CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 51708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia rigettava la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di rescissione del giudicato di cui alla sentenza del 12/11/2019 della stessa Corte d'appello di Brescia, divenuta irrevocabile il 28/01/2020, con la quale l'[OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del 27/09/2018 del Tribunale di Brescia - che aveva assolto l'imputato dal reato di rapina aggravata di un telefono cellulare in concorso - era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed C 516,00 di multa per il suddetto reato. Nella propria richiesta di rescissione del giudicato, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di non avere mai avuto conoscenza del processo - non avendo mai avuto alcun contatto con il difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA] che gli era stato nominato nel corso delle indagini preliminari e presso il quale, nello stesso verbale di contestuale identificazione, nomina di difensore di ufficio ed elezione di domicilio aveva, appunto, eletto domicilio - e di avere avuto conoscenza della condanna solo quando, al suo ritorno dal Pakistan, all'aeroporto, gli era stato notificato l'ordine di esecuzione per la carcerazione. La Corte d'appello di Brescia, dopo avere rilevato che l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la richiesta di rinvio a giudizio, l'avviso dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione per il giudizio di appello e le sentenze di primo e di secondo grado erano stati tutti regolarmente notificati al menzionato difensore di ufficio e che questi aveva partecipato a tutte le fasi del procedimento, rigettava la richiesta di rescissione del giudicato in quanto riteneva che da diversi atti del procedimento sarebbe emerso che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva in realtà avuto conoscenza dello stesso e la possibilità di conoscerne gli sviluppi, sicché si doveva ritenere essersi volontariamente sottratto al processo. In particolare, i suddetti atti del procedimento sarebbero consistiti: nel decreto di perquisizione (personale e domiciliare) e sequestro, poi eseguiti, nel quale era indicata compiutamente l'imputazione e che era stato personalmente ricevuto dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale, in quel contesto, aveva anche fornito spiegazioni in ordine all'eventuale possesso del telefono cellulare corpo del reato; nel già menzionato verbale di contestuale identificazione, nomina di difensore di ufficio ed elezione di domicilio, nel quale era indicato il numero del procedimento penale che pendeva presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e il numero di telefono del difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA] (sicché l'[OSCURATO:PERSONA] «aveva tutte le indicazioni per contattarlo» e il non averlo fatto non «può che risultare frutto di una decisione assolutamente volontaria del medesimo»); nel fatto che il figlio del condannato, [OSCURATO:PERSONA], aveva spontaneamente consegnato agli operanti il telefono cellulare corpo del reato e aveva riferito di averlo avuto in regalo dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], «così suggellando, di fronte agli inquirenti e di fronte al padre inquisito, le proprie modalità di acquisizione del bene di provenienza illecita», «che proprio in quel contesto veniva scoperto, nella disponibilità del di lui figlio». La Corte d'appello di Brescia evidenziava altresì come l'[OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto nell'indirizzo di Roncadelle che aveva indicato almeno fino all'inizio del 2018, quando erano state svolte le attività processuali relative al procedimento di primo grado. Secondo la Corte d'appello, ciò basterebbe «per escludere incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in esame», atteso che l'[OSCURATO:PERSONA] «riceveva completa informazione dell'imputazione provvisoria in sede di perquisizione; il corpo del reato veniva rinvenuto al familiare in sua presenza; era riferito con sicurezza dal figlio ad un dono proveniente dal coimputato; aveva così certificazione adeguata della pendenza del procedimento, dei dati tutti per la relativa individuazione, e di quant'altro necessario per attivarsi ai fini di una propria completa conoscenza dello stesso, quantomeno tramite il difensore». Reputava, altresì, la Corte d'appello di Brescia che la provata conoscenza dell'esistenza del procedimento, «in relazione a una fase già avanzata dello stesso, genera un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore (sia esso di fiducia, sia di ufficio)». 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, munito di procura speciale, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis dello stesso codice, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce anzitutto che la Corte d'appello di Brescia avrebbe erroneamente interpretato l'art. 629-bis cod. proc. pen., atteso che, mentre tale disposizione ha riguardo alla conoscenza del processo, la quale implica la conoscenza dell'accusa contenuta in un formale provvedimento di vocatio in iudicium, la Corte d'appello ha fondato tutta la propria motivazione sulla conoscenza, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], di atti del procedimento, ritenendo che l'affermata conoscenza di atti del procedimento bastasse a dimostrare la conoscenza del processo. Il ricorrente asserisce poi che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello di Brescia: il rinvenimento e la consegna alla polizia giudiziaria del telefono cellulare corpo del reato non avvennero alla presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] ma, come risultava dal verbale di sequestro - che era stato effettuato presso gli uffici della Guardia di finanza - del solo figlio di lui Adiltanseef; questi non aveva reso alcuna