Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40334/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che ha adeguatamente motivato a pagina 4 della sentenza impugnata ove si rileva che il ricorrente veniva trovato alla guida della macchina rubata e che tale circostanza, unitamente alla mancata articolazione di giustificazioni sulla provenienza dei beni, costituiva prova del dolo di fattispecie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è anch'esso reiterativo e anche manifestamente infondato, giacché la Corte di merito si è pronunciata con argomenti esenti da vizi logici e, anzi, in applicazione del consolidato principio per il quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice prenda in considerazione gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, ra i (u'alOviene fatto richiamo alla mancanza, da parte del ricorrente, di un comportamento processualmente collaborativo, e al valore economico dell'autovettura oggetto di ricettazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che ha adeguatamente motivato a pagina 4 della sentenza impugnata ove si rileva che il ricorrente veniva trovato alla guida della macchina rubata e che tale circostanza, unitamente alla mancata articolazione di giustificazioni sulla provenienza dei beni, costituiva prova del dolo di fattispecie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è anch'esso reiterativo e anche manifestamente infondato, giacché la Corte di merito si è pronunciata con argomenti esenti da vizi logici e, anzi, in applicazione del consolidato principio per il quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice prenda in considerazione gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, ra i (u'alOviene fatto richiamo alla mancanza, da parte del ricorrente, di un comportamento processualmente collaborativo, e al valore economico dell'autovettura oggetto di ricettazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novem
Sentenza Cassazione n. 40334/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris