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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 33050/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31674-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 153, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 553/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento della loro proprietà esclusiva su alcune porzioni di un fabbricato comune tra le parti e della relativa corte esterna, poiché acquistate dalla famiglia delle ricorrenti con atto pubblico del 1917 e pervenute nella loro titolarità per successione; in subordine, chiedevano accertarsi l’acquisto della proprietà delle suddette porzioni immobiliari per intervenuta usucapione.

Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alle domande attoree.

Disposta l’estromissione dal giudizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda principale, non ritenendo provato che i beni rivendicati fossero compresi nel contratto di compravendita del 1917, ed accoglieva la domanda subordinata di usucapione limitatamente alla porzione del fabbricato, mentre la rigettava con riferimento alla porzione della corte, ritenendo la domanda indeterminata per incerta individuazione dell’area oggetto della pretesa.

Interponevano appello le odierne ricorrenti, riproponendo sia la domanda principale respinta in primo grado, sia la subordinata di usucapione della corte. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel resistere al gravame, proponevano appello incidentale insistendo per il rigetto anche della domanda di usucapione della porzione di fabbricato.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 553/2021, rigettava le impugnazioni principale ed in incidentale.

Per la cassazione di detta decisione propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento della loro proprietà esclusiva su alcune porzioni di un fabbricato comune tra le parti e della relativa corte esterna, poiché acquistate dalla famiglia delle ricorrenti con atto pubblico del 1917 e pervenute nella loro titolarità per successione; in subordine, chiedevano accertarsi l’acquisto della proprietà delle suddette porzioni immobiliari per intervenuta usucapione.

Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alle domande attoree.

Disposta l’estromissione dal giudizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda principale, non ritenendo provato che i beni rivendicati fossero compresi nel contratto di compravendita del 1917, ed accoglieva la domanda subordinata di usucapione limitatamente alla porzione del fabbricato, mentre la rigettava con riferimento alla porzione della corte, ritenendo la domanda indeterminata per incerta individuazione dell’area oggetto della pretesa.

Interponevano appello le odierne ricorrenti, riproponendo sia la domanda principale respinta in primo grado, sia la subordinata di usucapione della corte. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel resistere al gravame, proponevano appello incidentale insistendo per il rigetto anche della domanda di usucapione della porzione di fabbricato.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 553/2021, rigettava le impugnazioni principale ed in incidentale.

Per la cassazione di detta decisione propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda principale di accertamento della proprietà dei beni oggetto di causa, in virtù dell’atto pubblico di compravendita del 1917 e della successione mortis causa dalle quali le stesse ricorrenti deducono di derivare il loro titolo.

Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano l’omessa valutazione delle prove orali e testimoniali, che a loro dire avrebbero consentito alla Corte distrettuale l’esatta individuazione della porzione della corte esterna.

Con il terzo motivo, le ricorrenti si dolgono della mancata ammissione della C.T.U. che avevano richiesto, per il tracciamento dei confini e per il frazionamento della porzione di corte oggetto della domanda.

Il primo motivo è fondato.

La Corte d’Appello, pur dando atto nelle premesse in fatto della sentenza che le ricorrenti avevano interposto gravame “per riproporre, in sostanza, sia la domanda principale che la domanda subordinata, limitando quest’ultima alla porzione di area esterna al fabbricato” (così a pag. 5 di sentenza), non si è pronunciata sulla principale.

Nella motivazione della sentenza impugnata non vi è infatti alcuna argomentazione riferibile alla domanda di acquisto a titolo derivativo delle porzioni immobiliari che, a dire delle ricorrenti, sarebbero state ricomprese nel rogito del 1917 stipulato dai loro avi; né tale questione può dirsi implicitamente decisa con la pronuncia sulla domanda subordinata di acquisto della proprietà per usucapione, poiché l’ordine logico impone di verificare dapprima l’esistenza di un titolo di proprietà e, solo nel difetto di esso, di verificare la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’acquisto del diritto per usucapione.

Quest’ultima, infatti, presuppone l’altruità del bene oggetto della domanda.

Va ribadito il principio secondo cui “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017, Rv. 646428; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012 Rv. 622441; Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017, Rv. 646428).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, cui consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, comporta l’assorbimento delle ulteriori censure formulate dalle ricorrenti, relative all’omessa valutazione delle prove e alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio.