dichiarazione in ordine alla provenienza del telefono sequestrato alla presenza del padre, né vi sarebbe alcuna prova che lo stesso padre avesse saputo della consegna del telefono cellulare da parte del figlio e di dichiarazioni da questi rese al riguardo. L'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe saputo soltanto che nessun telefono cellulare era stato reperito nella sua abitazione nel corso della perquisizione che si era svolta in sua presenza e che nessuno della sua famiglia utilizzava un iPhone sicché «ben poteva pensare, in via del tutto logica, che non vi fosse seguito al procedimento né che vi fosse necessità di contattare un avvocato». Nel richiamare Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01, il ricorrente rappresenta che il difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], esaminato nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva affermato di non avere avuto contatti con il proprio assistito e che le missive che aveva inviato allo stesso gli venivano restituite «come sconosciuto o indirizzo non reperito» (così il ricorso). Il difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA] non fu neppure avvisato dell'effettuazione delle perquisizioni, non essendo ancora vigente il comma 4 -bis dell'art. 162 cod. proc. pen., e aveva dichiarato di avere avuto notizia della propria nomina solo con la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari e di avere allora cercato di reperire l'[OSCURATO:PERSONA] con l'esito che si è detto. Il ricorrente evidenzia ancora che, al momento dello svolgimento dei processi di primo e di secondo grado, egli non si trovava da tempo nella residenza di Roncadelle, tanto è vero che fu cancellato per irreperibilità da detto Comune. Lo stesso comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA] proverebbe, infine, la sua non conoscenza del processo, atteso che, se egli, che si trovava in Pakistan dal marzo del 2020, avesse saputo di essere stato condannato alla pena di tre anni di reclusione, non sarebbe rientrato in Italia nel dicembre del 2022; elemento, questo, che la Corte d'appello di Brescia aveva del tutto trascurato. Tutto quanto esposto dovrebbe pertanto condurre a ritenere la certa e non colpevole ignoranza del processo da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. 2. Con riferimento al limitrofo settore della dichiarazione di assenza dell'imputato, le Sezioni unite di questa Corte, con la già citata sentenza Ismail, hanno affermato il principio secondo cui, ai fini, appunto, della dichiarazione di assenza, non si può considerare presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Ne discende che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, nella fase iniziale delle indagini preliminari, non può, di per sé, costituire elemento per rigettare la richiesta di rescissione del giudicato. Ciò tanto meno nel caso di specie, in cui il difensore d'ufficio dell'[OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], sentito dalla Corte d'appello di Brescia, aveva dichiarato di «non aver avuto contatti con il proprio assistito» (pag. 2 dell'ordinanza impugnata). 3. Si deve poi osservare che, come è stato evidenziato dal ricorrente, l'art. 629-bis cod. proc. pen. fa riferimento all'incolpevole mancata conoscenza «della celebrazione del processo» e non del procedimento.Si può quindi avere conoscenza del procedimento, come nel caso in esame di consegna all'indagato di copia del decreto di perquisizione e sequestro, ma non del processo, la cui conoscenza implica la conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (Sez. 3, n. 12055 del 19/02/2020, Zheng, non massimata, relativa proprio al caso della consegna all'indagato di un decreto di sequestro). In senso analogo si è espressa anche Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shinmi, Rv. 277210-01, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio (in quel caso, peraltro, si trattava della moglie che aveva interrotto i rapporti con marito e che aveva affermato, con dichiarazione scritta, di non avergli mai consegnato il decreto di citazione), non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo. Tale sentenza ha esteso alla rescissione del giudicato - in ragione dell'identità del presupposto dell'effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato - il principio che era stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza Innaro (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01), in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione di tale comma antecedente alla sua sostituzione a opera dell'art. 11, comma 6, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Secondo tale sentenza, ai fini, appunto, della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non si può ritenere la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. Pertanto, la consegna all'indagato di copia del decreto di perquisizione e sequestro, come è avvenuto nel caso di specie, come pure il rinvenimento, in occasione di tale perquisizione, del corpo del reato alla presenza dello stesso indagato (il che, peraltro, è contestato dal ricorrente) non possono di per sé, neppure essi, costituire elemento per rigettare la richiesta di rescissione del giudicato.4. Quanto, poi, all'onere di diligenza informativa «che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore» (così l'ordinanza impugnata), si deve rilevare che, come è stato osservato nella sentenza Ismail, la manifesta mancanza di detta diligenza può essere una circostanza valutabile nel caso concreto, ma non può «essere di per sé determinant[e], su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo», atteso che, «se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni [di conoscenza del processo a fronte di notifiche regolari], il che ovviamente è un'operazione non consentita». 5. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di