CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di furto di un televisore, è inammissibile perchè genericamente formulato, strutturato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, volte a coinvolgere il Collegio in una rivalutazione della piattaforma probatoria, al fine di sostenere l'insussistenza di elementi per l'affermazione di responsabilità del ricorrente. Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 cel 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel caso del ricorrente, egli è stato riconosciuto per essere l'autore del delitto, insieme ad una complice, attraverso i filmati visionati dalle forze di polizia incaricate delle indagini; in particolare, l'operante di polizia giudiziaria, sentito in dibattimento, ha riferito con sicurezza dell'individuazione dell'imputato, noto per essere l'autore di numerosi furti da tempo nella zona di Sassari. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settem