Tali questioni, infatti, sono comprese nel nuovo scrutinio della fattispecie devoluto al giudice del rinvio”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31674-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 153, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 553/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento della loro proprietà esclusiva su alcune porzioni di un fabbricato comune tra le parti e della relativa corte esterna, poiché acquistate dalla famiglia delle ricorrenti con atto pubblico del 1917 e pervenute nella loro titolarità per successione; in subordine, chiedevano accertarsi l’acquisto della proprietà delle suddette porzioni immobiliari per intervenuta usucapione. Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alle domande attoree. Disposta l’estromissione dal giudizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda principale, non ritenendo provato che i beni rivendicati fossero compresi nel contratto di compravendita del 1917, ed accoglieva la domanda subordinata di usucapione limitatamente alla porzione del fabbricato, mentre la rigettava con riferimento alla porzione della corte, ritenendo la domanda indeterminata per incerta individuazione dell’area oggetto della pretesa. Interponevano appello le odierne ricorrenti, riproponendo sia la domanda principale respinta in primo grado, sia la subordinata di usucapione della corte. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel resistere al gravame, proponevano appello incidentale insistendo per il rigetto anche della domanda di usucapione della porzione di fabbricato. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 553/2021, rigettava le impugnazioni principale ed in incidentale. Per la cassazione di detta decisione propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento della loro proprietà esclusiva su alcune porzioni di un fabbricato comune tra le parti e della relativa corte esterna, poiché acquistate dalla famiglia delle ricorrenti con atto pubblico del 1917 e pervenute nella loro titolarità per successione; in subordine, chiedevano accertarsi l’acquisto della proprietà delle suddette porzioni immobiliari per intervenuta usucapione. Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alle domande attoree. Disposta l’estromissione dal giudizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda principale, non ritenendo provato che i beni rivendicati fossero compresi nel contratto di compravendita del 1917, ed accoglieva la domanda subordinata di usucapione limitatamente alla porzione del fabbricato, mentre la rigettava con riferimento alla porzione della corte, ritenendo la domanda indeterminata per incerta individuazione dell’area oggetto della pretesa. Interponevano appello le odierne ricorrenti, riproponendo sia la domanda principale respinta in primo grado, sia la subordinata di usucapione della corte. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel resistere al gravame, proponevano appello incidentale insistendo per il rigetto anche della domanda di usucapione della porzione di fabbricato. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 553/2021, rigettava le impugnazioni principale ed in incidentale. Per la cassazione di detta decisione propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda principale di accertamento della proprietà dei beni oggetto di causa, in virtù dell’atto pubblico di compravendita del 1917 e della successione mortis causa dalle quali le stesse ricorrenti deducono di derivare il loro titolo. Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano l’omessa valutazione delle prove orali e testimoniali, che a loro dire avrebbero consentito alla Corte distrettuale l’esatta individuazione della porzione della corte esterna. Con il terzo motivo, le ricorrenti si dolgono della mancata ammissione della C.T.U. che avevano richiesto, per il tracciamento dei confini e per il frazionamento della porzione di corte oggetto della domanda. Il primo motivo è fondato. La Corte d’Appello, pur dando atto nelle premesse in fatto della sentenza che le ricorrenti avevano interposto gravame “per riproporre, in sostanza, sia la domanda principale che la domanda subordinata, limitando quest’ultima alla porzione di area esterna al fabbricato” (così a pag. 5 di sentenza), non si è pronunciata sulla principale. Nella motivazione della sentenza impugnata non vi è infatti alcuna argomentazione riferibile alla domanda di acquisto a titolo derivativo delle porzioni immobiliari che, a dire delle ricorrenti, sarebbero state ricomprese nel rogito del 1917 stipulato dai loro avi; né tale questione può dirsi implicitamente decisa con la pronuncia sulla domanda subordinata di acquisto della proprietà per usucapione, poiché l’ordine logico impone di verificare dapprima l’esistenza di un titolo di proprietà e, solo nel difetto di esso, di verificare la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’acquisto del diritto per usucapione. Quest’ultima, infatti, presuppone l’altruità del bene oggetto della domanda. Va ribadito il principio secondo cui “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017, Rv. 646428; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012 Rv. 622441; Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017, Rv. 646428). L’accoglimento del primo motivo di ricorso, cui consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, comporta l’assorbimento delle ulteriori censure formulate dalle ricorrenti, relative all’omessa valutazione delle prove e alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio. Tali questioni, infatti, sono comprese nel nuovo scrutinio della fattispecie devoluto al giudice del rinvio”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del p
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