/2018Numero sezionale 3035/2026Numero di raccolta generale 10839/2026Data pubblicazione 23/04/2026specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabilead uno dei cinque motivi di impugnazione, va anzitutto osservato cheagli accertamenti relativi a periodi d’imposta anteriori al 2009 èapplicabile l’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazionevigente anteriormente alle sostituzioni apportate dall’art. 22, comma1, D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, come siricava dal chiaro tenore letterale di tale ultima norma, in cui vieneprecisato che le modifiche da essa introdotte operano «con effetto pergli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazionenon è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presentedecreto».La Corte ha affermato che l'art. 38 d.P.R. 600/1973, nel disciplinareil metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo rationetemporis vigente prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità dipresumere il reddito complessivo netto sulla base della valenzainduttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituentiindici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinatibeni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo emantenimento (risolvendosi l’accertamento in una verifica dei presunticonsumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese perincrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di benidestinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la provacontraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazionedocumentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti osoggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nellaprova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore(Cass. sez.5, 24/03/2026, n.7042).Nel caso di specie la doglianza di cui al secondo motivo di ricorsorisulta inammissibile in quanto rivolta nei confronti del metodo cosìNumero registro generale 31660/2018Numero sezionale 3035/2026Numero di raccolta generale 10839/2026Data pubblicazione 23/04/2026come delineato dal legislatore nell’ottica della presunzione legalerelativa, laddove la parte ritiene che i risultati andavano “tarati” infunzione della realtà del contribuente e che, quindi, debba prescindersidagli indici previsti, così articolando deduzioni generiche e prive dirilievo concreto.La doglianza di cui al terzo motivo non colpisce la ratio decidendidella sentenza impugnata ma mira ad una rivalutazione nel meritodell’accertamento compiuto dall’Ufficio negli anni 2007 e 2008, peraltroin assenza di qualsivoglia puntuale riferimento agli elementi di provautilizzati a sostegno delle proprie deduzioni e agli atti e documenti daquali essi potrebbero desumersi.Tanto, a fronte delle affermazioni contenute nella sentenzaimpugnata in ordine all’accertata carenza di documentazione bancariarelativa al conto indicato, per il quale il contribuente ha prodottodocumenti insufficienti e non idonei a provare il disinvestimento disomme richiamato a sostegno delle sue ragioni, e comunque nonadeguata a dimostrare le movimentazioni, non essendo stato possibileverificare in alcun modo se il decremento del saldo fosse effettivamentedipeso da un concreto utilizzo delle giacenze e, ancor di più, conriferimento all’anno 2008 per il quale era disponibile il solo elementodel saldo iniziale per cui non poteva esservi la prova del decrementoinvocato dal contribuente: quest’ultimo, secondo la ricostruzione dellaCommissione Tributaria Regionale, in sostanza, si è limitato adaffermare che non era suo onere fornire la prova dell’utilizzo dellegiacenze.[OSCURATO:PERSONA] ha anche precisato cheproprio perché il contribuente riteneva che non fosse gravato dall’oneredi fornire la prova contraria non ha inteso depositare ladocumentazione integrale bensì solo documentazione parziale risultatanon soddisfacente ed inidonea a giustificare la prospettazioneNumero registro generale 31660/2018Numero sezionale 3035/2026Numero di raccolta generale 10839/2026Data pubblicazione 23/04/2026difensiva. Anche con riferimento all’abitazione secondaria concessa incomodato a terzi, che la Commissione ha precisato non essere statainserita nel calcolo redditometrico, perché ritenuta nella disponibilità dialtri, il ricorrente ha provveduto invece a proporre deduzioni in ordinealla quota di incremento patrimoniale senza censurare la dichiarataesclusione di tale immobile dal calcolo in questione, né quanto ritenutodai giudici di appello in ordine alle spese di mutuo per le quali è statoaffermato che la parte non ha mai contestato l’entità della spesa per ilmutuo né il suo effettivo sostenimento.In definitiva, la parte non ha incentrato le sue censure sullasentenza di appello né con riferimento agli indici esaminati néeventualmente con riguardo ad altri aspetti dell’accertamentoredditometrico che non ha censurato sotto il profilo dell’omesso esame,limitandosi ad esporre ex novo per l’anno 2007 e per l’anno 2008 tuttigli elementi che condurrebbero ad una diversa ricostruzione delreddito, così proponendo una inammissibile rivalutazione del meritoche esula dall’ambito del presente giudizio di legittimità.4. In definitiva il ricorso è infondato.5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico delricorrente e liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte di cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso.Numero registro generale 31660/2018Numero sezionale 3035/2026Numero di raccolta generale 10839/2026Data pubblicazione 23/04/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 3.000,00 a titolo dicompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]