CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27535/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arzagalli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari in data 24 marzo 2026 rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione irrogata con sentenza emessa dal Gup di Bari in data 2 aprile 2024. Il Tribunale affermava che non poteva giungersi ad una prognosi favorevole in ordine alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione, da un lato, della gravità dei reati in espiazione (detenzione di grammi 166 dicocaina, di due pistole, di cui una di provenienza furtiva e l'altra clandestina e di 151 Munizioni) e, dall'altro, della circostanza che lo stesso, ristretto agli arresti domiciliari "esecutivi" con braccialetto elettronico, aveva posto in essere una violazione dell'art. 615-bis cod. pen (installazione di microcamere sul balcone dell'abitazione), con conseguente revoca 1della misura in atto. A questo si aggiungeva, secondo il Tribunale, la valutazione negativa dei molteplici e gravi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], condannato per ben 8 rapine aggravate, realizzate in ambito associativo. In ultimo, il Tribunale segnalava l'irregolare condotta intramuraria tenuta da [OSCURATO:PERSONA], il quale in data 9 febbraio 2025 risultava detenere illegittimamente una chiavetta "Amazon" comprensiva di antenna esterna. Considerata anche la mancanza di un serio percorso di revisione critica in ordine al vissuto criminale da parte del detenuto, alla luce delle descritte considerazioni, il Tribunale rigettava le istanze sopra riportate. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, lamentando con il primo motivo la violazione degli artt. 47 e 50 ord. pen. e vizio di motivazione in relazione ai presupposti per la concessione delle misure alternative. 2.1. La difesa censura il provvedimento impugnato in quanto non prende in considerazione le conclusioni rassegnate dall'Equipe di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia del 4 marzo 2026, dalle quali emerge una apertura alla concessione della misura extramuraria, considerata la verificata disponibilità lavorativa e del supporto familiare, il positivo comportamento intramurario e il prossimo fine pena. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta la violazione dell'art. 47 ord. pen., tenuto conto che il Tribunale ha ancorato la concedibilità delle misure alternative richieste ad un giudizio di completa revisione critica del passato da parte del condannato, giudizio in nessun modo richiesto dalla citata norma. 2.3. Con il terzo motivo la difesa lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto che il Tribunale non ha valutato gli elementi favorevoli all'accoglimento della richiesta emersi dall'istruttoria, quali la disponibilità di una idonea attività lavorativa, il supporto del nucleo familiare, l'estinzione dell'unico carico pendente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. È pacifico che, ai fini della concessione della misura, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). 3. Tanto premesso, in ordine ai primi due motivi di ricorso, il Tribunale, con una motivazione articolata, individua un nucleo di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] 2 Qmolto consistente, costituito non solo dalla gravità dei reati per cui vi è espiazione pena, ma derivante dalla circostanza che il condannato ha svolto un percorso rieducativo caratterizzato da una grave violazione di carattere penale (l'installazione di una microspia all'esterno della abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari esecutivi) e da una successiva violazione sanzionata in sede disciplinare, con il rinvenimento di un oggetto il cui possesso non è consentito in carcere. Tali elementi, uniti ad un giudizio non positivo circa il percorso di assunzione consapevole della responsabilità rispetto al reato commesso, hanno coerentemente giustificato il diniego della concessione delle misure alternative richieste. Va precisato che il Tribunale, pur non citando espressamente la relazione dell'Equipe di [OSCURATO:PERSONA] datata 4 marzo 2026, ripete le valutazioni effettuate in tale documento laddove si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] non ha compiuto ancora una piena revisione critica del notevole vissuto deviante, che addebita a circostanze esterne, quali la separazione dei genitori, e tende a sminuire la gravità dei reati commessi. Contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, quindi, il Tribunale di sorveglianza non ha ignorato i dati positivi enucleabili dalla relazione comportamentale, ma ha ritenuto opportuno non adeguarsi alle aperture pure presenti in tale relazione circa l'ammissione ad una misura alternativa, aderendo all'indicazione giurisprudenziale secondo cui «in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). 3.1. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione degli elementi favorevoli emersi dall'istruttoria, appare sufficiente rilevare che il Tribunale ha espressamente escluso che siano emerse circostanze favorevoli al richiedente rispetto alla precedente decisione del febbraio 2025. Tanto premesso, va anche detto che la valutazione in termini di attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], unita al giudizio negativo in ordine al percorso rieducativo del richiedente, costituiscono affermazioni che rendono superflua l'analisi delle possibilità lavorative e dell'eventuale supporto dei nucleo familiare in favore del condannato. 4. Si impone, quindi, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 P.Q.MDepo,stigta ly4r1.1111P1''''MA "Ct. [OSCURATO:PERSONA]. !:c..INZIONARie 4