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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31088/2026

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ato a ROMA il 27/10/1980 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine all'elemento psicologico del reato di lesioni personali e alla mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano la quinta e sesta pagina della sentenza impugnata, nonché, quanto alla ritenuta recidiva, trattandosi di doppia conforme, pagina 3 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ROMA il 27/10/1980 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine all'elemento psicologico del reato di lesioni personali e alla mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano la quinta e sesta pagina della sentenza impugnata, nonché, quanto alla ritenuta recidiva, trattandosi di doppia conforme, pagina 3 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31088/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris